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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 agosto 2025

Cassazione n. 23206/2025

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pubblicazione 13/08/2025- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e RosariaPuleo.- intimati -avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata in data8.10.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania - decidendosull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nei confronti diMagazzini [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - ha rigettato il relativo gravameproposto nei confronti della sentenza n. 3874/2017 emessa dal Tribunale diCatania in data 11.9.2017, con la quale erano stati dichiarate inefficaci neiconfronti della curatela fallimentare, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.,gli atti di trasferimento immobiliare conclusi con rogiti notarili del 23 maggio2007 e del 27 dicembre 2007, atti con i quali erano stati trasferiti da Rogis.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) e a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (poi cancellata dal registro delle imprese esostituita in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione,quale suo socio unico) numerose unità immobiliari (azioni revocatorie cheerano state intentate originariamente da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e poiproseguite dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dopo la dichiarazione difallimento della società disponente).2.

La Corte di appello ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora diinteresse, che: (i) in relazione al primo e secondo motivo di appello con i qualisi contestava la dimostrazione dell’eventus damni, le censure erano infondatein quanto la curatela procedente non avrebbe dovuto dimostrare lo stato diinsolvenza della società disponente, quanto piuttosto l’eventus damni, intesocome diminuzione qualitativa e quantitativa del patrimonio posto garanzia deiNumero registro generale 9803/2021Numero sezionale 2922/2025Numero di raccolta generale 23206/2025Data pubblicazione 13/08/2025creditori al momento ed a causa degli atti dispostivi impugnati, prova che nelcaso di specie era stata fornita dalla curatela, che aveva dimostrato che congli atti dispositivi in questione era stata liquidata la quasi totalità delpatrimonio della società debitrice, a fronte di un ingente debito erariale; (ii)era stata infatti dismessa la “pressoché totale possidenza immobiliareagevolmente attingibile in via esecutiva laddove – come osservato dalTribunale e non contestato col gravame – nessun riscontro (aveva) fornitoUnicredit Leasing della sussistenza in capo alla alienante di ulteriori elementipatrimoniali idonei a far fronte ugualmente alla esposizione debitoriatributaria come sopra evidenziata e che … era pari pressoché al doppio delpatrimonio netto già nell’esercizio 2006, antecedente alla vendita”.2.

La sentenza, pubblicata in data 8.10.2020, è stata impugnata daUNICREDIT [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,cui [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hannoresistito con controricorso.Puleo sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.2901 c.c., dell’art. 66 l. fall., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’accertamento dei presupposti dell’azione di revocatoria ordinaria promossadal curatore, non avendo ritenuto il Collegio del gravame che la curatela delcrediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti della fallita, dellapreesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’attopregiudizievole e dello svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo,del patrimonio del debitore per effetto dell’ atto di disposizione.2.

Con il secondo mezzo si deduce “Omessa valutazione di un elementodecisivo con riferimento all’art. 360, comma I, n. 5 c.p.c. per aver omessoNumero registro generale 9803/2021Numero sezionale 2922/2025Numero di raccolta generale 23206/2025Data pubblicazione 13/08/2025ogni accertamento sullo stato passivo del Fallimento RO.GI ai fini di verificarela preesistente condizione di decozione funzionale della fallita”.2.1 I primi due motivi possono trovare una trattazione congiunta e sonoinfondati.2.1.1 Ritiene il Collegio che la motivazione impugnata, sebbene in modosintetico, abbia, comunque, dato conto della sussistenza del requisito relativoall’eventus damni e dei suoi presupposti applicativi (in tema di revocatoriaordinaria “continuata” dal curatore fallimentare), seguendo in realtà i principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame (cfr. pag.8 della motivazione impugnata).Sul punto non può essere dimenticato che costituisce principio consolidatonella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di azionerevocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall.,il curatore, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere diprovare che l'atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto dellaconsistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragionicreditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamentoqualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendereoggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente lanormale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori(Cass. Sez. 1, 04/05/2025, n. 11649; Cass. Sez. 1, 29/04/2025, n. 11296;v. anche: Sez. 3, Ordinanza n. 19515 del 19/07/2019).La Corte territoriale ha infatti evidenziato la ricorrenza nel caso di specie delpresupposto dell’eventus damni, precisando che la curatela aveva dimostratoche, con gli atti dispositivi impugnati, era stata liquidata la quasi totalità delpatrimonio della società debitrice, a fronte di un ingente debito erariale,essendo stata infatti dismessa la “pressoché totale possidenza immobiliareagevolmente attingibile in via esecutiva”.Si tratta di un accertamento in fatto, che ha evidenziato - in coerenza con iprincipi sopra ricordati - proprio quella condizione di “mutamento qualitativoo quantitativo del patrimonio del debitore”, tale “da rendere oggettivamentepiù difficoltosa l'esazione del credito”, in relazione al compimento dell’atto didisposizione patrimoniale oggetto di impugnativa.Numero registro generale 9803/2021Numero sezionale 2922/2025Numero di raccolta generale 23206/2025Data pubblicazione 13/08/20252.1.2 Nel resto le doglianze attingono il merito della valutazione delle prove- già scrutinate dai giudici delle precedenti fasi - e che risulta non sindacabilein questo giudizio di legittimità.A ciò va aggiunto che anche la censura - articolata, più in particolare, nelsecondo motivo e declinata sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - è inammissibile, perché, per comeformulata, non è dato comprendere la decisività del “fatto”, del cui omessoesame si duole la società ricorrente (non essendo stato chiarito in che modoil mancato omesso esame dello stato passivo avesse inficiato l’apprezzamentodell’eventus damni), e perché le relative censure risultano formulate in mododel tutto generico.3.

Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazionedell'art. 2901 c.c., dell’art. 66 l. fall., dell’art. 166 cod. proc. civ., dell’art. 167cod. proc. civ., e dell’art. 2697 c.c., sul rilievo che il Collegio del gravameavrebbe ritenuto onerato il convenuto in revocatoria della prova in ordine allasussistenza di un patrimonio residuo del debitore disponente sufficiente asoddisfare le ragioni dei creditori.3.1 Il terzo motivo è inammissibile.È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema direvocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazionela regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, dellecircostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere diprovare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni dellacontroparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresentacontemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e,dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere nonpuò essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, chenon è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dantecausa.

Ne consegue che in tale evenienza il Fallimento è onerato di fornire laprova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, inrapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporreNumero registro generale 9803/2021Numero sezionale 2922/2025Numero di raccolta generale 23206/2025Data pubblicazione 13/08/2025a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9565 del18/04/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28286 del 09/10/2023).Tuttavia, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata e qui censurata- secondo cui Unicredit avrebbe mancato di fornire un ulteriore riscontro dielementi patrimoniali diversi in capo alla debitrice - rappresenta, in realtà,solo un rafforzativo della valutazione della prova nel suo complesso, nonavendo comportato alcun ribaltamento degli oneri probatori posti a caricodelle parti, per come fissati dalla giurisprudenza di legittimità nella materiaqui in esame e per come sopra ricordati (e qui riaffermati).Del resto, non può essere sottovalutato che, sul punto qui da ultimo indiscussione, la Corte distrettuale ha compiuto – come detto - unaccertamento in fatto in ordine alla avvenuta positiva dimostrazione da partedella curatela fallimentare della sussistenza dell’eventus damni (ritenendoloprovato sulla base della documentazione versata in atti), di talché non risultaneanche ipotizzabile, nel caso di specie, una concreta violazione dei principiche dispongono la ripartizione degli oneri probatori (quale regola di giudiziodel processo), in assenza di una decisione (quella impugnata), che sia stataresa in applicazione (e in eventuale violazione) di tale regola.A ciò va aggiunto che la Corte territoriale ha espressamente affermato, perquanto qui interessa, che “… come osservato dal Tribunale e non contestatocol gravame – nessun riscontro (aveva) fornito [OSCURATO:PERSONA] dellasussistenza in capo alla alienante di ulteriori elementi patrimoniali idonei afar fronte ugualmente alla esposizione debitoria tributaria…”.Ebbene, la mancata contestazione “col gravame” da parte di Unicreditcostituisce, invero, un’ulteriore ratio decidendi, che non risulta essere stataimpugnata con l’odierno ricorso per cassazione.Ne discende il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez.

Un. 23535 del 2019).Numero registro generale 9803/2021Numero sezionale 2922/2025Numero di raccolta generale 23206/2025Data pubblicazione 13/08/2025 P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro12.000 in favore del Fallimento e in euro 7.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a. per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025Il PresidenteNumero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreMassimo [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialePaola [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRoberto [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAlessandro [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21461/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 29/10/2025:nel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026tempore-già intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.23206/2025 depositata il 13/08/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente [OSCURATO:PERSONA] dell’Area 3 diquesta Sezione, rilevato che il provvedimento n. racc. gen. 23206/2025,pubblicato il 13/08/2025 “appare affetto da un possibile errore materiale odi calcolo ai sensi dell’art. 287 cpc, anche a seguito dell’esame dellecircostanze sottoposte a questa Corte con atto della parte interessata (giàcontroricorrente) del 12/09/2025”, ha disposto l’apertura d’ufficio delpresente procedimento per la correzione dell’errore materiale conGenerale;2.

La parte interessata ha, in precedenza, sollecitato la correzionedell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza n. 23206/2025,pubblicata il 13/08/2025, esponendo che il provvedimento avrebbe dovutodisporre il pagamento delle spese liquidate a [OSCURATO:PERSONA] “in favoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, dichiaratosi antistatario.3.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.4.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. per il 14 aprile 2026, con decreto del PresidenteCoordinatore in data 05/12/2025, altresì disponendo la notificazione acura della cancelleria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Sussiste l’errore materiale rilevato nel procedimento aperto d’ufficio condecreto presidenziale.

Come si è recentemente osservato da Sez. 3, ord.Numero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026n. 28035 del 22/10/2025, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso exart. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione dicorreggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato ilcontraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo,prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazioneformale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto.2.

Risulta in atti il provvedimento censurato, il quale - effettivamente –contiene le seguenti espressioni: “Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo” e neldispositivo “rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida […] in euro 7.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge”.3.

Come già più volte rimarcato da questa Corte in caso di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile ècostituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersivalidamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazionein ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancatariscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersiimplicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Sez.

U -,Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019 (Rv. 656078 - 01).Nella specie, risulta documentato che, effettivamente, era stata richiestanel controricorso la distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; èinvece accaduto che il dispositivo dell’ordinanza definitoria del giudizionulla ha disposto al riguardo.Numero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026Pertanto, occorre procedere con la correzione relativa, mentre non vi èluogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.

U.14/11/2024, n. 29432);P.Q.M.dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. racc. gen.23206/2025, pubblicata il 13/08/2025, sia corretto inserendo, dopol’espressione ”condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida […] ineuro 7.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge”, le parole “da distrarsi in favore delprocuratore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario”; fermo ilresto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degliartt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteMassimo FerroDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pubblicazione 13/08/2025- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e RosariaPuleo.- intimati -avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata in data8.10.2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania - decidendosull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., nei confronti diMagazzini [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - ha rigettato il relativo gravameproposto nei confronti della sentenza n. 3874/2017 emessa dal Tribunale diCatania in data 11.9.2017, con la quale erano stati dichiarate inefficaci neiconfronti della curatela fallimentare, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.,gli atti di trasferimento immobiliare conclusi con rogiti notarili del 23 maggio2007 e del 27 dicembre 2007, atti con i quali erano stati trasferiti da Rogis.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) e a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (poi cancellata dal registro delle imprese esostituita in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione,quale suo socio unico) numerose unità immobiliari (azioni revocatorie cheerano state intentate originariamente da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e poiproseguite dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dopo la dichiarazione difallimento della società disponente).2. La Corte di appello ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora diinteresse, che: (i) in relazione al primo e secondo motivo di appello con i qualisi contestava la dimostrazione dell’eventus damni, le censure erano infondatein quanto la curatela procedente non avrebbe dovuto dimostrare lo stato diinsolvenza della società disponente, quanto piuttosto l’eventus damni, intesocome diminuzione qualitativa e quantitativa del patrimonio posto garanzia deiNumero registro generale 9803/2021Numero sezionale 2922/2025Numero di raccolta generale 23206/2025Data pubblicazione 13/08/2025creditori al momento ed a causa degli atti dispostivi impugnati, prova che nelcaso di specie era stata fornita dalla curatela, che aveva dimostrato che congli atti dispositivi in questione era stata liquidata la quasi totalità delpatrimonio della società debitrice, a fronte di un ingente debito erariale; (ii)era stata infatti dismessa la “pressoché totale possidenza immobiliareagevolmente attingibile in via esecutiva laddove – come osservato dalTribunale e non contestato col gravame – nessun riscontro (aveva) fornitoUnicredit Leasing della sussistenza in capo alla alienante di ulteriori elementipatrimoniali idonei a far fronte ugualmente alla esposizione debitoriatributaria come sopra evidenziata e che … era pari pressoché al doppio delpatrimonio netto già nell’esercizio 2006, antecedente alla vendita”.2. La sentenza, pubblicata in data 8.10.2020, è stata impugnata daUNICREDIT [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,cui [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. hannoresistito con controricorso.Puleo sono rimasti intimati.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art.2901 c.c., dell’art. 66 l. fall., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’accertamento dei presupposti dell’azione di revocatoria ordinaria promossadal curatore, non avendo ritenuto il Collegio del gravame che la curatela delcrediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti della fallita, dellapreesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’attopregiudizievole e dello svantaggioso mutamento, qualitativo o quantitativo,del patrimonio del debitore per effetto dell’ atto di disposizione.2. Con il secondo mezzo si deduce “Omessa valutazione di un elementodecisivo con riferimento all’art. 360, comma I, n. 5 c.p.c. per aver omessoNumero registro generale 9803/2021Numero sezionale 2922/2025Numero di raccolta generale 23206/2025Data pubblicazione 13/08/2025ogni accertamento sullo stato passivo del Fallimento RO.GI ai fini di verificarela preesistente condizione di decozione funzionale della fallita”.2.1 I primi due motivi possono trovare una trattazione congiunta e sonoinfondati.2.1.1 Ritiene il Collegio che la motivazione impugnata, sebbene in modosintetico, abbia, comunque, dato conto della sussistenza del requisito relativoall’eventus damni e dei suoi presupposti applicativi (in tema di revocatoriaordinaria “continuata” dal curatore fallimentare), seguendo in realtà i principiaffermati dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame (cfr. pag.8 della motivazione impugnata).Sul punto non può essere dimenticato che costituisce principio consolidatonella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di azionerevocatoria ordinaria promossa dalla procedura fallimentare ex art. 66 l.fall.,il curatore, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere diprovare che l'atto dispositivo posto in essere dal fallito, tenuto conto dellaconsistenza dei crediti ammessi al passivo, della preesistenza delle ragionicreditorie rispetto al suo compimento e del conseguente mutamentoqualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, è tale da rendereoggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente lanormale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori(Cass. Sez. 1, 04/05/2025, n. 11649; Cass. Sez. 1, 29/04/2025, n. 11296;v. anche: Sez. 3, Ordinanza n. 19515 del 19/07/2019).La Corte territoriale ha infatti evidenziato la ricorrenza nel caso di specie delpresupposto dell’eventus damni, precisando che la curatela aveva dimostratoche, con gli atti dispositivi impugnati, era stata liquidata la quasi totalità delpatrimonio della società debitrice, a fronte di un ingente debito erariale,essendo stata infatti dismessa la “pressoché totale possidenza immobiliareagevolmente attingibile in via esecutiva”.Si tratta di un accertamento in fatto, che ha evidenziato - in coerenza con iprincipi sopra ricordati - proprio quella condizione di “mutamento qualitativoo quantitativo del patrimonio del debitore”, tale “da rendere oggettivamentepiù difficoltosa l'esazione del credito”, in relazione al compimento dell’atto didisposizione patrimoniale oggetto di impugnativa.Numero registro generale 9803/2021Numero sezionale 2922/2025Numero di raccolta generale 23206/2025Data pubblicazione 13/08/20252.1.2 Nel resto le doglianze attingono il merito della valutazione delle prove- già scrutinate dai giudici delle precedenti fasi - e che risulta non sindacabilein questo giudizio di legittimità.A ciò va aggiunto che anche la censura - articolata, più in particolare, nelsecondo motivo e declinata sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - è inammissibile, perché, per comeformulata, non è dato comprendere la decisività del “fatto”, del cui omessoesame si duole la società ricorrente (non essendo stato chiarito in che modoil mancato omesso esame dello stato passivo avesse inficiato l’apprezzamentodell’eventus damni), e perché le relative censure risultano formulate in mododel tutto generico.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e/o falsa applicazionedell'art. 2901 c.c., dell’art. 66 l. fall., dell’art. 166 cod. proc. civ., dell’art. 167cod. proc. civ., e dell’art. 2697 c.c., sul rilievo che il Collegio del gravameavrebbe ritenuto onerato il convenuto in revocatoria della prova in ordine allasussistenza di un patrimonio residuo del debitore disponente sufficiente asoddisfare le ragioni dei creditori.3.1 Il terzo motivo è inammissibile.È pur vero che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema direvocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazionela regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, dellecircostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere diprovare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni dellacontroparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresentacontemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e,dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere nonpuò essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, chenon è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dantecausa. Ne consegue che in tale evenienza il Fallimento è onerato di fornire laprova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, inrapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporreNumero registro generale 9803/2021Numero sezionale 2922/2025Numero di raccolta generale 23206/2025Data pubblicazione 13/08/2025a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9565 del18/04/2018; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28286 del 09/10/2023).Tuttavia, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata e qui censurata- secondo cui Unicredit avrebbe mancato di fornire un ulteriore riscontro dielementi patrimoniali diversi in capo alla debitrice - rappresenta, in realtà,solo un rafforzativo della valutazione della prova nel suo complesso, nonavendo comportato alcun ribaltamento degli oneri probatori posti a caricodelle parti, per come fissati dalla giurisprudenza di legittimità nella materiaqui in esame e per come sopra ricordati (e qui riaffermati).Del resto, non può essere sottovalutato che, sul punto qui da ultimo indiscussione, la Corte distrettuale ha compiuto – come detto - unaccertamento in fatto in ordine alla avvenuta positiva dimostrazione da partedella curatela fallimentare della sussistenza dell’eventus damni (ritenendoloprovato sulla base della documentazione versata in atti), di talché non risultaneanche ipotizzabile, nel caso di specie, una concreta violazione dei principiche dispongono la ripartizione degli oneri probatori (quale regola di giudiziodel processo), in assenza di una decisione (quella impugnata), che sia stataresa in applicazione (e in eventuale violazione) di tale regola.A ciò va aggiunto che la Corte territoriale ha espressamente affermato, perquanto qui interessa, che “… come osservato dal Tribunale e non contestatocol gravame – nessun riscontro (aveva) fornito [OSCURATO:PERSONA] dellasussistenza in capo alla alienante di ulteriori elementi patrimoniali idonei afar fronte ugualmente alla esposizione debitoria tributaria…”.Ebbene, la mancata contestazione “col gravame” da parte di Unicreditcostituisce, invero, un’ulteriore ratio decidendi, che non risulta essere stataimpugnata con l’odierno ricorso per cassazione.Ne discende il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019).Numero registro generale 9803/2021Numero sezionale 2922/2025Numero di raccolta generale 23206/2025Data pubblicazione 13/08/2025 P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro12.000 in favore del Fallimento e in euro 7.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a. per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025Il PresidenteNumero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreMassimo [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialePaola [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRoberto [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAlessandro [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 21461/2025 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 29/10/2025:nel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026tempore-già intimati-relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.23206/2025 depositata il 13/08/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Presidente [OSCURATO:PERSONA] dell’Area 3 diquesta Sezione, rilevato che il provvedimento n. racc. gen. 23206/2025,pubblicato il 13/08/2025 “appare affetto da un possibile errore materiale odi calcolo ai sensi dell’art. 287 cpc, anche a seguito dell’esame dellecircostanze sottoposte a questa Corte con atto della parte interessata (giàcontroricorrente) del 12/09/2025”, ha disposto l’apertura d’ufficio delpresente procedimento per la correzione dell’errore materiale conGenerale;2. La parte interessata ha, in precedenza, sollecitato la correzionedell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza n. 23206/2025,pubblicata il 13/08/2025, esponendo che il provvedimento avrebbe dovutodisporre il pagamento delle spese liquidate a [OSCURATO:PERSONA] “in favoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]”, dichiaratosi antistatario.3. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. per il 14 aprile 2026, con decreto del PresidenteCoordinatore in data 05/12/2025, altresì disponendo la notificazione acura della cancelleria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Sussiste l’errore materiale rilevato nel procedimento aperto d’ufficio condecreto presidenziale. Come si è recentemente osservato da Sez. 3, ord.Numero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026n. 28035 del 22/10/2025, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso exart. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione dicorreggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato ilcontraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo,prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazioneformale della volontà giurisdizionale e il suo reale contenuto.2. Risulta in atti il provvedimento censurato, il quale - effettivamente –contiene le seguenti espressioni: “Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo” e neldispositivo “rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida […] in euro 7.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge”.3. Come già più volte rimarcato da questa Corte in caso di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile ècostituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersivalidamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazionein ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancatariscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersiimplicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Sez. U -,Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019 (Rv. 656078 - 01).Nella specie, risulta documentato che, effettivamente, era stata richiestanel controricorso la distrazione delle spese in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; èinvece accaduto che il dispositivo dell’ordinanza definitoria del giudizionulla ha disposto al riguardo.Numero registro generale 21461/2025Numero sezionale 1711/2026Numero di raccolta generale 12436/2026Data pubblicazione 04/05/2026Pertanto, occorre procedere con la correzione relativa, mentre non vi èluogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U.14/11/2024, n. 29432);P.Q.M.dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. racc. gen.23206/2025, pubblicata il 13/08/2025, sia corretto inserendo, dopol’espressione ”condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida […] ineuro 7.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge”, le parole “da distrarsi in favore delprocuratore, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi anticipatario”; fermo ilresto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi degliartt. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteMassimo FerroDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 23206/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris