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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39713/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti in ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - il percorso logico del provvedimento impugnato descrive approfonditamente i reati oggetti dell'istanza per escludere la possibilità di rinvenire una volizione criminale unitaria tra tutti o parte di essi, in ragione della non coincidenza dei periodi in cui sono stati commessi i reati della sentenza n. 2 con quello di adesione all'associazione a delinquere della sentenza n. 1, e della non provata appartenenza ad un contesto di criminalità organizzata dei reati oggetto della sentenza n. 2; - a fronte di una motivazione così articolata e strutturata, il ricorso si limita a proporre considerazioni meramente ipotetiche o congetturali (sulla circostanza che il contesto di criminalità organizzata sottostante la sentenza n. 2 non sia emerso perché potrebbe essere sfuggito alla percezione degli investigatori) o prive di consequenzialità logica (ovvero, che la perpetrazione dei reati di cui alla sentenza n. 2 sarebbe sintomatica di per sé, in assenza di elementi di segno contrario,, della prosecuzione dell'attività associativa anche alla data di commissione di essi) o puramente assertive (quale la considerazione che la mancata scoperta di ulteriori reati fine dell'associazione dopo il gennaio del 2018 sarebbe dipeso dall'atteggiamento prudente del ricorrente che avrebbe preso coscienza dell'attività di indagine a suo carico) che, in quanto tali, non sono idonee ad introdurre vizi o fratture nel percorso logico dell'ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti in ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - il percorso logico del provvedimento impugnato descrive approfonditamente i reati oggetti dell'istanza per escludere la possibilità di rinvenire una volizione criminale unitaria tra tutti o parte di essi, in ragione della non coincidenza dei periodi in cui sono stati commessi i reati della sentenza n. 2 con quello di adesione all'associazione a delinquere della sentenza n. 1, e della non provata appartenenza ad un contesto di criminalità organizzata dei reati oggetto della sentenza n. 2; - a fronte di una motivazione così articolata e strutturata, il ricorso si limita a proporre considerazioni meramente ipotetiche o congetturali (sulla circostanza che il contesto di criminalità organizzata sottostante la sentenza n. 2 non sia emerso perché potrebbe essere sfuggito alla percezione degli investigatori) o prive di consequenzialità logica (ovvero, che la perpetrazione dei reati di cui alla sentenza n. 2 sarebbe sintomatica di per sé, in assenza di elementi di segno contrario,, della prosecuzione dell'attività associativa anche alla data di commissione di essi) o puramente assertive (quale la considerazione che la mancata scoperta di ulteriori reati fine dell'associazione dopo il gennaio del 2018 sarebbe dipeso dall'atteggiamento prudente del ricorrente che avrebbe preso coscienza dell'attività di indagine a suo carico) che, in quanto tali, non sono idonee ad introdurre vizi o fratture nel percorso logico dell'ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore Il r
Sentenza Cassazione n. 39713/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris