CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 febbraio 2024
Cassazione n. 12366/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2707/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2236/2019depositata il 31/05/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 16.5.2018 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di affittuaria di alcuni terreni siti in [OSCURATO:PERSONA]Altino, località [OSCURATO:PERSONA] - oggetto di occupazione d’urgenza e procedura espropriativa per la realizzazione del parcheggio ad utilizzo della pista ciclabile di collegamento tra la Grieenway e il bosco umido in [OSCURATO:PERSONA]Altino - ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:PERSONA]), affinché venisse condannato al pagamento dell’indennità ex art. 42 DPR 327/2001, quantificata in €47.872,00, oltre interessi ex d.lgs. 230/2002, e del risarcimento del danno per la perdita del raccolto della soia, quantificato in € 1.226,68. La Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza n. 2236/2019, ha rigettato la domanda dell’attrice. La Corte territoriale ha, in primo luogo, osservato, in diritto, che l’art. 42 DPR n. 327/2001 ha condizionato la concreta erogazione dell’indennità, oltre che alla titolarità di uno dei rapporti agrari tipici, all’utilizzazione agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell’istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia. Ha quindi evidenziato che, essendo elemento qualificante per il riconoscimento dell’indennità proprio la coltivazione diretta del fondo, vanno esclusi dal novero degli aventi diritto non solo l’affittuario esercente attività diverse dalla coltivazione, ma anche l’imprenditore agricolo, tanto individuale, quanto costituito sotto forma di società di capitali o di persone. Esaminando il caso di specie, la Corte d’Appello ha messo in luce che la Aziende agricole riunite s.r.l. è una società agricola costituita sotto forma di società di capitali e che la stessa non aveva assolto l’onere, che le incombeva, di provare la coltivazione diretta del fondo, non essendo, all’uopo, sufficienti i documenti dalla stessa prodotti, aventi solo rilievo nei rapporti amministrativi e privi di efficacia probatoria in sede giurisdizionale in presenza della contestazione di controparte. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo ad un unico articolato motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 42 D.P.R. 327/2001 e 1 d.lgs. n. 99/2004 Censura la ricorrente l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello dell’art. 42 DPR 327/2001, norma applicabile anche all’[OSCURATO:PERSONA] (acronimo I.A.P) ancorchè in essa non sia stata fatta espressa menzione a tale categoria, e ciò in relazione alla sostanziale equiparazione che il legislatore ha inteso progressivamente operare nel corso del tempo tra le figure del coltivatore diretto e dell’IAP, tale per cui deve ritenersi che nel nostro attuale ordinamento anche l’IAP debba beneficiare dell’indennità ex art. 42. Inoltre, ad avviso della ricorrente, una interpretazione dell’art. 42 DPR 327/2001 che attribuisse l’indennità aggiuntiva solo ad alcuni tra i soggetti che ricavano la propria fonte di reddito dall’attività agraria sarebbe incostituzionale e contraria al diritto eurounitario, in ragione dell’irragionevole disparità di trattamento che colpirebbe l’imprenditore agricolo non in ragione del reddito che ricava, ma solo per le forme organizzative dell’attività agricola esercitata. Pertanto, la ricorrente, nell’eventualità che si ritenga che all’impresa agricola che esercita la coltivazione del fondo non spetti l’indennità aggiuntiva ex art. 42 DPR n. 327/2001, per la sola ragione della sua forma organizzativa, ha richiesto che: a) sia rimessa alla CGUE, ex art. 267 TFUE, la questione di conformità dell’art. 42 DPR 327/2001 agli artt. 39, co. 1, lett. b) e co. 2, lett. c) del TFUE, all’artt. 2 Reg. 1782/2003, all’art. 4 Reg. 1307/2013 e agli artt. 16 e 20 della CDFUE; b) sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 DPR 327/2001, in uno con l’art. 7 della L. 50/1999, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto non ha colto pienamente la ratio decidendi. Ad avviso della ricorrente, la questione oggetto del presente ricorso verte sull’interpretazione dell’art. 42 DPR n. 327/2001, nel senso che l’indennità aggiuntiva ivi prevista dovrebbe riconoscersi, tra i soggetti che esercitano l’attività di coltivazione, non solo alle categorie espressamente contemplate (fittavolo, mezzadro, compartecipante), ma anche all’imprenditore agricolo (anche in forma societaria), e ciò in relazione alla progressiva intervenuta equiparazione da parte del legislatore della figura del coltivatore diretto a quella dell’imprenditore agricolo professionale. In realtà, la ricorrente non ha colto che la Corte d’Appello, con argomentazioni adeguate e coerenti, che non sono neppure state censurate sotto il profilo del vizio di motivazione, ha escluso a monte il presupposto fattuale di applicabilità, al caso di specie, dell’art. 42 legge cit. , ovvero la coltivazione diretta del fondo, avendo ritenuto inidonea, a tal fine, l’autodichiarazione del precedente amministratore della società, potendo tale documento avere per lo più un rilievo amministrativo, ma nessuna rilevanza probatoria in sede giurisdizionale in presenza della contestazione (effettivamente avvenuta) della controparte. Con tale precisa ratio decidendi la ricorrente non si è confrontata, concentrando tutte le sue difese sul perimetro applicativo dell’art. 42 legge cit.. Proprio in considerazione del fatto che la Corte d’Appello ha accertato l’insussistenza del presupposto fattuale dell’art. 42, tutte le considerazioni della ricorrente in ordine ad un contrasto di tale norma con la Costituzione e con le norme eurounitarie sono del tutto irrilevanti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contribu