CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 06874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito il difensore della ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza del 4 luglio 2025 con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo del 12 giugno 2025 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, avente ad oggetto la somma di 188.800,00 euro, rinvenuta nell'abitazione della ricorrente a seguito di perquisizione eseguita il 14 maggio 2025. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposta ad indagini per i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti (artt. 81, 110, 319-bis e 321, 353 cod. pen.) e ricettazione (art. 648 cod. pen.), in concorso con i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], individuati quali intermediari del patto corruttivo convenuto con l'architetto [OSCURATO:PERSONA], pubblico ufficiale, quale presidente della commissione giudicatrice della gara di appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione della strada S.P. n. 19, dell'importo 2.370.547,48 euro oltre I.V.A., appalto aggiudicato al consorzio di cui la [OSCURATO:SOCIETA] faceva parte con delibera del 30 dicembre 2024, dietro la promessa, solo in parte eseguita, della consegna al [OSCURATO:PERSONA] di una tangente di 135.000,00 euro per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, perché il contenuto della domanda di partecipazione alla gara veniva concordato sulla base dei suggerimenti ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] in merito al contenuto dell'offerta economica per assicurare l'aggiudicazione all'A.T.I. di cui la [OSCURATO:SOCIETA] fceva parte. La somma di denaro in sequestro è stata ritenuta destinata al pagamento di una ulteriore quota della tangente convenuta a favore del [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo del compimento di atti contrari ai doveri di ufficio e, comunque, assoggettabile a confisca, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. applicabile al reato di cui all'art. 648 cod. -pen., trattandosi di somme assolutamente sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati o presumibili, anche alla luce delle condizioni di vita personale della ricorrente, beneficiaria di una pensione e casalinga. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge (artt. 125, comma 3, 292, 325, comma 1, cod. proc. pen. e 81, 110, 319-bis e 321, 353 cod. pen.) perché la motivazione dell'ordinanza impugnata è meramente apparente in quanto costituisce la riedizione - attraverso un'operazione di copia-incolla - del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, che, a propria volta, costituiva una "fotografia" dell'ordinanza cautelare, non correttamente interpretata, emessa nell'ambito del medesimo procedimento e del decreto di sequestro probatorio, annullato dal Tribunale del Riesame. Tali modalità rendono meramente apparente la motivazione sul fumus delicti di entrambi i reati contestati non potendosi ravvisare nel procedimento seguito la motivazione cd. per relationem che presuppone, comunque, la rielaborazione critica degli elementi posti a base della decisione e delle numerose e solide argomentazioni addotte dalla difesa - liquidate in mezza pagina - che, tuttavia, svuotano di significato i dati indiziari rivenienti dalle intercettazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e altri indagati e che non denotano un contributo partecipativo della ricorrente ai fatti. Né il Tribunale aveva esaminato le censure della difesa che, allegando la pertinente documentazione - il libretto postale del 18 marzo 2022 e il decreto ingiuntivo cui aveva fatto seguito il pignoramento del novembre 2018 - rendevano inconferente e infondato i rilievi sulla provenienza del denaro e sproporzione delle somme rispetto al reddito dell'indagata e valorizzando unicamente le modalità di custodia della somma, detenuta in luoghi e con modalità ritenuti sicuri, nonostante l'importo. Con maggiore compiutezza tali circostanze erano state, invece, valorizzate dal Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio. 2.2. violazione di legge (artt. 125, comma 3, 292, 335 cod. proc. pen.) e illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza del periculum in mora inquadrato, genericamente e in astratto, nel rischio di dispersione delle somme, sulla base della difficile rintracciabilità e possibilità di recupero in vista di una futura confisca. La motivazione è inficiata dalla mera apparenza delle argomentazioni; dalla mancanza di autonoma valutazione e dall'omesso esame delle deduzioni difensive poiché la restituzione delle somme alla ricorrente, attraverso pagamenti elettronici, avrebbe reso agevole tracciare gli spostamenti e le operazioni successive escludendo il pericolo di dispersione della somma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati. E' generica la tesi difensiva di carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata e, prima ancora, del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari, perché si tratterebbe di provvedimenti riproduttivi di un precedente decreto di sequestro probatorio annullato dal Tribunale del riesame, carenza di motivazione che, con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente collega, altresì, alla ritenuta sussistenza del periculum in mora nel decreto di sequestro preventivo. Premesso che, con riferimento all'impugnazione cautelare, è consentito il ricorso alla tecnica redazionale della motivazione per relationem, fattispecie esaminata dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al caso in cui il giudice ritenga che i dati contenuti nelle informative di polizia giudiziaria siano autoevidenti ai fini della ricostruzione del fatto, è onere della difesa allegare elementi che sarebbero stati decisivi e rilevanti ai fini della decisione, emergenti dagli atti di indagine (cfr. Sez. 3, n. 34481 del 16/09/2025, Catoi, Rv. 288779 - 01). Le deduzioni difensive svolte con i motivi di ricorso, nella parte in cui richiamano la presunta nullità del decreto di sequestro preventivo per carenza di motivazione sulla sussistenza del periculum in mora e dell'ordinanza impugnata in quanto riproduttivi della motivazione posta a fondamento del decreto di convalida del sequestro probatorio, poi annullato dal Tribunale del Riesame, si rivelano, pertanto, apodittiche: il controllo della Corte di legittimità, alla stregua delle deduzioni difensive, dovrebbe essere svolto con riferimento a un provvedimento che non risulta allegato al ricorso e, soprattutto, delle argomentazioni svolte in un provvedimento che, di per sé, non può costituire oggetto di comparazione per la strutturale diversità dei presupposti costitutivi del decreto di sequestro in materia di sequestro probatorio e di quello preventivo, nel caso adottato. L'ordinanza impugnata, da qui anche la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, ha fatto, inoltre, corretta applicazione della giurisprudenza in materia di motivazione per relationem poiché, dopo avere riportato il contenuto del decreto di sequestro preventivo — che a propria volta riassumeva l'esito delle indagini svolte - ha esaminato (alle pagg. 18 e ss.), i presupposti di applicazione della misura cautelare reale e, ponendosi in ragionato confronto critico con le argomentazioni difensive, ha ritenuto sussistenti sia il fumus delicti che il periculum in mora. Il Tribunale non si è limitato a verificare l'astratta sussumibilità della fattispecie concreta in quella legale, ma, correttamente, ha eseguito un controllo sul sequestro tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sul contributo della ricorrente alla commissione dei reati e ha accertato l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagata (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01). In particolare, con riferimento al reato di concorso in corruzione, l'ordinanza impugnata ha specificamente analizzato il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emergeva il coinvolgimento dell'indagata nella formazione della provvista per il pagamento della tangente (le conversazioni del 17 dicembre 2024 dalle ore 14.30 a seguire), attraverso le precise direttive impartite alla figlia per il prelievo, rispetto alla maggiore e ad altre somme, proprio di quella che, con linguaggio criptico ma il cui contenuto era immediatamente intelligibile alla ricorrente, era stata "selettivamente" predisposta per la consegna (non quelli iniziati).Una detenzione, precisa l'ordinanza impugnata (pag. 20) attiva, organizzata, gestita e non passiva e, pertanto, rivelatrice del coefficiente psicologico che ne denota il contributo attivo alla consumazione del reato di corruzione e non il mero concorso in un segmento meramente esecutivo della condotta. Anche ai fini della sussistenza del fumus delicti del reato di ricettazione, l'ordinanza impugnata ha evidenziato specifiche circostanze di fatto (il luogo di conservazione del denaro, all'interno di una cassaforte installata sì nell'abitazione della ricorrente, ma in un ambiente collegato da una porta che conduce direttamente agli uffici della società [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, di facile accesso per chi ivi si trova), nonché il rinvenimento, nella documentazione della società, di manoscritti con indicazione di cifre associate a sigle, tutte catalogate per mese e verosimilmente riferibili alla contabilità in nero dell'azienda di famiglia. Del tutto generico è risultato il contenuto della documentazione prodotta che avrebbe dovuto avallare, nella prospettazione della ricorrente, la provenienza del denaro non potendo individuarsi alcun collegamento tra la risalente operazione del 2018 e la disponibilità della somma accertata al momento del sequestro, eseguito nell'anno 2024. Per contro, proprio le circostanze accertate in occasione della conversazione del 17 dicembre 2024, innanzi richiamata, denotano, al sufficiente livello di fumus, la pertinenza tra il denaro in sequestro e il reato presupposto, individuato quantomeno nella sua tipologia, con riferimento alla predisposizione di fondi occulti, derivanti da omissioni contabili e reati di tipo fiscale/tributario che avevano consentito di raccogliere ingenti quantità di denaro contante da conservare e utilizzare al momento opportuno a fini corruttivi (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629 - 01). 3.L'ordinanza impugnata, con riferimento alla sussistenza del periculum in mora ha sviluppato una specifica motivazione che presenta i requisiti della concretezza e che si fondano sulla ragionevole certezza dell'utilizzazione della somma in sequestro per la prosecuzione del reato di corruzione per cui si procede, tenuto conto dell'importo della somma convenuta a titolo di tangente, e sulla confiscabilità della somma ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. in relazione al reato di ricettazione. Anche il decreto di sequestro preventivo aveva sufficientemente spiegato l'esigenza di sottoporre a vincolo ablativo la somma di denaro rinvenuta nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una duplice argomentazione e, cioè, in funzione di assicurare la confisca ai sensi dell'art. 648 cod. pen., a mente del quale «il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca», e quale sequestro funzionale ad impedire, in via cautelativa, la dispersione di beni che potranno o dovranno essere oggetto di confisca nonché per impedire, attraverso la consegna di una ulteriore tranche della tangente, il perfezionamento del reato di corruzione. Il Tribunale, esaminando il periculum in mora, ha ritenuto integrato il pericolo di dispersione della somma, in ragione della sua natura e delle attività di "rotazione e occultamento" poste in essere dagli indagati, e le censure svolte, a tale riguardo, nel ricorso, si rivelano del tutto generiche perché, si afferma, la tracciabilità dei pagamenti elettronici, dovrebbe scongiurare il pericolo di prosecuzione del reato e quello di dispersione della somma. Le censure svolte dalla ricorrente si rivelano, pertanto, del tutto generiche. 4.Non è, invece, condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui la somma in sequestro sarebbe confiscabile "anche per equivalente", quale prezzo del reato di corruzione, misura che può essere disposta, nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, solo nei limiti del valore corrispondente al prezzo da questi concretamente conseguito, e non anche in relazione al prezzo promesso ma non materialmente percepito (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Pg in proc. Cereda, Rv. 266117; Sez. 6, n. 14017 del 13/02/2014, Delvino, Rv. 259457), ma non anche nei confronti del corruttore poiché, con riferimento alla corruzione cd. attiva, l'art. 322-ter, secondo comma, cod. pen. consente solo la confisca del profitto del reato. In presenza della pluralità di ragioni poste a fondamento della misura, tale argomentazione risulta superflua ai fini della conferma del provvedimento oggetto di impugnazione e si illustra solo ai fini di completezza della motivazione. 5.Dalle considerazioni suesposte consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q