CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 09793/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, il provvedimento impugnato ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca (Sez. F, Sentenza n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759 - 01); Rilevato che, nel caso in esame, è stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] (con sentenza del Tribunale di Messina del 5 marzo 2007, divenuta irrevocabile il 21 aprile 2010) a causa del mancato integrale adempimento degli obblighi impostigli con la sentenza entro il quinquennio successivo alla irrevocabilità della sentenza di condanna, atteso che non era stato fissato nella stessa un termine per adempiere; Considerato, infatti, che in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, Sentenza n. 37503 del 23/06/2022, Rv. 283577 - 01); Rilevato, quindi, che il termine decennale di prescrizione della pena decorre dal quinquennio successivo alla irrevocabilità e, quindi, dal 21 febbraio 2015 e non è pertanto ancora maturato; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma il 22 febbraio 2024. estensore Il Presidente C