CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 16531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 gennaio 1975 avverso la sentenza n. 156/2020, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 17 settembre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 23 marzo 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17 settembre 2020 la Corte d'appello di Venezia - per ciò che rileva in questa sede - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di c:ui al capo a), perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena per l reato di ricettazione di cui al capo b), confermando nel resto. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) inosservanza della legge penale, per essere stata applicata la disciplina sulla prescrizione in vigore prima della L. n. 251/2005, pur se meno favorevole, atteso che il termine di prescrizione ante L. n. 251/2005 sarebbe pari a 15 anni mentre quello post L. n. 251/2005 sarebbe pari ad anni 13 e mesi 4, con il conseguente suo decorso prima della pronuncia d'appello, comprese le sospensioni per 1 anno, mesi 4 e giorni 21 (durante il giudizio di primo grado) e per 64 giorni (in appello, per l'emergenza Covid); 2) vizi della motivazione, per avere la Corte d'appello sostenuto apoditticamente sia che [OSCURATO:PERSONA] era oggetto di pedinamento perché doveva incontrarsi con [OSCURATO:PERSONA] sia che a bordo dell'autovettura di proprietà dell'imputato vi fosse proprio lui. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il ricorrente, il termine di prescrizione del reato di ricettazione, commesso il 6 ottobre 2005, calcolato con la disciplina previgente sarebbe pari ad anni 15 mentre sulla base della disciplina vigente sarebbe pari ad anni 13 e mesi 4, a cui si perverrebbe partendo da anni 8, aumentati dei 2/3 ex art. 161, comma 2, cod. pen.. L'assunto è errato. Come costantemente affermato da questa Corte, con la disciplina prevista dalla L. n. 251/2005 la recidiva qualificata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione dell'entità della proroga, ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Rv. 268214). Nel caso in esame, il ricorrente non ha tenuto conto del fatto che la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, a lui applicata, incide anche sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, così che esso è pari ad anni 13 e mesi 4 (non dunque 8, come indicato in ric:orso ma 8 più i 2/3), a cui vanno aggiunti ulteriori 2/3 ex art. 161, comma 2, cod. pen., pervenendosi in tal modo al termine di prescrizione complessivo pari ad anni 22, mesi 2 e giorni 22. Ne discende che è più favorevole la disciplina previgente, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, e che il reato non era prescritto alla data della sentenza di secondo grado, pur senza considerare i periodi di sospensione della prescrizione. 1.2 Riguardo al secondo motivo, afferente alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale in ordine alla responsabilità del ricorrente, deve rilevarsi che, conformemente al primo giudice, il Collegio di secondo grado (v. in particolare f. 10 della sentenza d'appello) ha affermato che l'imputato, con il suo comportamento, aveva dimostrato di essere perfettamente a conoscenza delle azioni dei complici e aveva concorso nelle condotte contestate, tra cui anche la ricettazione dell'autocarro di provenienza furtiva, utilizzato per caricare la refurtiva, oggetto di furto. A fronte delle argomentazioni, formulate nella sentenza impugnata, le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 c.p.p.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al Giudice della legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal Giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (ex multis: Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 23 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pacjlli