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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 07305/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per la co-detenzione della sostanza.

Il ricorso è inammissibile e meramente ripetitivo di doglianze esaminate dal giudice a quo e non accolte con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede.

La Corte d'appello ha infatti richiamato quanto osservato dai militari che, facendo accesso all'abitazione da sottoporre a perquisizione, aveva posto in essere una condotta volta a ostacolare i controlli degli operanti che si erano qualificati immediatamente, opponendo resistenza alla apertura della porta di ingresso.

Inoltre, il giudice a quo ha evidenziato che all'interno dell'abitazione, non occultata, si trovava ben visibile, diversa tipologia di stupefacente pronto per il frazionamento e il confezionamento.

Da tali elementi, unitamente considerati, il giudice a quo ha ritenuto che la ricorrente abbia detenuto la sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione in suo uso, unitamente al convivente.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per la co-detenzione della sostanza. Il ricorso è inammissibile e meramente ripetitivo di doglianze esaminate dal giudice a quo e non accolte con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede. La Corte d'appello ha infatti richiamato quanto osservato dai militari che, facendo accesso all'abitazione da sottoporre a perquisizione, aveva posto in essere una condotta volta a ostacolare i controlli degli operanti che si erano qualificati immediatamente, opponendo resistenza alla apertura della porta di ingresso. Inoltre, il giudice a quo ha evidenziato che all'interno dell'abitazione, non occultata, si trovava ben visibile, diversa tipologia di stupefacente pronto per il frazionamento e il confezionamento. Da tali elementi, unitamente considerati, il giudice a quo ha ritenuto che la ricorrente abbia detenuto la sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione in suo uso, unitamente al convivente. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07305/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris