CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43482/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha accolto l'opposizione ex artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen. — così qualificato il proposto ricorso per cassazione — presentata dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) avverso i provvedimenti con cui, il 3 maggio 2019, era stata revocata, su istanza del [OSCURATO:SOCIETA]., la confisca di taluni terreni e fabbricati in Giussano e Seregno, disposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza divenuta irrevocabile, per questa parte, il 29 settembre 2017. Ha, di conseguenza, rigettato la richiesta del [OSCURATO:SOCIETA]. e confermato la statuizione di confisca. 2. La Corte di appello di Milano, dopo avere disatteso l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dal [OSCURATO:SOCIETA]. e ritenuto la legittimazione a partecipare al procedimento esecutivo dell'ANBSC, per legge rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, ha rilevato che la società istante non ha dimostrato di avere titolo ad avvalersi delle iscrizioni ipotecarie eseguite, sui beni della cui confisca si discute, a favore di altro soggetto giuridico, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.I., né, dunque, a promuovere il procedimento esecutivo inteso alla revoca del provvedimento ablatorio. Fermo l'assorbente rilievo di tale profilo, di per sé ostativo all'accoglimento della richiesta del [OSCURATO:SOCIETA]., ha, di seguito, illustrato le ragioni che, nel merito, precludono l'adesione alla prospettazione del creditore ipotecario. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale società mandataria incaricata della gestione dei crediti, ed il [OSCURATO:SOCIETA]. propongono, con unico atto, separati ricorsi, fondati su tre motivi, con il primo dei quali lamentano violazione della legge processuale per avere la Corte di appello sanzionato la carenza di legittimazione processuale in capo al [OSCURATO:SOCIETA]. senza considerare che, per fatto notorio, detta società è il frutto dell'atto di fusione del 13 dicembre 2016, per effetto del quale, a far data dall'I. gennaio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. è venuta meno, quale soggetto giuridico autonomo, sicché i rapporti giuridici a lei riconducibili sono transitati nella titolarità del [OSCURATO:SOCIETA].. Eccepiscono, ulteriormente, che la Corte di appello, qualora pure avesse avuto ragione di dubitare della continuità tra i soggetti coinvolti nell'atto di fusione, avrebbe dovuto promuovere, anche d'ufficio, gli opportuni approfondimenti istruttori, attivando gli strumenti previsti dall'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.. Con il secondo ed il terzo motivo, i ricorrenti lamentano violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente rigettato l'eccezione di tardività dell'opposizione presentata dall'ANBSC. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Le società ricorrenti, con memoria del 12 maggio 2021, hanno replicato alla requisitoria del Procuratore generale, insistendo nelle richieste avanzate con il libello introduttivo del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e, pertanto, passibili di rigetto. 2. Ragioni di pregiudizialità logica e giuridica consigliano di esaminare, in via prioritaria, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, dal cui eventuale accoglimento deriverebbero, come correttamente osservato dai ricorrenti nella più recente memoria, l'inammissibilità dell'opposizione avverso la revoca della confisca e, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Sul punto, va rilevato, innanzitutto, che il provvedimento con cui è stata disposta la revoca della confisca, emesso dalla Corte di appello di Milano il 3 maggio 2019, non è stato notificato all'ANBSC, che ha proposto ricorso per cassazione (poi qualificato come opposizione) a distanza di oltre un anno, ovvero 1'11 maggio 2020. Il giudice dell'opposizione — muovendo dal condiviso presupposto che, in assenza di notificazione, il termine per impugnare il provvedimento decorre dal momento in cui il soggetto che ne ha titolo acquisisce conoscenza certa ed effettiva, comprensiva di tutti gli elementi che, secondo legge, devono essere resi noti mediante la notificazione (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 23544 del 13/03/2019, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 276967) — ha, nondimeno, affermato che «Il soggetto in capo al quale rileva detta conoscenza effettiva non può che essere lo stesso al quale avrebbe dovuto essere indirizzata la notificazione dell'ordinanza». Considerato, allora, che, per espressa previsione di legge (art. 11, secondo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611), l'ANBSC è rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, cui deve essere indirizzata la notifica di tutti gli atti del procedimento penale, e rilevato che l'Avvocatura ha dimostrato di avere avuto conoscenza dell'ordinanza di revoca della confisca solo il 30 aprile 2020, ha ritenuto la tempestività del ricorso, depositato entro il termine di quindici giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. Ha, per contro, stimato l'irrilevanza della pregressa conoscenza del provvedimento in capo all'ANBSC, destinataria di precedente comunicazione del coadiutore, risalente al 24 gennaio 2020. 3. I ricorrenti dissentono da tale impostazione segnalando, in specie, che il testo dell'ultimo periodo dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (che prevede che «L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza») introduce l'equipollenza tra comunicazione e notificazione, dalla quale discende l'impossibilità di estendere, in via automatica, al primo istituto le regole sancite per il secondo. Aggiungono che, in termini generali, la condizione di conoscenza effettiva cui consegue la decorrenza del termine per il compimento di un determinato atto, segnatamente di impugnazione, deve essere verificata in capo al titolare del diritto da far valere e non già al soggetto che ne assume la rappresentanza processuale. Pacifico, allora, perché documentalmente dimostrato, che l'ANBSC venne debitamente e compiutamente informata dal coadiutore, dott. [OSCURATO:PERSONA], con missiva del 24 gennaio 2020 e considerato, vieppiù, che l'ANBSC, nel notiziare, a sua volta, l'Avvocatura dello Stato, fece espressa menzione della comunicazione ricevuta, tre mesi prima, dal professionista, i ricorrenti ricollegano a tale momento il decorso del termine per impugnare, ormai irrimediabilmente scaduto alla data dell'Il maggio 2020. 4. La censura è priva di pregio. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «per le controversie derivanti dalla applicazione delle norme per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia Nazionale spetta all'Avvocatura dello Stato, cui, ai sensi dell'art. 11, comma secondo, del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, devono essere notificati gli atti giudiziali e le sentenze, a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio" (Sez. 1, n. 21 del 19/09/2014, dep. 2015, ANBSC, Rv. 261713). Va, dunque, identificate nell'Avvocatura dello Stato il destinatario naturale di un provvedimento avverso il quale, come nel caso di specie, possa essere proposta impugnazione: in questo senso, del resto, si pone l'indirizzo ermeneutico, invocato dagli stessi ricorrenti, che afferma come costituisca principio generale in materia di diritto d'impugnazione, che, in mancanza della conoscenza legale del provvedimento, il dies a quo coincida con la data della conoscenza effettiva secondo una regola generale nel nostro sistema processuale che in tal senso prevede, tutte quelle volte in cui non si sia provveduto a notiziare il destinatario di un atto nei cui confronti sia esperibile un qualsiasi mezzo di gravame (così, tra le altre, Sez. I, n. 15997 del 10/04/2014, Villa, Rv. 259914, in motivazione) e rileva, inoltre, che lo stesso dato testuale dell'art. 667, comma 4, c.p.p. depone nel senso che il termine per proporre eventuale impugnazione decorre dalla data della «comunicazione» (termine omnicomprensivo che include la piena conoscenza legale da parte del destinatario naturale del provvedimento in vista di una eventuale impugnazione) o della «notificazione». Non è senza significato, peraltro, che la pronunzia sopra richiamata — e, si ribadisce, indicata dai ricorrenti a sostegno della articolata censura — abbia consacrato la legittimità di un provvedimento in cui la condizione di piena ed effettiva conoscenza, pur in assenza di formale notificazione, era stata ritenuta in capo al difensore, in quel caso per nomina fiduciaria, anziché alla parte rappresentata. Il concreto atteggiarsi della vicenda richiamata attesta, una volta di più, che la decorrenza del termine per impugnare è subordinata, in alternativa alla notificazione del provvedimento al soggetto che, per legge, ne deve avere rituale notizia, alla equipollente conoscenza in capo al medesimo soggetto — nel caso in esame individuato nell'Avvocatura dello Stato — al quale compete, in via esclusiva, la proposizione del gravame. Né, per giungere a conclusioni opposte, vale distinguere, come fanno i ricorrenti, la notificazione, da eseguirsi nei confronti del soggetto titolare della rappresentanza processuale, dalla comunicazione, disgiuntivamente indicata dall'art. 667, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen.. La formulazione della norma deve, infatti, essere intesa alla luce del disposto dell'art. 128 cod. proc. pen., che prevede, con riferimento ai provvedimenti del giudice non emessi nell'udienza preliminare o nel dibattimento e suscettibili di impugnazione, che il relativo avviso di deposito, contenente l'indicazione del dispositivo, sia comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione. In tal modo, si introduce una distinzione che si incentra sulla veste processuale del destinatario dell'atto e che impone, per le parti private, il ricorso alla procedura notificatoria.Coerente con tale generale previsione è il disposto dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che, dopo avere stabilito che l'ordinanza emessa de plano sia, appunto, comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato, riconosce il potere di opposizione all'ufficio di Procura, all'interessato ed al difensore, ed indica, allo scopo, il termine di quindici giorni che, comune ai titolari del diritto di impugnazione, decorre dal giorno di compimento dell'atto — la comunicazione, per l'uno; la notificazione, per gli altri — con cui la decisione è stata ritualmente portata a conoscenza dei destinatari. Resta, pertanto, confermato, anche sotto questo aspetto, che, in caso di omessa notificazione del provvedimento della cui impugnazione si discute, il termine decorre dal momento in cui il soggetto al quale l'atto avrebbe dovuto essere notificato — identificato, nella fattispecie, nell'Avvocatura dello Stato — ne ha avuto piena ed effettiva conoscenza, restando, invece, irrilevante, ai fini considerati, la condizione della parte rappresentata. 5. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che, qualora pure si ritenga che il termine per impugnare l'ordinanza di revoca ha cominciato a decorre dal 30 aprile 2020, l'opposizione deve ritenersi, comunque, tardiva per essere pervenuta al giudice competente a vagliarla, la Corte di appello di Milano, solo il 9 giugno 2020, e che non si può tener conto, al riguardo, del deposito dell'atto, avvenuto 1'11 maggio 2020, in quanto qualificato, in origine, come ricorso per cassazione e trasmesso, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dal giudice di legittimità a quello di merito in forza di provvedimento del 29 maggio 2020. L'obiezione non persuade, giacché l'errore nell'individuazione del mezzo di impugnazione non può tradursi, ove la sua proposizione sia esente da ulteriori profili di irritualità, nell'irrilevanza di un comportamento che, quantunque connotato dall'attivazione di uno strumento diverso da quello previsto, è senz'altro espressivo della volontà di non prestare acquiescenza alla decisione avversata e di chiederne la riforma. I ricorrenti pervengono ad opposta soluzione evocando principi di diritto che, a ben vedere, sono privi di attinenza alla fattispecie in esame. Richiamano, per un verso, l'orientamento, formatosi in materia di restituzione nel termine ed espresso, tra le altre, da Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, Portokalski, Rv. 255464, che circoscrive alla materia delle impugnazioni l'ambito applicativo della disposizione che impone la trasmissione al giudice competente di quella presentata al giudice incompetente. Detto indirizzo consacra il principio di conservazione delle impugnazioni, la cui operatività postula l'appartenenza tanto del mezzo prescelto quanto di quello l' che avrebbe dovuto essere indicato alla categoria delle impugnazioni, alla quale l'istituto disciplinato dall'art. 175 cod. proc. pen. è estranea ed alla quale vanno, al contrario, ricondotti sia il ricorso per cassazione che l'opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen.. I ricorrenti evocano, per altro verso, l'indirizzo, ribadito da una recente pronunzia del massimo organo nomofilattico (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, Bottari, Rv. 280167) che, in materia cautelare, pone a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. Trattasi, deve nondimeno replicarsi, di principio enunciato con espresso riferimento alle impugnazioni cautelari, per le quali gli artt. 309 e ss. cod. proc. pen. contemplano delle regole differenti rispetto a quella stabilita, in via generale, dall'art. 582 cod. proc. pen. che abilita, in difetto di diversa previsione normativa, gli interessati a presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero, per le sole parti private ed i rispettivi difensori, nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. Nel caso di specie, è incontroverso che l'ANBSC presentò, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso per cassazione presso la cancelleria della Corte di appello di Milano, giudice che aveva emesso il provvedimento oggetto di contestazione, in tal modo operando in ossequio alle previsioni vigenti. Tanto impone di ancorare la verifica della tempestività del deposito rispetto al termine fissato a pena di decadenza al momento di originaria presentazione dell'atto, nella qualificazione indicata dalla parte, presso l'ufficio giudiziario milanese, piuttosto che a quello in cui il procedimento, restituito dalla Corte di cassazione in virtù dell'operata conversione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., pervenne nuovamente alla Corte di appello in vista della trattazione dell'opposizione. 6. Il rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso conduce all'esame del primo, con il quale viene introdotto il tema della legittimazione processuale del [OSCURATO:SOCIETA]., succeduto, in conseguenza di fusione, alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.I..In argomento, deve, in via preliminare ed assorbente, prendersi atto della carenza di interesse in capo ai ricorrenti. In questa direzione milita, in particolare, la circostanza che la Corte di appello — dopo avere affermato la carenza di legittimazione processuale in capo al [OSCURATO:SOCIETA]. ed aggiunto, quanto al merito e specularmente, che non emerge dagli atti la titolarità attiva del diritto reale di garanzia in capo all'istituto di credito di cui è stato speso il nome — alle pagg. 4-8 dell'ordinanza censurata ha illustrato, a titolo di concorrente ragione nel decidere, le ragioni per le quali la richiesta di revoca della confisca, riferita alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano S.c. a r.I., avrebbe dovuto, in ogni caso, essere rigettata perché infondata. Gli odierni ricorrenti — i quali, pure, hanno agito rivendicando di essere succeduti nella titolarità dei medesimi diritti già spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. a r.l. — non hanno formulato, sul punto, obiezioni di sorta, onde è del tutto evidente che il riconoscimento, in difforme avviso dalla Corte di appello, della loro legittimazione sostanziale e processuale non potrebbe, in ogni caso, condurre all'annullamento del provvedimento impugnato, fondato su una concorrente ratio decidendi, da sola idonea a giustificare il rigetto dell'istanza di revoca della confisca, della quale i ricorsi non si occupano e che non può, per questo motivo, essere in questa sede rimessa in discussione. 5. Dal rigetto dei ricorsi discende la condanna della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. p