CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 19 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari, pronunciata il 5 luglio 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di tentata rapina impropria aggravata, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestata aggravante e ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e il conseguente vizio della motivazione rispetto al differente trattamento sanzionatorio irrogato nei confronti dei coimputati separatamente giudicati, è manifestamente infondato poiché - ferma restando l'inconferenza delle valutazioni operate in distinto procedimento in merito agli altri concorrenti - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279838 - 02; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019 - dep. 09/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279181): nella specie, in tema di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., la Corte territoriale, a p. 7, ha tenuto conto dell'estrinsecazione violenta della condotta delittuosa posta in essere dal prevenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore Il