Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 269/2025
ECLI:EU:T:2025:1083
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0285_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 dicembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑285/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Cittadinanza dell’Unione – Libertà di circolazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Responsabilità extracontrattuale»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 29 TUE; artt. 215 e 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, a), d) e g), allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, e 2024/849]
(v. punti 29‑41)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Diritti della difesa – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Comunicazione all’interessato da parte del Consiglio degli elementi nuovi presi in considerazione in occasione del riesame periodico delle misure restrittive – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione del diritto al contraddittorio / di essere ascoltato – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, e 2024/849]
(v. punti 45‑49, 53‑59)
3.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, e 2024/849]
(v. punti 64‑67, 93‑98, 102)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, e 2024/849]
(v. punti 68‑70, 79)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Obbligo del Consiglio di procedere ad una valutazione aggiornata in sede di riesame delle misure restrittive – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, e 2024/849]
(v. punti 71‑73, 88, 89)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che forniscono un sostegno materiale e finanziario ai decisori russi o che traggono vantaggio dagli stessi, e persone fisiche o giuridiche, entità od organismi loro associati – Nozione di sostegno materiale o finanziario – Requisito di un sostegno di rilevanza quantitativa o qualitativa – Assenza di necessità di stabilire un legame tra tale sostegno e l’annessione della Crimea o la destabilizzazione dell’Ucraina
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, d), e 2024/849]
(v. punti 83, 99)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità o organismi che forniscono un sostegno materiale o finanziario ai decisori russi o al governo della Federazione russa, o che traggono vantaggio dagli stessi – Nozioni di decisori e di governo della Federazione russa – Alti funzionari – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530, art. 2, § 1, d); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/1529, art. 3, § 1, d)]
(v. punto 84)
8.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione del diritto al rispetto della vita privata, del diritto di proprietà e del diritto alla libera circolazione nell’Unione – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Art. 21, § 2, e 29 TUE; art. 20, § 2, a), e 21, § 1, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 17, 45, § 1, e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, art. 1, § 6, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, e 2024/849; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38/CE]
(v. punti 112‑122, 130‑137, 141‑143)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Obblighi di dichiarazione dei fondi e di collaborazione con le autorità nazionali competenti – Violazione di tali obblighi – Sanzioni – Confisca del prodotto dei reati – Oggetto diverso da quello delle misure restrittive di congelamento dei capitali e delle risorse economiche
[Regolamenti del Consiglio n. 269/2014, artt. 2, § 1, 9, § 2, e 15, § 1, 2022/880 e 2022/1273; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2024/1226]
(v. punto 129)
10.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno reale e certo – Onere della prova – Danno derivante dalla lesione della reputazione all’atto dell’inserimento del nome negli elenchi di persone alle quali si applicano misure restrittive – Presupposto non soddisfatto
[Art. 340, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847, allegato; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, allegato I, e 2024/849]
(v. punti 151‑155)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.