CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2017
Cassazione n. 05023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30701/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 883/2017 depositata il20/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno con sentenza del 14 febbraio 2002 condannava in solido il comune di Salerno, l'[OSCURATO:PERSONA] delle Case popolari della Provincia (IACP), nonché l'[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e figli al risarcimento dei danni per l'occupazione espropriativa di un terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], ubicato in località Matierno di quel comune (in catasto all'art. 13027, fg. 4, part. 57, 445, 447, 449, 205, 205 sub, 446 e 448), onde realizzare un programma di edilizia residenziale; e liquidava detti danni nella misura di Euro 753.308 per la perdita di mq. 13.918 dell'immobile, nonché in Euro 77.469 oltre interessi a titolo di lucro cessante, respingendo le domande di rivalsa proposte sia dall'IACP, che dal comune di Salerno. In parziale accoglimento delle impugnazioni delle parti, la Corte di appello di Salerno con sentenza del 10 novembre 2004 ha determinato la somma dovuta dagli esproprianti per l'illecita ablazione in Euro 562.592 e quella dovuta per l'illegittima occupazione del fondo in Euro 92.085, oltre accessori, osservando: a) che avendo il Consiglio di Stato annullato sia il decreto di occupazione temporanea, sia quelli di espropriazione doveva considerarsi illecita sia l'occupazione dell'immobile, che l'attività rivolta a trasformarlo nell'opera programmata dal PEEP approvato con Delib. n. 180 del 1981 del Comune e Delib. n. 3229 del 1986 della Giunta regionale: imputabili tanto all'IACP ed all'ATI autori dell'occupazione appropriativa, quanto all'amministrazione comunale che non aveva vigilato sul corretto svolgimento della procedura; b) che, avendo l'area natura edificatoria per essere inclusa in un PEEP, non poteva essere recepito l'accertamento del c.t.u. compiuto sul presupposto che si trattasse di un terreno agricolo, bensì quello che gli aveva attribuito il valore di L. 142.000 mq. considerandone la destinazione edificatoria; e che il relativo controvalore doveva essere calcolato con il criterio riduttivo introdotto dallaL. n. 662 del 1996, art.3, comma 653; c) che non avendo nessuno dei convenuti provveduto al risarcimento del danno, non ne potevano essere graduate le colpe ai fini del regresso interno di cui all'art. 2055 cod. civ.. Per la cassazione della sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso , a cui resistevano con controricorso tanto l'IACP, quanto il comune di Salerno. L'istituto proponeva altresì ricorso incidentale per quattro motivi e gli altri due enti per due mezzi. Con sentenza n. 13087, depositata il 28 maggio 2010, per quanto ancora interessa, questa Suprema Corte accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Salerno nonché il secondo ed il terzo di quello sempre incidentale dello IACP, rigettati tutti gli altri, rinviando alla stessa Corte salernitana in diversa composizione, affinché procedesse ad esaminare “ le domande di rivalsa/regresso di entrambi detti enti” trascurate, nonostante la riproposizione in appello. Pronunziando in fase di rinvio, con sentenza n. 883 del 20 settembre 2017, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello incidentale del Comune di Salerno e dello IACP, dichiarando altresì inammissibile la domanda di manleva dell’ATI Abrusci-Soglia. Affermava che, fermo ed ormai coperto dal giudicato l’accertamento della responsabilità solidale per i danni cagionati alla [OSCURATO:PERSONA] in capo a tutti e tre i soggetti da ella convenuti in giudizio, anche nei rapporti interni fra questi ultimi dovesse ritenersi non superata la presunzione legale di concorrente responsabilità in pari grado, non essendo emersi elementi idonei ad affermare quella esclusiva di uno di essi né a graduarne diversamente le colpe. Ha poi disatteso la domanda di manleva proposta dall’Istituto nei confronti dell’ATI rilevando che l’art. 6 della convenzione 16.7.1987 (di cui ha riportato il contenuto) limitava la garanzia del concessionario alle sole controversie derivanti dall’esecuzione materiale dei lavori. Lo IACP ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico motivo. Hanno depositato controricorso sia l’ATI Abrusci-Soglia, sia il Comune di Salerno, che, a sua volta, ha proposto,sulla scorta di due motivi, ricorso incidentalespedito per la notifica il 10.12.2018. In prossimità dell’udienza camerale, sia lo IACP che l’ATI [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unica doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., lo IACP di Salerno assum e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c. Afferma che il giudice del rinvio avrebbe erroneamente limitato l’oggetto dell’obbligazione di garanzia assunta dal concessionario alle sole controversie derivanti dall’esecuzione materiale dei lavori, laddove la clausola considerata non porrebbe una tale limitazione all’accordo di manleva, stante l’evidente ampiezza contenutistica dell’obbligazione medesima. L’interpretazione del giudice del rinvio sarebbe stata contraria allo scopo pratico perseguito dalle parti, che sarebbe stato quello di riversare sulla concessionaria A.T.I. le conseguenze patrimoniali dannose, attinenti all’attuazione delle prestazioni oggetto della concessione. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis cpc avendo la sentenza impugnata deciso in conformità alla giurisprudenza di questa Corte e non offrendo il ricorso elementi tali da comportare un mutamento di orientamento(v. anche Cass. SSUU 7155/2017). Giova osservare che, in generale, n ell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma dissonante con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (Sez. 6-1, n. 13595 del 2 luglio 2020; Sez. 3, n.20294 del 26 luglio 2019; Sez. 1, n. 16181 del 28 luglio 2017). Tale attività ermeneutica è senz’altro coerente con il dettato dell'art. 1362 c.c., secondo cui il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione dellavolontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" piana può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delleparti; ne consegue che l'interpretazionedel contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delleparti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delleparti medesime (Sez. 6 - 3, n. 32786 dell’8 novembre 2022; Sez. 3, n. 34795 del 17 novembre 2021; Sez. 3, n. 17718 del 6 luglio 2018; Sez. 3, n. 9380 del 10 maggio 2016). Nondimeno, ove il negozio sia di per sé chiaro e tale da escludere in radice la possibilità di equivoci, il criterio letterale esaurisce gli strumenti ermeneutici a disposizione dell’interprete. Nel giudizio di legittimità, le censure relative all'interpretazione degli atti pattizi accreditata dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 9461 del 9 aprile 2021; Sez. 1, n. 995 del 20 gennaio 2021; Sez. 6-3, n. 3590 dell’11 febbraio 2021). Ed, infatti, una volta che il giudice di merito abbia ricostruito la volontà contrattuale delle parti, in base al testo ed alla comune intenzione desumibile dal contenuto di una clausola, non v’è alcun onere di fare ricorso agli ulteriori criterio ermeneutici residuali, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (Sez. 3, n. 18180 del 2007). Nel caso in esame,la Corte d’appello, a l fine di corroborare lo specifico richiamo all’esecuzione materiale dei lavori, ha richiamato il tenore letterale della clausola con la quale l’ATI si obbligava “a tenere indenne l’Istituto da ogni controversia e conseguenti oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia con le imprese appaltatrici che verso terzi in ordine a quanto ha diretto o indiretto riferimento all’attuazione della presente concessione e specificamente all’esecuzione dei lavori” Ha altresì aggiunto “Siffatta interpretazione letterale risulta altresì confermata dalla collocazione della clausola dell’art. 6 prima del capo II, intitolata ‘Occupazioni ed espropriazioni-Adempimenti amministrativi’, in cui tra le obbligazioni del concessionario viene previsto anche l’espletamento delle procedure di espropriazione (cfr. art. 8)”. Come è evidente, la Corte d’Appello ha offerto una ricostruzione del contesto contrattuale ragionata, plausibile e giuridicamente corretta, ch e pertanto si sottrae a censura in questa sede . Ed infatti, a fronte del riferimento specifico all’esecuzione dei lavori, la Corte d’appello ha ritenuto, nella sua valutazione, di prendere in considerazione esclusivamente le controversie relative all’esecuzione materiale degli stessi, dando la prevalenza al canone dell’interpretazione letterale, rafforzato dalla collocazione sistematica della clausola medesima. 2) La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale priva di efficacia il ricorso incidentaletardivo del Comune di Salerno ai sensi dell’art. 334 comma 2° c.p.c. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia di quello incidentale consegue la condanna dello IACP alla rifusione delle spese di lite dell’ATI Abrusci-Soglia, come liquidate in dispositivo, mentre devono intendersi compensate quelle del Comune di Salerno. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che ilricorrente principale è tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs to per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale del Comune di Salerno. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell’ATI Abrusci-Soglia, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 ( quattromila ) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese del presente giudizio, nei rapporti fra IACP e Comune di Salerno. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare