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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 30066/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa in data 24/03/2023 dal Tribunale di Salerno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena sospesa di mesi tre di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge, eccependo la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello e lamentando che, pur in presenza di elezione di domicilio, la notifica era avvenuta in data 14.9.2023, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod.proc.pen. e che solo successivamente, in data 28.9.2023 era stata tentata la notifica presso il domicilio eletto.

Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 131-bis cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva denegato l'applicabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, senza tener conto della occasionalità della condotta e del modesto profitto ricavabile dall'asserita vendita dei supporti sequestrati.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva denegato la richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria con argomentazioni meramente assertive ed apodittiche.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Risulta dall'esame degli atti processuali, ai quali questa Corte può accedere vedendosi in ipotesi di violazione di norma processuale, che il decreto di citazione in appello, dopo l'iniziale notifica del 14/09/20233 della quale si lamenta la nullità, è stato, successivamente, regolarmente notificato all'imputato, personalmente e presso il domicilio eletto, in data 30.09.2023, a mezzo posta (notifica che si perfezionava per compiuta giacenza in data 11/10/2023).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto, in considerazione del numero e della diversa tipologia dei supporti commercializzati, nonchè delle circostanze di tempo e di luogo dell'azione (p.6 della sentenza impugnata).

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La

I. n. 689 del 1981, art. 58, conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge.

In particolare, recita l'art. 58 cit. commi 1 e 2 che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.pen., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato".

La valutazione del giudice compiuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. e in ordine al pericolo che le prescrizioni non vengano adempiute costituisce un "accertamento di fatto", incensurabile in sede di legittimità, ove motivato in modo non manifestamente illogico.

Questa Corte ha affermato il principio, che qui va ribadito, secondo cui "l'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300; Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152).

Nella specie, la Corte di appello, nel valutare i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ha dato rilievo ostativo al precedente specifico da cui risulta gravato l'imputato, dal quale ha desunto che il predetto si dedicasse stabilmente all'attività illecita; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa in data 24/03/2023 dal Tribunale di Salerno, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannato alla pena sospesa di mesi tre di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge, eccependo la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello e lamentando che, pur in presenza di elezione di domicilio, la notifica era avvenuta in data 14.9.2023, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod.proc.pen. e che solo successivamente, in data 28.9.2023 era stata tentata la notifica presso il domicilio eletto. Con il secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 131-bis cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva denegato l'applicabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, senza tener conto della occasionalità della condotta e del modesto profitto ricavabile dall'asserita vendita dei supporti sequestrati. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva denegato la richiesta di sostituzione della pena detentiva inflitta nella corrispondente sanzione pecuniaria con argomentazioni meramente assertive ed apodittiche. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Risulta dall'esame degli atti processuali, ai quali questa Corte può accedere vedendosi in ipotesi di violazione di norma processuale, che il decreto di citazione in appello, dopo l'iniziale notifica del 14/09/20233 della quale si lamenta la nullità, è stato, successivamente, regolarmente notificato all'imputato, personalmente e presso il domicilio eletto, in data 30.09.2023, a mezzo posta (notifica che si perfezionava per compiuta giacenza in data 11/10/2023). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte territoriale, nel valutare la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., ha denegato la configurabilità della predetta causa di esclusione della punibilità, rimarcando la gravità del fatto, in considerazione del numero e della diversa tipologia dei supporti commercializzati, nonchè delle circostanze di tempo e di luogo dell'azione (p.6 della sentenza impugnata). Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La I. n. 689 del 1981, art. 58, conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge. In particolare, recita l'art. 58 cit. commi 1 e 2 che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod.pen., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato". La valutazione del giudice compiuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 cod.pen. e in ordine al pericolo che le prescrizioni non vengano adempiute costituisce un "accertamento di fatto", incensurabile in sede di legittimità, ove motivato in modo non manifestamente illogico. Questa Corte ha affermato il principio, che qui va ribadito, secondo cui "l'accertamento della sussistenza delle condizioni che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 58, consentono di far luogo alla sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico" (Sez.2, n. 13920 del 20/02/2015, Rv.263300; Sez. 2, n. 4564 del 09/02/1993, Rv. 194152). Nella specie, la Corte di appello, nel valutare i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ha dato rilievo ostativo al precedente specifico da cui risulta gravato l'imputato, dal quale ha desunto che il predetto si dedicasse stabilmente all'attività illecita; la motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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