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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 30979/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 i. (i^ k-')? [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste in funzione di Giudice dell'esecuzione ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di anni tre di reclusione e 600 euro di multa, irrogata all'imputato con sentenza del Tribunale di Modena del 28 maggio 2004, divenuta definitiva in data 9 novembre 2007. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

G. Muzzupappa, pur alla luce delle ulteriori argomentazioni di cui alla memoria depositata (errata applicazione di legge penale e intervenuta prescrizione della pena: la pena per la quale si è pronunciata la revoca dell'indulto, è stata condonata con ordinanza emessa dal Tribunale di Modena, rispetto a sentenza divenuta definitiva il 9 novembre del 2007; si invoca l'applicazione dell'art. 172 cod. pen., trattandosi di pena prescritta, essendo stata irrogata con sentenza divenuta definitiva nel 2007 e, dunque, per essere decorsi dieci anni dalla data dell'irrevocabilità della condanna), è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità.

Rilevato, infatti, che, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez.

U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01) e che, nel caso in esame, questo decorre dall'irrevocabilità della condanna resa dalla Corte di appello di Trieste, del 6 maggio 2015, divenuta definitiva il 5 febbraio 2016. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 i. (i^ k-')? [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Trieste in funzione di Giudice dell'esecuzione ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di anni tre di reclusione e 600 euro di multa, irrogata all'imputato con sentenza del Tribunale di Modena del 28 maggio 2004, divenuta definitiva in data 9 novembre 2007. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. G. Muzzupappa, pur alla luce delle ulteriori argomentazioni di cui alla memoria depositata (errata applicazione di legge penale e intervenuta prescrizione della pena: la pena per la quale si è pronunciata la revoca dell'indulto, è stata condonata con ordinanza emessa dal Tribunale di Modena, rispetto a sentenza divenuta definitiva il 9 novembre del 2007; si invoca l'applicazione dell'art. 172 cod. pen., trattandosi di pena prescritta, essendo stata irrogata con sentenza divenuta definitiva nel 2007 e, dunque, per essere decorsi dieci anni dalla data dell'irrevocabilità della condanna), è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. Rilevato, infatti, che, nel caso in cui l'esecuzione della pena sia subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dalla data d'irrevocabilità della sentenza di condanna, quale presupposto della revoca del beneficio (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399 - 01) e che, nel caso in esame, questo decorre dall'irrevocabilità della condanna resa dalla Corte di appello di Trieste, del 6 maggio 2015, divenuta definitiva il 5 febbraio 2016. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025 Il
Sentenza Cassazione n. 30979/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris