CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16748/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a FOGGIA il 27/02/1972 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 34013/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono del tutto generici rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto (art. 337 c.p.), con specifico riferimento al dolo, oltre che con riguardo alla recidiva e all'esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione, oltre a contenere un incomprensibile riferimento al reato di furto diverso da quello per cui si procede e date di consumazione del reato del tutto prive di correlazione con il procedimento in esame; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Di P.Q.M