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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16519/2026

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isti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAntonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 7.8.2025, il Tribunale di Napoli ha provveduto su unarichiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napolidel 9.7.2025 di applicazione della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 421-bis cod.pen. e 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (commessi il 28.5.2023), aggravati ex art. 416-bis.1 cod.pen.L’ordinanza premette che è stata chiesta, in via principale, la revoca dell’ordinanza peril difetto di gravità indiziaria, eccependo l’inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianzaper essere stata rigettata l’istanza difensiva di visionarle, e, in subordine, la sostituzionedella misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, previa esclusionedell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.1.1 Il Tribunale ha anzitutto rigettato l’eccezione di inutilizzabilità, osservando cheeffettivamente i supporti informatici contenenti le immagini non sono stati trasmessi, perché idischi rigidi su cui i dati erano stati archiviati non risultano più leggibili, e che tuttavia sonostate messe a disposizione le annotazioni di polizia giudiziaria, da cui risulta la descrizionedelle immagini visionate.Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui ildeterioramento del supporto contenente la registrazione delle immagini non comporta alcunainutilizzabilità, in quanto la prova dell'immagine può essere documentata attraverso leannotazioni di polizia giudiziaria; del resto, il pubblico ministero non ha l'obbligo ditrasmettere i supporti informatici quando gli esiti delle videoriprese siano riportatinell'annotazione di polizia giudiziaria.1.2 Quanto al profilo indiziario, il Tribunale ha proceduto a una ricostruzione dei fatti,avvenuti verso le 8.30 del 28 maggio 2023 a Napoli (in via Serra, all’angolo con via NuovaPizzofalcone) e consistiti nell'esplosione di almeno sei colpi di arma da fuoco, provenienti datre pistole diverse, in luogo pubblico.

L'antecedente del fatto, per come ricostruito dallapolizia giudiziaria sulla base di una fonte confidenziale, era stata una rissa avvenuta in unadiscoteca di [OSCURATO:PERSONA] tra due gruppi rivali napoletani ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Di conseguenza, dopo l’assunzione a sommarie informazioni testimoniali delresponsabile della discoteca, venivano acquisiti i filmati registrati dalle telecamere posteall'ingresso del locale e da altre telecamere pubbliche e private, dalla visione dei quali (inparticolare, dalle immagini delle telecamere di un ristorante posto all’angolo tra le due viepresso cui era avvenuto il fatto) si individuava una autovettura Peugeot 3008 di colorebianco quale veicolo dalla quale erano scesi i soggetti che avevano esploso i colpi d'arma dafuoco nella pubblica via, verificando che appartenesse alla seconda moglie del padre diSimone [OSCURATO:PERSONA].In particolare, dalle immagini risultava che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse alla guida circa un’ora emezza prima del fatto e anche dopo mezz’ora circa dal fatto quando era rientrato con quellaauto presso la sua abitazione.

Il Tribunale dava atto, altresì, che l’indagato si fosse avvalsodella facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.Sulla base di tali risultanze, i giudici del riesame hanno ritenuto la sussistenza di ungrave quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], valutando in particolare non fondate leargomentazioni difensive circa la carenza di indizi a suo carico in ordine alla partecipazionealla precedente rissa in discoteca e affermando invece accertati sia la sua presenza indiscoteca sia i suoi spostamenti alla guida dell’auto fino al compimento del fatto per cui siprocede.Il Tribunale ha ritenuto integrate, altresì, le circostanze aggravanti della commissionedel fatto da più persone riunite e con il metodo mafioso, volto a dimostrare, attraverso l’usospregiudicato delle armi, il potere e il controllo esercitati sul territorio.1.3 Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha considerato che, a prescindere dallapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le modalità e le circostanze dellacondotta denotassero un concreto pericolo di reiterazione di gravi delitti dello stesso tipo, inquanto sintomatiche di un quadro allarmante della personalità dell’indagato, da considerarsisoggetto trasgressivo e spregiudicato, come si desume dalla disinvoltura dell’azionedelittuosa, posta in essere in pieno giorno e alla presenza di altre persone.

Peraltro, egliannovera anche due precedenti condanne per rapina aggravata.

Questo vuol dire chenemmeno la misura degli arresti domiciliari, pure se presidiata elettronicamente, sarebbeidonea a prevenire le esigenze cautelari, in quanto non completamente impeditiva deicontatti con l’esterno.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore diSimone [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., che il Tribunale abbia ritenuto utilizzabili le riprese estratte da uno dei sistemi divideosorveglianza in violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.Il ricorso evidenzia che, dalla risposta della Procura delle Repubblica alla richiestadifensiva di visionare direttamente le immagini, si evince che i supporti che le contenevanonon sono mai stati acquisiti per problemi tecnici, sicché non potranno mai essere vagliati,nemmeno in un eventuale dibattimento.Questo vuol dire che non è stato messo a disposizione della difesa dell’indagato unelemento valorizzato in chiave accusatoria, sicché si è determinata una nullità ex art. 178,lett. c) cod. proc. pen. per un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, con laconseguente inutilizzabilità di quell’elemento, che non può essere sostituito, come affermatodal Tribunale del riesame, dalla descrizione delle immagini da parte della polizia giudiziaria,la quale non ha nemmeno dato atto delle modalità di estrazione delle immagini stesse.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 e 125 cod. proc. pen., conconseguente vizio di motivazione sul profilo della gravità indiziaria e omesso confronto con irilievi prospettati in una memoria depositata in sede di discussione.In sede cautelare, l’attribuibilità del fatto a [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata in base allacircostanza che egli era presente nella discoteca in cui è avvenuta la rissa precedente alfatto e che aveva la disponibilità dell’autovettura che si è ritenuto fosse stata utilizzata per lac.d.

“stesa”.Tuttavia, non è stato dimostrato che l’indagato abbia partecipato alla rissa e nemmenoche fosse collegato ai corrissanti.

Infatti, dalle immagini risulta che egli entri nel locale, incompagnia di due ragazze, diversi minuti prima che arrivi il gruppo dei “[OSCURATO:PERSONA]” acui viene collegato.

Inoltre, tra le persone riprese in occasione della rissa non vi è [OSCURATO:PERSONA], ilquale esce dalla discoteca solo un paio di ore dopo il fatto in compagnia di una delle ragazzecon cui era arrivata e di cui lui stesso fornisce le esatte generalità.La estraneità del ricorrente al fatto trova riscontro anche nella circostanza che la fonteconfidenziale dalle cui dichiarazioni avevano preso le mosse le indagini non ha fatto il suonome tra le persone che avrebbero partecipato alla rissa.Il Tribunale non si è confrontato con i dati evidenziati dalla difesa, fra i quali anchequello che la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con i ragazzi identificati come appartenenti al gruppodei “[OSCURATO:PERSONA]” era del tutto indimostrata.

Alla polizia giudiziaria non risultava cheegli fosse mai stato controllato con qualcuno degli appartenenti a quel gruppo, i quali,viceversa, avevano subito numerosi controlli insieme.

Anche le attività di intercettazionesulle utenze delle persone coinvolte non hanno fatto emergere alcun contatto.

Tra l’altro,[OSCURATO:PERSONA] proviene da un quartiere diverso e, pertanto, non si comprende perché avrebbedovuto recarsi in compagnia di soggetti sconosciuti presso l’abitazione di soggetti altrettantosconosciuti a distanza di cinque ore dalla rissa cui non aveva partecipato.Si rimarca che, in realtà, dalla visione delle immagini non risulta provato che l’autoritratta in via Serra e descritta da una testimone sia proprio l’auto nella disponibilità diCuliersi e che nessuno dei due soggetti filmati possa identificarsi nello stesso [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, in definitiva, ha omesso di confrontarsi con tutti questi rilievi, che eranostati rappresentati in una memoria difensiva, non presa in considerazione.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. nonché vizio dimotivazione sulla sussistenza dell’aggravante del c.d. metodo mafioso.La motivazione del Tribunale sulla circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso ècarente, perché si fonda su argomentazioni apodittiche circa il fatto che la “stesa” sarebbemanifestazione della volontà di dimostrare il controllo del territorio.Tale conclusione viene collegata in modo preponderante alla rissa precedente, inquanto il gruppo criminale dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto, per il tramite di questaazione, significare la sua prevalenza sul gruppo del Pallonetto/[OSCURATO:PERSONA].

Ma non èdimostrato che l’azione sia riconducibile al contesto di uno scontro tra gruppi.2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., vizio di motivazione in ordine al profilo delle esigenze cautelari.Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con gli elementi che erano stati rappresentati inuna memoria difensiva, idonei a determinare il superamento della presunzione diadeguatezza della custodia in carcere.In particolare, erano state prodotte le sentenze relative alle precedenti due condanneper rapina, dalle quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA] avesse da subito assunto un atteggiamentoresipiscente e confessorio, tanto da essere stato sottoposto in sede cautelare al solo obbligodi presentazione alla p.g. e da avere patteggiato la pena con la concessione della sanzionesostitutiva della detenzione domiciliare e l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa, da luirispettata senza mai incorrere in violazioni delle prescrizioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.1.

Quanto al primo motivo, è da considerarsi che le videoregistrazioni in luoghi pubbliciovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale,vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen. (Sez.

U, n.26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267 – 01; Sez. 3, n. 46156 del 13/9/2016, Delehaye,Rv. 268064 – 01).È stato già affermato da questa Corte che, nel caso di mancata acquisizione dellestesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria inordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, DiBenedetto, Rv. 268787 – 01).Infatti, “Il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato ancheimplica l'inutilizzabilità di quest'ultima. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenutoammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fattioggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito)” (così Sez. 5, n. 38767del 2/6/2017, Gaglini, Rv. 271210 – 01; cfr. anche Sez. 3, n. 47666 del 14/2/2022, Paglini,Rv. 283827 – 01).Trasponendo questi principi alla fase cautelare del procedimento penale, deveinnanzitutto darsi seguito alla giurisprudenza di legittimità, a cui s’è richiamata anchel’ordinanza impugnata, secondo la quale, in tema di riesame di misure cautelari, il pubblicoministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., isupporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misuraquando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 2, n.19195 del 12/4/2019, Lizzio, Rv. 276444 – 01; Sez. 1, n. 33819 del 20/6/2014, Iacobazzi,Rv. 261092 – 01).Se è così, è da escludersi che possa farsi questione della nullità o della inutilizzabilità diuna prova – la registrazione – che peraltro non è stata fisicamente acquisita agli atti.Si tratta, piuttosto, di un problema di apprezzamento dell’annotazione formata dallapolizia giudiziaria, che ha visionato le immagini registrate e ne ha trascritto la descrizione inun proprio atto tipico ex art. 357 cod. proc. pen.Infatti, rimane utilizzabile, più in generale, la deposizione degli ufficiali o degli agenti dipolizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione, nelcaso in cui la registrazione delle immagini si sia danneggiata per problemi tecnici, nonincidendo il sopravvenuto danneggiamento del supporto sull'originaria utilizzabilità dellaprova (Sez. 4, n. 24583 del 28/5/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286531 – 01).Non è ravvisabile, pertanto, la violazione di legge processuale dedotta con il primomotivo di ricorso.2.

L’aspetto dell’affidabilità della ricostruzione della polizia giudiziaria viene in rilievo,piuttosto, in riferimento al secondo motivo di ricorso, che deduce un vizio di motivazionerelativo al profilo della gravità indiziaria.A questo proposito, deve rilevarsi, innanzitutto, che nell’ordinanza del G.i.p. delTribunale di Napoli di applicazione della misura cautelare sono riportati i frames delleimmagini non disponibili materialmente.Nell’ordinanza impugnata, inoltre, si dà atto che sono stati acquisiti e trasmessi alTribunale del riesame i video tratti dai sistemi di videosorveglianza della discoteca “FlavaBeach”, del ristorante “Na bona forchetta” di via Serra e della Prefettura di Napoli in piazzaCarolina.

Risulta, altresì, che le ulteriori immagini visionate dalla polizia giudiziariaprovengano, per un verso, dalle telecamere di videosorveglianza in uso alle forze dell’ordine(sistema DOME) e, per altro verso, dal [OSCURATO:PERSONA] (SCNTT),che fa confluire tutti i transiti rilevati da telecamera di lettura targhe verso il centroelaborazione dati di Napoli.Il Tribunale ha dato atto che, sulla base degli elementi desunti dall’incrocio dei daticomplessivamente rilevati dalle varie immagini visionate, la polizia giudiziaria eraadeguatamente pervenuta a identificare [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che conduceva laPeugeot 308 da cui, quando il veicolo si era fermato in via Serra, erano discesi due soggettiin concomitanza dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco.I giudici del riesame, peraltro, hanno tenuto conto anche delle argomentazioni difensive(p. 8 dell’ordinanza), per argomentare che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipatoalla precedente rissa non rileva in questa sede cautelare, a fronte di quello che emerge daifilmati circa gli spostamenti della sua autovettura.Ciò detto, il motivo di ricorso è meramente rivalutativo ed è per larghissima parteincentrato su una rilettura alternativa degli elementi di fatto tratti dai filmati, su cui si è basatala decisione del tribunale.

In particolare, il motivo si basa quasi esclusivamente su censure riguardantil’interpretazione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza varie, laddoveinvece l’ordinanza impugnata ha riportato in maniera ordinata e nient’affatto carente lerisultanze investigative in proposito.Le doglianze, quindi, attengono sostanzialmente alla ricostruzione dei fatti e allacircostanze già esaminate dal giudice di merito, per il tramite della proposta di adozione diparametri di valutazione indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalle ordinanze cautelari.A tal proposito, deve ricordarsi che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordinealla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazionealla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica dellecensure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e nonil controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice dimerito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbiadato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.m. in proc.

Tiana,Rv. 255460 – 01; Sez.

U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01).Alla luce di questo consolidato orientamento, è da ritenersi, pertanto, che il motivo diricorso non vada oltre una critica della persuasività della motivazione dell’ordinanza, che,tuttavia, in modo non manifestamente illogico, né contraddittorio, ha adeguatamenteindividuato e collegato gli elementi dimostrativi del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel fattoinvestigato.Il secondo motivo, di conseguenza, deve essere disatteso.3.

È infondato anche il terzo motivo di ricorso.Il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza della circostanza aggravante delc.d. metodo mafioso sulla base del fatto che l’azione delittuosa è stata compiuta da piùpersone riunite e con l’uso spregiudicato delle armi in un contesto territoriale caratterizzatodalla forte infiltrazione camorristica, nel quale, quindi, i consociati si trovano ancor piùesposti all’assoggettamento alla carica intimidatoria dell’agire mafioso.Sulla base della ricostruzione del fatto che si è ritenuta più attendibile, la esplosione dicolpi di arma da fuoco nei pressi dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe l’esito di unaspedizione degli esponenti di un gruppo criminale nel territorio degli esponenti del grupporivale (peraltro, dopo l’inseguimento di due di loro, che erano riusciti a sfuggire, riparando nelproprio quartiere), come a significare, dopo la appena precedente rissa in discoteca che liaveva visti contrapposti, che essi erano talmente superiori agli altri da poter assumere ilcontrollo anche di zone esterne alla propria area di operatività senza dover temereconseguenze.Si tratta di una motivazione che dà congruamente atto del fatto che l’azione incriminatafosse suscettibile di evocare la capacità intimidatoria propria di un sodalizio mafioso eidonea a creare una condizione di assoggettamento, non solo nella vittima diretta dellacondotta, ma anche nei residenti di quella zona, come riflesso del pericolo di trovarsi afronteggiare le istanze prevaricatrici di persone in grado di porre disinvoltamente in esseresulla pubblica via e in pieno giorno azioni dimostrative o punitive.Insomma, la c.d.

“stesa” è, in genere, una tipica manifestazione del potere di controllodel territorio (potrebbe dirsi di “padronanza”) che serve a dare in concreto dimostrazionedella propria capacità di gestione dei luoghi e delle vicende, così da sprigionare una forzaintimidatrice propriamente mafiosa, che ha l’effetto di condizionare i comportamenti dellepersone.Dal canto suo, il ricorso, su questo punto, non si confronta con la motivazionedell’ordinanza impugnata, perché contrasta l’affermazione della sussistenza dellacircostanza aggravante in questione con la riproposizione del rilievo, già oggetto delprecedente motivo, secondo cui non era dimostrato che la rissa avvenuta in discoteca –ovvero, l’antecedente della esplosione dei colpi d’arma da fuoco – si inserisse nell’ambito diuno scontro tra gruppi criminali.Come si è detto, però, quella censura è stata adeguatamente disattesa dal Tribunale,che ha infine ritenuto fosse sottesa al fatto una contrapposizione tra gruppi malavitosi, diguisa che il motivo di ricorso che la ripropone è del tutto inidoneo ad attaccare la ratiodecidendi relativa all’aggravante del c.d. metodo mafioso, che poggia evidentemente sullariconducibilità del precedente contrasto a logiche criminali non meramente ascrivibili adelinquenza comune e occasionale ma a un contesto intraneo o quantomeno contiguo allacriminalità organizzata.Anche il terzo motivo di ricorso, dunque, deve essere disatteso.4.

Quanto, infine, al quarto motivo di ricorso, è da ritenersi che il Tribunale abbiaricavato in modo del tutto ragionevole il pericolo di reiterazione del reato (anche aprescindere – lo precisa espressamente – dalla presunzione dell’art. 275, comma 3, cod.proc. pen.) e la inidoneità di misure diverse dal carcere innanzitutto dalle modalità diparticolare allarme sociale (si è trattato di una sparatoria in pieno giorno, posta in essere nelcentro cittadino da più soggetti armati e alla presenza di persone che in quel momento sitrovavano in strada) e poi dai due gravi precedenti per rapina aggravata di [OSCURATO:PERSONA], cheperaltro risalgono allo stesso periodo temporale di commissione dei fatti in esame.Dal canto suo, il ricorrente contrasta la motivazione dei giudici del riesame con censureche, oltre a riproporre essenzialmente una diversa ricostruzione dei fatti, richiamanoincongruamente il comportamento tenuto dall’indagato in occasione dei procedimenti penalia cui è stato già sottoposto e la sua dedizione al lavoro, che sono con tutta evidenzaelementi quantomeno ambivalenti, perché al tempo stesso suscettibili – in quanto aventivalenza meramente retrospettiva – di dimostrare la loro inidoneità, di fatto, a contenere lapropensione al delitto dell’indagato.A tal proposito, deve tenersi conto che, in tema di esigenze cautelari, opera il principiosecondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorsomotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000,Alberti, Rv. 215331 – 01).

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimentoimpugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessoredelle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01).Il ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibilesolo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminatidal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Invece, le doglianze articolate nel ricorso, rimanendo essenzialmente circoscritte alprofilo delle circostanze fattuali della vicenda e del loro apprezzamento di merito, non siconfrontano realmente con il provvedimento impugnato e, dunque, non sono idonee aincidere sui requisiti di logicità della congrua motivazione del Tribunale del riesame quandoespone le ragioni di persistenza delle originarie esigenze cautelari.Anche il quarto motivo, quindi, è infondato.5.

Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso è da considerarsicomplessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna delricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,si deve disporre exart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia delprovvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziarioove [OSCURATO:PERSONA] è attualmente ristretto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
isti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAntonietta Picardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 7.8.2025, il Tribunale di Napoli ha provveduto su unarichiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napolidel 9.7.2025 di applicazione della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 421-bis cod.pen. e 2, 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (commessi il 28.5.2023), aggravati ex art. 416-bis.1 cod.pen.L’ordinanza premette che è stata chiesta, in via principale, la revoca dell’ordinanza peril difetto di gravità indiziaria, eccependo l’inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianzaper essere stata rigettata l’istanza difensiva di visionarle, e, in subordine, la sostituzionedella misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, previa esclusionedell’aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen.1.1 Il Tribunale ha anzitutto rigettato l’eccezione di inutilizzabilità, osservando cheeffettivamente i supporti informatici contenenti le immagini non sono stati trasmessi, perché idischi rigidi su cui i dati erano stati archiviati non risultano più leggibili, e che tuttavia sonostate messe a disposizione le annotazioni di polizia giudiziaria, da cui risulta la descrizionedelle immagini visionate.Costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui ildeterioramento del supporto contenente la registrazione delle immagini non comporta alcunainutilizzabilità, in quanto la prova dell'immagine può essere documentata attraverso leannotazioni di polizia giudiziaria; del resto, il pubblico ministero non ha l'obbligo ditrasmettere i supporti informatici quando gli esiti delle videoriprese siano riportatinell'annotazione di polizia giudiziaria.1.2 Quanto al profilo indiziario, il Tribunale ha proceduto a una ricostruzione dei fatti,avvenuti verso le 8.30 del 28 maggio 2023 a Napoli (in via Serra, all’angolo con via NuovaPizzofalcone) e consistiti nell'esplosione di almeno sei colpi di arma da fuoco, provenienti datre pistole diverse, in luogo pubblico. L'antecedente del fatto, per come ricostruito dallapolizia giudiziaria sulla base di una fonte confidenziale, era stata una rissa avvenuta in unadiscoteca di [OSCURATO:PERSONA] tra due gruppi rivali napoletani ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Di conseguenza, dopo l’assunzione a sommarie informazioni testimoniali delresponsabile della discoteca, venivano acquisiti i filmati registrati dalle telecamere posteall'ingresso del locale e da altre telecamere pubbliche e private, dalla visione dei quali (inparticolare, dalle immagini delle telecamere di un ristorante posto all’angolo tra le due viepresso cui era avvenuto il fatto) si individuava una autovettura Peugeot 3008 di colorebianco quale veicolo dalla quale erano scesi i soggetti che avevano esploso i colpi d'arma dafuoco nella pubblica via, verificando che appartenesse alla seconda moglie del padre diSimone [OSCURATO:PERSONA].In particolare, dalle immagini risultava che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse alla guida circa un’ora emezza prima del fatto e anche dopo mezz’ora circa dal fatto quando era rientrato con quellaauto presso la sua abitazione. Il Tribunale dava atto, altresì, che l’indagato si fosse avvalsodella facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.Sulla base di tali risultanze, i giudici del riesame hanno ritenuto la sussistenza di ungrave quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], valutando in particolare non fondate leargomentazioni difensive circa la carenza di indizi a suo carico in ordine alla partecipazionealla precedente rissa in discoteca e affermando invece accertati sia la sua presenza indiscoteca sia i suoi spostamenti alla guida dell’auto fino al compimento del fatto per cui siprocede.Il Tribunale ha ritenuto integrate, altresì, le circostanze aggravanti della commissionedel fatto da più persone riunite e con il metodo mafioso, volto a dimostrare, attraverso l’usospregiudicato delle armi, il potere e il controllo esercitati sul territorio.1.3 Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha considerato che, a prescindere dallapresunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le modalità e le circostanze dellacondotta denotassero un concreto pericolo di reiterazione di gravi delitti dello stesso tipo, inquanto sintomatiche di un quadro allarmante della personalità dell’indagato, da considerarsisoggetto trasgressivo e spregiudicato, come si desume dalla disinvoltura dell’azionedelittuosa, posta in essere in pieno giorno e alla presenza di altre persone. Peraltro, egliannovera anche due precedenti condanne per rapina aggravata. Questo vuol dire chenemmeno la misura degli arresti domiciliari, pure se presidiata elettronicamente, sarebbeidonea a prevenire le esigenze cautelari, in quanto non completamente impeditiva deicontatti con l’esterno.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore diSimone [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., che il Tribunale abbia ritenuto utilizzabili le riprese estratte da uno dei sistemi divideosorveglianza in violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.Il ricorso evidenzia che, dalla risposta della Procura delle Repubblica alla richiestadifensiva di visionare direttamente le immagini, si evince che i supporti che le contenevanonon sono mai stati acquisiti per problemi tecnici, sicché non potranno mai essere vagliati,nemmeno in un eventuale dibattimento.Questo vuol dire che non è stato messo a disposizione della difesa dell’indagato unelemento valorizzato in chiave accusatoria, sicché si è determinata una nullità ex art. 178,lett. c) cod. proc. pen. per un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, con laconseguente inutilizzabilità di quell’elemento, che non può essere sostituito, come affermatodal Tribunale del riesame, dalla descrizione delle immagini da parte della polizia giudiziaria,la quale non ha nemmeno dato atto delle modalità di estrazione delle immagini stesse.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 e 125 cod. proc. pen., conconseguente vizio di motivazione sul profilo della gravità indiziaria e omesso confronto con irilievi prospettati in una memoria depositata in sede di discussione.In sede cautelare, l’attribuibilità del fatto a [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata in base allacircostanza che egli era presente nella discoteca in cui è avvenuta la rissa precedente alfatto e che aveva la disponibilità dell’autovettura che si è ritenuto fosse stata utilizzata per lac.d. “stesa”.Tuttavia, non è stato dimostrato che l’indagato abbia partecipato alla rissa e nemmenoche fosse collegato ai corrissanti. Infatti, dalle immagini risulta che egli entri nel locale, incompagnia di due ragazze, diversi minuti prima che arrivi il gruppo dei “[OSCURATO:PERSONA]” acui viene collegato. Inoltre, tra le persone riprese in occasione della rissa non vi è [OSCURATO:PERSONA], ilquale esce dalla discoteca solo un paio di ore dopo il fatto in compagnia di una delle ragazzecon cui era arrivata e di cui lui stesso fornisce le esatte generalità.La estraneità del ricorrente al fatto trova riscontro anche nella circostanza che la fonteconfidenziale dalle cui dichiarazioni avevano preso le mosse le indagini non ha fatto il suonome tra le persone che avrebbero partecipato alla rissa.Il Tribunale non si è confrontato con i dati evidenziati dalla difesa, fra i quali anchequello che la frequentazione di [OSCURATO:PERSONA] con i ragazzi identificati come appartenenti al gruppodei “[OSCURATO:PERSONA]” era del tutto indimostrata. Alla polizia giudiziaria non risultava cheegli fosse mai stato controllato con qualcuno degli appartenenti a quel gruppo, i quali,viceversa, avevano subito numerosi controlli insieme. Anche le attività di intercettazionesulle utenze delle persone coinvolte non hanno fatto emergere alcun contatto. Tra l’altro,[OSCURATO:PERSONA] proviene da un quartiere diverso e, pertanto, non si comprende perché avrebbedovuto recarsi in compagnia di soggetti sconosciuti presso l’abitazione di soggetti altrettantosconosciuti a distanza di cinque ore dalla rissa cui non aveva partecipato.Si rimarca che, in realtà, dalla visione delle immagini non risulta provato che l’autoritratta in via Serra e descritta da una testimone sia proprio l’auto nella disponibilità diCuliersi e che nessuno dei due soggetti filmati possa identificarsi nello stesso [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale, in definitiva, ha omesso di confrontarsi con tutti questi rilievi, che eranostati rappresentati in una memoria difensiva, non presa in considerazione.2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. nonché vizio dimotivazione sulla sussistenza dell’aggravante del c.d. metodo mafioso.La motivazione del Tribunale sulla circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso ècarente, perché si fonda su argomentazioni apodittiche circa il fatto che la “stesa” sarebbemanifestazione della volontà di dimostrare il controllo del territorio.Tale conclusione viene collegata in modo preponderante alla rissa precedente, inquanto il gruppo criminale dei [OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto, per il tramite di questaazione, significare la sua prevalenza sul gruppo del Pallonetto/[OSCURATO:PERSONA]. Ma non èdimostrato che l’azione sia riconducibile al contesto di uno scontro tra gruppi.2.4 Con il quarto motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., vizio di motivazione in ordine al profilo delle esigenze cautelari.Il Tribunale ha omesso di confrontarsi con gli elementi che erano stati rappresentati inuna memoria difensiva, idonei a determinare il superamento della presunzione diadeguatezza della custodia in carcere.In particolare, erano state prodotte le sentenze relative alle precedenti due condanneper rapina, dalle quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA] avesse da subito assunto un atteggiamentoresipiscente e confessorio, tanto da essere stato sottoposto in sede cautelare al solo obbligodi presentazione alla p.g. e da avere patteggiato la pena con la concessione della sanzionesostitutiva della detenzione domiciliare e l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa, da luirispettata senza mai incorrere in violazioni delle prescrizioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.1. Quanto al primo motivo, è da considerarsi che le videoregistrazioni in luoghi pubbliciovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale,vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n.26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267 – 01; Sez. 3, n. 46156 del 13/9/2016, Delehaye,Rv. 268064 – 01).È stato già affermato da questa Corte che, nel caso di mancata acquisizione dellestesse, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria inordine al loro contenuto rappresentativo (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, DiBenedetto, Rv. 268787 – 01).Infatti, “Il contenuto rappresentativo di un documento può essere provato ancheimplica l'inutilizzabilità di quest'ultima. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenutoammissibile ed utilizzabile la testimonianza resa da un operatore di polizia giudiziaria sui fattioggetto di videoriprese non acquisite agli atti del giudizio di merito)” (così Sez. 5, n. 38767del 2/6/2017, Gaglini, Rv. 271210 – 01; cfr. anche Sez. 3, n. 47666 del 14/2/2022, Paglini,Rv. 283827 – 01).Trasponendo questi principi alla fase cautelare del procedimento penale, deveinnanzitutto darsi seguito alla giurisprudenza di legittimità, a cui s’è richiamata anchel’ordinanza impugnata, secondo la quale, in tema di riesame di misure cautelari, il pubblicoministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., isupporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misuraquando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 2, n.19195 del 12/4/2019, Lizzio, Rv. 276444 – 01; Sez. 1, n. 33819 del 20/6/2014, Iacobazzi,Rv. 261092 – 01).Se è così, è da escludersi che possa farsi questione della nullità o della inutilizzabilità diuna prova – la registrazione – che peraltro non è stata fisicamente acquisita agli atti.Si tratta, piuttosto, di un problema di apprezzamento dell’annotazione formata dallapolizia giudiziaria, che ha visionato le immagini registrate e ne ha trascritto la descrizione inun proprio atto tipico ex art. 357 cod. proc. pen.Infatti, rimane utilizzabile, più in generale, la deposizione degli ufficiali o degli agenti dipolizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione, nelcaso in cui la registrazione delle immagini si sia danneggiata per problemi tecnici, nonincidendo il sopravvenuto danneggiamento del supporto sull'originaria utilizzabilità dellaprova (Sez. 4, n. 24583 del 28/5/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286531 – 01).Non è ravvisabile, pertanto, la violazione di legge processuale dedotta con il primomotivo di ricorso.2. L’aspetto dell’affidabilità della ricostruzione della polizia giudiziaria viene in rilievo,piuttosto, in riferimento al secondo motivo di ricorso, che deduce un vizio di motivazionerelativo al profilo della gravità indiziaria.A questo proposito, deve rilevarsi, innanzitutto, che nell’ordinanza del G.i.p. delTribunale di Napoli di applicazione della misura cautelare sono riportati i frames delleimmagini non disponibili materialmente.Nell’ordinanza impugnata, inoltre, si dà atto che sono stati acquisiti e trasmessi alTribunale del riesame i video tratti dai sistemi di videosorveglianza della discoteca “FlavaBeach”, del ristorante “Na bona forchetta” di via Serra e della Prefettura di Napoli in piazzaCarolina. Risulta, altresì, che le ulteriori immagini visionate dalla polizia giudiziariaprovengano, per un verso, dalle telecamere di videosorveglianza in uso alle forze dell’ordine(sistema DOME) e, per altro verso, dal [OSCURATO:PERSONA] (SCNTT),che fa confluire tutti i transiti rilevati da telecamera di lettura targhe verso il centroelaborazione dati di Napoli.Il Tribunale ha dato atto che, sulla base degli elementi desunti dall’incrocio dei daticomplessivamente rilevati dalle varie immagini visionate, la polizia giudiziaria eraadeguatamente pervenuta a identificare [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto che conduceva laPeugeot 308 da cui, quando il veicolo si era fermato in via Serra, erano discesi due soggettiin concomitanza dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco.I giudici del riesame, peraltro, hanno tenuto conto anche delle argomentazioni difensive(p. 8 dell’ordinanza), per argomentare che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia partecipatoalla precedente rissa non rileva in questa sede cautelare, a fronte di quello che emerge daifilmati circa gli spostamenti della sua autovettura.Ciò detto, il motivo di ricorso è meramente rivalutativo ed è per larghissima parteincentrato su una rilettura alternativa degli elementi di fatto tratti dai filmati, su cui si è basatala decisione del tribunale. In particolare, il motivo si basa quasi esclusivamente su censure riguardantil’interpretazione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza varie, laddoveinvece l’ordinanza impugnata ha riportato in maniera ordinata e nient’affatto carente lerisultanze investigative in proposito.Le doglianze, quindi, attengono sostanzialmente alla ricostruzione dei fatti e allacircostanze già esaminate dal giudice di merito, per il tramite della proposta di adozione diparametri di valutazione indicati come maggiormente plausibili o dotati di una migliorecapacità esplicativa rispetto a quelli adottati dalle ordinanze cautelari.A tal proposito, deve ricordarsi che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso percassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordinealla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazionealla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica dellecensure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e nonil controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice dimerito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).Alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbiadato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, P.m. in proc. Tiana,Rv. 255460 – 01; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828 – 01).Alla luce di questo consolidato orientamento, è da ritenersi, pertanto, che il motivo diricorso non vada oltre una critica della persuasività della motivazione dell’ordinanza, che,tuttavia, in modo non manifestamente illogico, né contraddittorio, ha adeguatamenteindividuato e collegato gli elementi dimostrativi del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel fattoinvestigato.Il secondo motivo, di conseguenza, deve essere disatteso.3. È infondato anche il terzo motivo di ricorso.Il Tribunale del riesame ha motivato la sussistenza della circostanza aggravante delc.d. metodo mafioso sulla base del fatto che l’azione delittuosa è stata compiuta da piùpersone riunite e con l’uso spregiudicato delle armi in un contesto territoriale caratterizzatodalla forte infiltrazione camorristica, nel quale, quindi, i consociati si trovano ancor piùesposti all’assoggettamento alla carica intimidatoria dell’agire mafioso.Sulla base della ricostruzione del fatto che si è ritenuta più attendibile, la esplosione dicolpi di arma da fuoco nei pressi dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe l’esito di unaspedizione degli esponenti di un gruppo criminale nel territorio degli esponenti del grupporivale (peraltro, dopo l’inseguimento di due di loro, che erano riusciti a sfuggire, riparando nelproprio quartiere), come a significare, dopo la appena precedente rissa in discoteca che liaveva visti contrapposti, che essi erano talmente superiori agli altri da poter assumere ilcontrollo anche di zone esterne alla propria area di operatività senza dover temereconseguenze.Si tratta di una motivazione che dà congruamente atto del fatto che l’azione incriminatafosse suscettibile di evocare la capacità intimidatoria propria di un sodalizio mafioso eidonea a creare una condizione di assoggettamento, non solo nella vittima diretta dellacondotta, ma anche nei residenti di quella zona, come riflesso del pericolo di trovarsi afronteggiare le istanze prevaricatrici di persone in grado di porre disinvoltamente in esseresulla pubblica via e in pieno giorno azioni dimostrative o punitive.Insomma, la c.d. “stesa” è, in genere, una tipica manifestazione del potere di controllodel territorio (potrebbe dirsi di “padronanza”) che serve a dare in concreto dimostrazionedella propria capacità di gestione dei luoghi e delle vicende, così da sprigionare una forzaintimidatrice propriamente mafiosa, che ha l’effetto di condizionare i comportamenti dellepersone.Dal canto suo, il ricorso, su questo punto, non si confronta con la motivazionedell’ordinanza impugnata, perché contrasta l’affermazione della sussistenza dellacircostanza aggravante in questione con la riproposizione del rilievo, già oggetto delprecedente motivo, secondo cui non era dimostrato che la rissa avvenuta in discoteca –ovvero, l’antecedente della esplosione dei colpi d’arma da fuoco – si inserisse nell’ambito diuno scontro tra gruppi criminali.Come si è detto, però, quella censura è stata adeguatamente disattesa dal Tribunale,che ha infine ritenuto fosse sottesa al fatto una contrapposizione tra gruppi malavitosi, diguisa che il motivo di ricorso che la ripropone è del tutto inidoneo ad attaccare la ratiodecidendi relativa all’aggravante del c.d. metodo mafioso, che poggia evidentemente sullariconducibilità del precedente contrasto a logiche criminali non meramente ascrivibili adelinquenza comune e occasionale ma a un contesto intraneo o quantomeno contiguo allacriminalità organizzata.Anche il terzo motivo di ricorso, dunque, deve essere disatteso.4. Quanto, infine, al quarto motivo di ricorso, è da ritenersi che il Tribunale abbiaricavato in modo del tutto ragionevole il pericolo di reiterazione del reato (anche aprescindere – lo precisa espressamente – dalla presunzione dell’art. 275, comma 3, cod.proc. pen.) e la inidoneità di misure diverse dal carcere innanzitutto dalle modalità diparticolare allarme sociale (si è trattato di una sparatoria in pieno giorno, posta in essere nelcentro cittadino da più soggetti armati e alla presenza di persone che in quel momento sitrovavano in strada) e poi dai due gravi precedenti per rapina aggravata di [OSCURATO:PERSONA], cheperaltro risalgono allo stesso periodo temporale di commissione dei fatti in esame.Dal canto suo, il ricorrente contrasta la motivazione dei giudici del riesame con censureche, oltre a riproporre essenzialmente una diversa ricostruzione dei fatti, richiamanoincongruamente il comportamento tenuto dall’indagato in occasione dei procedimenti penalia cui è stato già sottoposto e la sua dedizione al lavoro, che sono con tutta evidenzaelementi quantomeno ambivalenti, perché al tempo stesso suscettibili – in quanto aventivalenza meramente retrospettiva – di dimostrare la loro inidoneità, di fatto, a contenere lapropensione al delitto dell’indagato.A tal proposito, deve tenersi conto che, in tema di esigenze cautelari, opera il principiosecondo cui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorsomotivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01; Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000,Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimentoimpugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione dello spessoredelle esigenze cautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01).Il ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibilesolo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminatidal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).Invece, le doglianze articolate nel ricorso, rimanendo essenzialmente circoscritte alprofilo delle circostanze fattuali della vicenda e del loro apprezzamento di merito, non siconfrontano realmente con il provvedimento impugnato e, dunque, non sono idonee aincidere sui requisiti di logicità della congrua motivazione del Tribunale del riesame quandoespone le ragioni di persistenza delle originarie esigenze cautelari.Anche il quarto motivo, quindi, è infondato.5. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso è da considerarsicomplessivamente infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna delricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente,si deve disporre exart. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia delprovvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziarioove [OSCURATO:PERSONA] è attualmente ristretto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16519/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris