CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2023
Cassazione n. 33961/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, con conclusioni scritte ribadite con note del 01/07/2023; lette le conclusioni e la nota spese della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 6- 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Asti del 28/05/2021, appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolvendola dai reati contestati del 24/06/2013, 28/06/2013, 26/07/2013, 07/08/2013, 09708/2013, per non aver commesso il fatto, dichiarando inoltre non doversi procedere in relazione ai reati commessi sino al 28/0/2014 perché estinti per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena e conferma nel resto. gt_ 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto la ricorrenza della fattispecie di appropriazione indebita in luogo di quella di truffa. 2.2. Vizio della motivazione perché contraddittoria nell'avere la sentenza impugnata confermato l'attribuzione soggettiva alla Burzio dei fatti per cui è intervenuta condanna. 2.3. Mancanza della motivazione quanto alla determinazione della pena, attesa l'omessa indicazione del reato più grave ai fini della applicazione della disciplina del reato continuato, nonché avendo omesso di indicare i singoli aumenti in continuazione per ciascun reato satellite.. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 4.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si rileva la ricorrenza di un vizio della motivazione e violazione di legge quanto alla ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato non sono consentiti, oltre che generici nella loro formulazione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). La ricorrente, nel lamentare vizio della motivazione e violazione di legge realizza, in ordine ai fatti oggetto di contestazione, introduce una lettura parcellizzata, con un richiamo del tutto limitato all'esito dibattimentale, senza confrontarsi con l'articolata, logica e persuasivamente argomentata, motivazione della Corte di appello anche quanto alle modalità della condotta appropriativa posta in posta in essere, alle caratteristiche della alterazione contabile, alla chiara portata della stessa, alla diretta riferibilità di tale condotta nei casi concreti analizzati proprio alla ricorrente, tra l'altro con condotta ripetuta, oltre che, ed infine, alla piena considerazione delle versioni alternative fornite (pag. 6 e seg.). In sostanza, dunque, ci si è limitati a reiterare doglianze nnotivatamente disattese in mancanza di confronto con la decisione impugnata, con motivi del tutto reiterativi e dunque non consentiti sia quanto all'elemento oggettivo, che quanto all'elemento soggettivo del delitto contestato. 4.2. Il terzo motivo di ricorso non è consentito. La ricorrente non ha, infatti, proposto in appello motivo specifico sul punto, con conseguente interruzione della catena devolutiva su questo tema. È bene, comunque, osservare che la Corte di appello, in relazione ad una pluralità di condotte della stessa specie ha specificamente motivato, connotando analiticamente gli elementi posti a base del trattamento sanzionatorio e dei conseguenti, minimi, aumenti in continuazione (pag. 8). 4.3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, mentre non devono essere liquidate spese in favore della costituita parte civile. La parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non nnass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass." (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01, in motivazione). In applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta nel caso in esame, attesa la mancanza di contributo effettivo, essendosi la parte civile limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaAricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. di rifusione delle spese