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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 02664/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inamnnissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato è presente per questo procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine del 27/4/ 2022, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di una pluralità di furti pluriaggravati, commessi in concorso con altri coindagati in varie località del Nord Italia, e del reato associativo.

Con provvedimento reso in data 17/5/2022, il Tribunale di Trieste, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza genetica.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

Primo motivo: violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; 141 bis cod. proc. pen.; nullità dell'ordinanza impositiva della misura per mancata traduzione dell'atto in lingua nota al ricorrente.

L'ordinanza impugnata si esporrebbe a numerose ragioni di critica.

La prima ed assorbente ragione di nullità risiederebbe nella mancata traduzione in lingua nota all'indagato dell'ordinanza di custodia cautelare.

La condizione in cui versa il Lupu, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non è paragonabile a quella degli altri coindagati, tutti in grado di parlare e leggere la lingua italiana.

L'eccezione in ordine alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente era già stata sollevata innanzi al G.i.p, di Monza in data 19 e 20 aprile 2022, in sede di interrogatorio di garanzia.

Lo stesso G.i.p. di Monza, in data 19/11/2021 si è reso conto della necessità di dare corso all'incombenza, disponendo la traduzione dell'atto per il giorno successivo; l' adempimento, tuttavia, non fu completato nel breve tempo indicato, trattandosi di un'ordinanza ponderosa composta di oltre 100 pagine.

In sede d'interrogatorio la difesa ha ripetuto la doglianza ed il G.i.p. non si è espresso sulla reclamata nullità dell'o.c.c., continuando ad insistere nel disporre la traduzione dell'atto.

La risposta fornita sulla questione dal Tribunale del riesame non sarebbe condivisibile.

Non corrisponde a quanto risulta dagli atti l'affermazione secondo la quale nulla avrebbero eccepito i difensori e gli indagati in ordine alla difficoltà di comprensione della lingua italiana; il Giudice di Monza ha dato atto che il Lupu dimostra una conoscenza "modesta" della lingua italiana e solo per lui ha disposto la traduzione del testo dell'ordinanza di custodiale.

Da quanto precede deriva la lesione del diritto fondamentale dell'imputato di conoscere tempestivamente le accuse a lui rivolte.

La lesione si è perpetuata anche innanzi al Giudice di Udine, il quale, pur avendo letto i due precedenti verbali, non ha inteso procedere alla traduzione dell'ordinanza impositiva della misura in vista dell'interrogatorio.

II) Violazione degli artt. 111 e 125 Cost.; mancanza assoluta di un idoneo apparato argomentativo motivazionale.

Ulteriore motivo di gravame, anch'esso di carattere assorbente, riguarda l'eccepita assenza di un'adeguata motivazione a sostegno della ordinanza emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.

In sede di riesame si era rappresentato che la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Udine, emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., fosse inidonea a rendere conto di un quadro indiziario valutabile in termini di qualificata probabilità di colpevolezza e della ricorrenza di esigenze cautelari richiedenti la massima forma di cautela.

Ciò in quanto il provvedimento del giudice territorialmente competente ricalca in maniera pedissequa - anche dal punto della sistemazione grafica - gli argomenti del primo giudice.

Ci si trova in presenza di una ordinanza realizzata con la tecnica del copia - incolla, la quale, evidentemente, ha formato oggetto di una trasmissione in via telematica tra i due giudici.

Anche la richiesta del P.M. di Udine è identica a quella del magistrato di accusa di Monza.

E' quindi dimostrato come il provvedimento impugnato davanti al Tribunale distrettuale di Trieste sia sprovvisto di un effettivo ed autonomo apparato motivazionale: non si tratta di un caso di motivazione per relationem rispetto a quanto annotato nella richiesta di applicazione di misura cautelare, bensì di un fenomeno in cui difetta completamente una motivazione suscettibile di rivelare che il Giudice competente abbia esaminato criticamente l'intero materiale investigativo, individuando le ragioni della sua idoneità a sostenere i requisiti previsti per l'adozione della misura cautelare.

La risposta fornita dal Tribunale di Trieste, investito della questione, risulterebbe totalmente eccentrica rispetto al tema devoluto.

III) Violazione del diritto di difesa; violazione degli artt. 24, 111 Cost., 294 cod. proc. pen.; nullità dell'interrogatorio di garanzia con conseguente necessità di procedere a rinnovazione dell'incombente ex art. 294 cod. proc. pen. da parte del Giudice di Udine nei tempi contingentati dall'art. 27 codice di rito; nullità dell'ordinanza impugnata.Secondo i giudici distrettuali, la cadenza stringente dei tempi imposti ai ricorrenti dal G.i.p. presso il Tribunale di Monza perchè potessero difendersi sin da subito dagli addebiti, e comunque dimostrare l'insussistenza delle "condizioni di applicabilità" della misura cautelare, sarebbe legittima in quanto "i difensori avrebbero potuto consultare gli atti sia il giorno 16 aprile [sabato pre- pasquale]...che lo stesso giorno 18 aprile [lunedì dell'Angelo]".

Il Tribunale del riesame ha osservato che, sebbene il lunedì fosse una giornata festiva, era comunque assicurata l'apertura degli uffici giudiziari, trattandosi della seconda festività consecutiva.

L'assunto non sarebbe condivisibile sia in fatto che in diritto.

Risulta dagli atti allegati al ricorso come gli avvisi per gli interrogatori siano stati tutti recapitati al difensore, via P.E.C., alle ore 11.22 di sabato 16 aprile 2022; il difensore avrebbe dovuto coprire la cospicua distanza che separa il proprio studio professionale, sito in Milano, da Monza e, ivi giunto, esaminare e fotocopiare un materiale investigativo consistente in migliaia di pagine, il tutto in non più di 70 minuti, essendo fatto notorio che la chiusura massima delle cancellerie giudiziarie é fissata alle ore

13.00. Quanto alla giornata del 18 aprile 2022, che secondo i redattori sarebbe stata utile, l'affermazione è incompatibile con la realtà delle cose: le cancellerie dell'Ufficio G.i.p. di Monza, al pari di quelle esistente in ogni altro ufficio giudiziario, non sono aperte al pubblico nelle giornate di festa nazionale; come risulta anche dal sito internet del Tribunale di Monza, non é vero che esisterebbe un presidio di funzionari in qualsiasi giorno dell'anno per far fronte a situazioni emergenziali.

Tale situazione avrebbe determinato l'oggettiva impossibilità da parte dei difensori di accedere agli atti posti a sostegno del titolo coercitivo.

Di tanto si è reso conto anche il G.i.p. di Monza, il quale, recepita la tempestiva eccezione difensiva, allo scopo di preservare la validità dell'interrogatorio, ha rinviato il medesimo al giorno successivo.

Anche in questo caso, tuttavia, non sarebbe stata assicurata alla difesa la possibilità di accedere agli atti: invero, in data 19 aprile 2022 il verbale è stato chiuso alle ore 11,33 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

2. L'obbligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del cittadino straniero sussiste, a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, anche nel caso di provvedimento disposto a seguito di dichiarazione di incompetenza del G.i.p. che aveva emesso l'originario titolo custodiale, ma la 4 1-2 configurabilità di tale obbligo non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, essendo lo stesso subordinato all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana (Sez. 3, n. 11514 del 27/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262980).

Nel presente caso - ha osservato il Tribunale - la P.G., all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza, ha dato atto che tutti i destinatari del provvedimento padroneggiavano la lingua italiana e che non hanno avanzato obiezioni in quella sede; il Lupu ha dichiarato di risiedere in Italia da due anni, sebbene dopo un intervallo di cinque anni trascorsi in Germania; all'atto dell'interrogatorio di garanzia era presenta un interprete.

Il G.i.p. di Monza, ha indicato una "modesta" conoscenza della lingua italiana, escludendo, in tal modo, che l'indagato fosse del tutto sprovvisto della capacità di comprensione delle accuse mosse a suo carico.

Al riguardo, va rammentato che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto, non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi (Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv. 253250; anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma primo, lett. b, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, Sez.

F, n. 44016 del 04/09/2014, Vjerdha, Rv. 260997; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Ile, Rv. 261640).

Se, come sostenuto dal Tribunale, il ricorrente ha dato mostra di padroneggiare la lingua italiana nel corso delle operazioni di esecuzione dell'ordinanza e risulta risiedere in Italia da due anni, non è integrato il presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana invocato dal ricorrente.

Non è distonica rispetto a quanto osservato dal Tribunale, la constatazione del G.i.p. di una "modesta" conoscenza della lingua italiana, la quale, evidentemente, non si traduce nella sua completa ignoranza.

In ogni caso, la circostanza, lungi dal fondare un'ipotesi d'invalidità, comporterebbe soltanto la decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione dal momento dell'effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza.

Invero, qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento - o dalla traduzione in lingua a lui nota, ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti.

In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto (Sez.

U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717, che, nell'occasione, ha precisato che, qualora non sia stata portata a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, l'ordinanza cautelare, quest'ultima è viziata da nullità a regime cd. intermedio solo quando risulti inequivocabilmente, dagli atti in possesso del giudice al momento della sua adozione, che lo straniero non era in grado di comprendere la lingua).

Sull'argomento si veda, pure in seguito alla introduzione del nuovo art. 143 cpp,- come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 - Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017 Cc. (dep. 19/05/2017 ) Rv. 270491 - 01: "In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa traduzione del provvedimento di fermo del ricorrente, rilevando l'aspecificità della censura, valutata alla luce sia delle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida in cui il ricorrente, assistito da un interprete, era stato reso edotto dei fatti contestati e degli elementi di accusa suo carico, sia della successiva traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.i.p.)"; nello stesso senso Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari, Rv. 279447 - 01:"La mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (Fattispecie relativa alla ordinanza di ripristino dell'originaria misura cautelare custodiale, emessa dal tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero)".

Nel caso in esame la difesa non ha dedotto alcun pregiudizio concreto patito dal proprio assistito nel primo motivo di ricorso ed i provvedimenti adottati sono stati regolarmente impugnati; inoltre, in sede di interrogatorio di garanzia, in data 20 aprile 2022 è stato nominato un interprete di lingua romena che ha assistito al compimento dell'atto.

3. Il secondo motivo di ricorso è generico.

La difesa lamenta che il provvedimento ex art. 27 cod. proc. pen. emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Udine ha riprodotto pedissequamente l'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente.

Esso, dunque, sarebbe privo di un autonomo ed effettivo apparato motivazionale.

Le censure difensive non sono suscettibili di rivelare la mancanza di una motivazione che dia conto delle ragioni del provvedimento adottato dal giudice emittente, essendosi l'esponente limitato ad evidenziare l'asserita mancanza di originalità linguistica della ordinanza emessa ex art. 27 cod. proc. pen e la identità della sua impostazione grafica rispetto alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente.

Tutto ciò non esclude l'autonoma valutazione e non è richiesto che l'estensore utilizzi un linguaggio originale o che dia un'impostazione grafica diversa al provvedimento [Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, PM in proc.

Vizzì, Rv. 273658 - 01:"In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti. (Conf. n. 30775 del 2018 e n. 30777 del 2018, n.m.)".

Quanto alla mancanza di autonomia del provvedimento impugnato, anch'essa ventilata dal ricorrente, si tratta di un vizio non deducibile con riferimento all'ordinanza del riesame [cfr. Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. dep. 13/01/2020, Rv. 278122 - 01:"L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art.292, comma 2, cod.proc.pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, 7 4)5 cod.proc.pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)].

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato; ne consegue che la predetta questione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art.311 cod. proc. pen. (in tal senso si veda Sez. 2 n. 39084 del 25/05/2018, non massinnata, nella quale di richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 45246 del 19 luglio 2012, P.M. in proc.

Polcino, secondo cui «l'estinzione di una misura cautelare può (...) verificarsi ope legis, per caducazione automatica conseguente al verificarsi di determinati eventi che non incidono di regola né sulla validità del provvedimento applicativo né sui presupposti di applicazione della misura; si tratta quindi di eventi sopravvenuti che determinano la perdita di efficacia della misura ma non ne precludono la rinnovazione, salve le limitazioni previste dall'art. 307 cod. proc. pen. per la sostituzione della custodia cautelare caducata per decorso dei termini massimi di durata.

E per questa ragione la giurisprudenza ha sempre escluso che le cause di caducazione ope legis delle misure cautelari personali possano essere dedotte con le impugnazioni proponibili contro le ordinanze applicative.

In particolare deve escludersi che con la richiesta di riesame possa essere dedotta la caducazione della custodia cautelare per omissione o invalidità dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., che va dedotta con richiesta al giudice per le indagini preliminari, in quanto non attiene alle condizioni di legittimità e di merito per l'adozione della misura»).

Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto avanzare la richiesta di perdita di efficacia della misura per nullità dell'interrogatorio di garanzia all'organo competente a pronunciarsi, ovvero al giudice per le indagini preliminari, e, solo in caso di rigetto, investire della questione il Tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.

In ogni caso, anche a voler affrontare la questione nel merito, come rilevato dal Tribunale, la difesa avrebbe potuto consultare gli atti sia il giorno 16 che il giorno 18 aprile 2022.

E' poi dirimente la circostanza che al difensore è stato anche accordato un differimento al giorno 20 aprile (termine ultimo utile).

La Corte di legittimità ha chiarito che la ristrettezza del termine intercorrente tra avviso e compimento dell'atto, quale possibile causa della lesione del diritto di difesa, deve essere valutata in ragione della particolare 8 IK7 funzione dell'atto di garantire l'immediato contatto tra la persona privata della • libertà ed il giudice della cautela: si dovrà verificare se, nel caso concreto, il difensore abbia avuto la effettiva possibilità di esercitare il suo mandato, tenendo conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti (Sez. 2 n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652).

Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale, c'erano margini temporali per la consultazione degli atti e, pertanto, non può dirsi realizzata alcuna concreta lesione del diritto di difesa.

Sull'argomento si veda pure Sez. 1, n. 27833 del 01/03/2013, Tassone, Rv. 255818, così massimata:"Non determina la nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare la ristrettezza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti - previamente depositati presso la cancelleria del giudice emittente - in relazione alla considerevole distanza tra il luogo ove gli atti risultano depositati e quello dove deve svolgersi l'interrogatorio. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la ristrettezza del tempo per prendere visione degli atti depositati presso la cancelleria del G.i.p. competente avrebbe potuto essere superata con la richiesta difensiva di rinvio dell'interrogatorio, sia pure nel rispetto del termine inderogabile previsto dall'art.294 cod. proc. pen.)"; nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inamnnissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] avvocato è presente per questo procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine del 27/4/ 2022, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di una pluralità di furti pluriaggravati, commessi in concorso con altri coindagati in varie località del Nord Italia, e del reato associativo. Con provvedimento reso in data 17/5/2022, il Tribunale di Trieste, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza genetica. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. Primo motivo: violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; 141 bis cod. proc. pen.; nullità dell'ordinanza impositiva della misura per mancata traduzione dell'atto in lingua nota al ricorrente. L'ordinanza impugnata si esporrebbe a numerose ragioni di critica. La prima ed assorbente ragione di nullità risiederebbe nella mancata traduzione in lingua nota all'indagato dell'ordinanza di custodia cautelare. La condizione in cui versa il Lupu, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non è paragonabile a quella degli altri coindagati, tutti in grado di parlare e leggere la lingua italiana. L'eccezione in ordine alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente era già stata sollevata innanzi al G.i.p, di Monza in data 19 e 20 aprile 2022, in sede di interrogatorio di garanzia. Lo stesso G.i.p. di Monza, in data 19/11/2021 si è reso conto della necessità di dare corso all'incombenza, disponendo la traduzione dell'atto per il giorno successivo; l' adempimento, tuttavia, non fu completato nel breve tempo indicato, trattandosi di un'ordinanza ponderosa composta di oltre 100 pagine. In sede d'interrogatorio la difesa ha ripetuto la doglianza ed il G.i.p. non si è espresso sulla reclamata nullità dell'o.c.c., continuando ad insistere nel disporre la traduzione dell'atto. La risposta fornita sulla questione dal Tribunale del riesame non sarebbe condivisibile. Non corrisponde a quanto risulta dagli atti l'affermazione secondo la quale nulla avrebbero eccepito i difensori e gli indagati in ordine alla difficoltà di comprensione della lingua italiana; il Giudice di Monza ha dato atto che il Lupu dimostra una conoscenza "modesta" della lingua italiana e solo per lui ha disposto la traduzione del testo dell'ordinanza di custodiale. Da quanto precede deriva la lesione del diritto fondamentale dell'imputato di conoscere tempestivamente le accuse a lui rivolte. La lesione si è perpetuata anche innanzi al Giudice di Udine, il quale, pur avendo letto i due precedenti verbali, non ha inteso procedere alla traduzione dell'ordinanza impositiva della misura in vista dell'interrogatorio. II) Violazione degli artt. 111 e 125 Cost.; mancanza assoluta di un idoneo apparato argomentativo motivazionale. Ulteriore motivo di gravame, anch'esso di carattere assorbente, riguarda l'eccepita assenza di un'adeguata motivazione a sostegno della ordinanza emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. In sede di riesame si era rappresentato che la ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Udine, emessa ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., fosse inidonea a rendere conto di un quadro indiziario valutabile in termini di qualificata probabilità di colpevolezza e della ricorrenza di esigenze cautelari richiedenti la massima forma di cautela. Ciò in quanto il provvedimento del giudice territorialmente competente ricalca in maniera pedissequa - anche dal punto della sistemazione grafica - gli argomenti del primo giudice. Ci si trova in presenza di una ordinanza realizzata con la tecnica del copia - incolla, la quale, evidentemente, ha formato oggetto di una trasmissione in via telematica tra i due giudici. Anche la richiesta del P.M. di Udine è identica a quella del magistrato di accusa di Monza. E' quindi dimostrato come il provvedimento impugnato davanti al Tribunale distrettuale di Trieste sia sprovvisto di un effettivo ed autonomo apparato motivazionale: non si tratta di un caso di motivazione per relationem rispetto a quanto annotato nella richiesta di applicazione di misura cautelare, bensì di un fenomeno in cui difetta completamente una motivazione suscettibile di rivelare che il Giudice competente abbia esaminato criticamente l'intero materiale investigativo, individuando le ragioni della sua idoneità a sostenere i requisiti previsti per l'adozione della misura cautelare. La risposta fornita dal Tribunale di Trieste, investito della questione, risulterebbe totalmente eccentrica rispetto al tema devoluto. III) Violazione del diritto di difesa; violazione degli artt. 24, 111 Cost., 294 cod. proc. pen.; nullità dell'interrogatorio di garanzia con conseguente necessità di procedere a rinnovazione dell'incombente ex art. 294 cod. proc. pen. da parte del Giudice di Udine nei tempi contingentati dall'art. 27 codice di rito; nullità dell'ordinanza impugnata.Secondo i giudici distrettuali, la cadenza stringente dei tempi imposti ai ricorrenti dal G.i.p. presso il Tribunale di Monza perchè potessero difendersi sin da subito dagli addebiti, e comunque dimostrare l'insussistenza delle "condizioni di applicabilità" della misura cautelare, sarebbe legittima in quanto "i difensori avrebbero potuto consultare gli atti sia il giorno 16 aprile [sabato pre- pasquale]...che lo stesso giorno 18 aprile [lunedì dell'Angelo]". Il Tribunale del riesame ha osservato che, sebbene il lunedì fosse una giornata festiva, era comunque assicurata l'apertura degli uffici giudiziari, trattandosi della seconda festività consecutiva. L'assunto non sarebbe condivisibile sia in fatto che in diritto. Risulta dagli atti allegati al ricorso come gli avvisi per gli interrogatori siano stati tutti recapitati al difensore, via P.E.C., alle ore 11.22 di sabato 16 aprile 2022; il difensore avrebbe dovuto coprire la cospicua distanza che separa il proprio studio professionale, sito in Milano, da Monza e, ivi giunto, esaminare e fotocopiare un materiale investigativo consistente in migliaia di pagine, il tutto in non più di 70 minuti, essendo fatto notorio che la chiusura massima delle cancellerie giudiziarie é fissata alle ore 13.00. Quanto alla giornata del 18 aprile 2022, che secondo i redattori sarebbe stata utile, l'affermazione è incompatibile con la realtà delle cose: le cancellerie dell'Ufficio G.i.p. di Monza, al pari di quelle esistente in ogni altro ufficio giudiziario, non sono aperte al pubblico nelle giornate di festa nazionale; come risulta anche dal sito internet del Tribunale di Monza, non é vero che esisterebbe un presidio di funzionari in qualsiasi giorno dell'anno per far fronte a situazioni emergenziali. Tale situazione avrebbe determinato l'oggettiva impossibilità da parte dei difensori di accedere agli atti posti a sostegno del titolo coercitivo. Di tanto si è reso conto anche il G.i.p. di Monza, il quale, recepita la tempestiva eccezione difensiva, allo scopo di preservare la validità dell'interrogatorio, ha rinviato il medesimo al giorno successivo. Anche in questo caso, tuttavia, non sarebbe stata assicurata alla difesa la possibilità di accedere agli atti: invero, in data 19 aprile 2022 il verbale è stato chiuso alle ore 11,33 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono. 2. L'obbligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del cittadino straniero sussiste, a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, anche nel caso di provvedimento disposto a seguito di dichiarazione di incompetenza del G.i.p. che aveva emesso l'originario titolo custodiale, ma la 4 1-2 configurabilità di tale obbligo non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o apolide, essendo lo stesso subordinato all'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana (Sez. 3, n. 11514 del 27/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262980). Nel presente caso - ha osservato il Tribunale - la P.G., all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza, ha dato atto che tutti i destinatari del provvedimento padroneggiavano la lingua italiana e che non hanno avanzato obiezioni in quella sede; il Lupu ha dichiarato di risiedere in Italia da due anni, sebbene dopo un intervallo di cinque anni trascorsi in Germania; all'atto dell'interrogatorio di garanzia era presenta un interprete. Il G.i.p. di Monza, ha indicato una "modesta" conoscenza della lingua italiana, escludendo, in tal modo, che l'indagato fosse del tutto sprovvisto della capacità di comprensione delle accuse mosse a suo carico. Al riguardo, va rammentato che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana spetta al giudice di merito, costituendo un'indagine di mero fatto, non censurabile in sede di legittimità se motivato in termini corretti ed esaustivi (Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv. 253250; anche in seguito alla riformulazione dell'art. 143, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma primo, lett. b, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014, Vjerdha, Rv. 260997; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, Ile, Rv. 261640). Se, come sostenuto dal Tribunale, il ricorrente ha dato mostra di padroneggiare la lingua italiana nel corso delle operazioni di esecuzione dell'ordinanza e risulta risiedere in Italia da due anni, non è integrato il presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana invocato dal ricorrente. Non è distonica rispetto a quanto osservato dal Tribunale, la constatazione del G.i.p. di una "modesta" conoscenza della lingua italiana, la quale, evidentemente, non si traduce nella sua completa ignoranza. In ogni caso, la circostanza, lungi dal fondare un'ipotesi d'invalidità, comporterebbe soltanto la decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione dal momento dell'effettiva conoscenza del contenuto dell'ordinanza. Invero, qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento - o dalla traduzione in lingua a lui nota, ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto (Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717, che, nell'occasione, ha precisato che, qualora non sia stata portata a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, l'ordinanza cautelare, quest'ultima è viziata da nullità a regime cd. intermedio solo quando risulti inequivocabilmente, dagli atti in possesso del giudice al momento della sua adozione, che lo straniero non era in grado di comprendere la lingua). Sull'argomento si veda, pure in seguito alla introduzione del nuovo art. 143 cpp,- come modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32 - Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017 Cc. (dep. 19/05/2017 ) Rv. 270491 - 01: "In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa traduzione del provvedimento di fermo del ricorrente, rilevando l'aspecificità della censura, valutata alla luce sia delle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida in cui il ricorrente, assistito da un interprete, era stato reso edotto dei fatti contestati e degli elementi di accusa suo carico, sia della successiva traduzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal G.i.p.)"; nello stesso senso Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, Bhiari, Rv. 279447 - 01:"La mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (Fattispecie relativa alla ordinanza di ripristino dell'originaria misura cautelare custodiale, emessa dal tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del pubblico ministero)". Nel caso in esame la difesa non ha dedotto alcun pregiudizio concreto patito dal proprio assistito nel primo motivo di ricorso ed i provvedimenti adottati sono stati regolarmente impugnati; inoltre, in sede di interrogatorio di garanzia, in data 20 aprile 2022 è stato nominato un interprete di lingua romena che ha assistito al compimento dell'atto. 3. Il secondo motivo di ricorso è generico. La difesa lamenta che il provvedimento ex art. 27 cod. proc. pen. emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Udine ha riprodotto pedissequamente l'ordinanza emessa dal giudice dichiaratosi incompetente. Esso, dunque, sarebbe privo di un autonomo ed effettivo apparato motivazionale. Le censure difensive non sono suscettibili di rivelare la mancanza di una motivazione che dia conto delle ragioni del provvedimento adottato dal giudice emittente, essendosi l'esponente limitato ad evidenziare l'asserita mancanza di originalità linguistica della ordinanza emessa ex art. 27 cod. proc. pen e la identità della sua impostazione grafica rispetto alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente. Tutto ciò non esclude l'autonoma valutazione e non è richiesto che l'estensore utilizzi un linguaggio originale o che dia un'impostazione grafica diversa al provvedimento [Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, PM in proc. Vizzì, Rv. 273658 - 01:"In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti. (Conf. n. 30775 del 2018 e n. 30777 del 2018, n.m.)". Quanto alla mancanza di autonomia del provvedimento impugnato, anch'essa ventilata dal ricorrente, si tratta di un vizio non deducibile con riferimento all'ordinanza del riesame [cfr. Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. dep. 13/01/2020, Rv. 278122 - 01:"L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art.292, comma 2, cod.proc.pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante. (In motivazione, la Corte ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art.292, 7 4)5 cod.proc.pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente)]. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Nel procedimento di riesame non è deducibile, né rilevabile d'ufficio la questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., a nulla rilevando che essa sia proposta unitamente ad altre questioni inerenti a vizi genetici del provvedimento impugnato; ne consegue che la predetta questione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione ex art.311 cod. proc. pen. (in tal senso si veda Sez. 2 n. 39084 del 25/05/2018, non massinnata, nella quale di richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 45246 del 19 luglio 2012, P.M. in proc. Polcino, secondo cui «l'estinzione di una misura cautelare può (...) verificarsi ope legis, per caducazione automatica conseguente al verificarsi di determinati eventi che non incidono di regola né sulla validità del provvedimento applicativo né sui presupposti di applicazione della misura; si tratta quindi di eventi sopravvenuti che determinano la perdita di efficacia della misura ma non ne precludono la rinnovazione, salve le limitazioni previste dall'art. 307 cod. proc. pen. per la sostituzione della custodia cautelare caducata per decorso dei termini massimi di durata. E per questa ragione la giurisprudenza ha sempre escluso che le cause di caducazione ope legis delle misure cautelari personali possano essere dedotte con le impugnazioni proponibili contro le ordinanze applicative. In particolare deve escludersi che con la richiesta di riesame possa essere dedotta la caducazione della custodia cautelare per omissione o invalidità dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., che va dedotta con richiesta al giudice per le indagini preliminari, in quanto non attiene alle condizioni di legittimità e di merito per l'adozione della misura»). Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto avanzare la richiesta di perdita di efficacia della misura per nullità dell'interrogatorio di garanzia all'organo competente a pronunciarsi, ovvero al giudice per le indagini preliminari, e, solo in caso di rigetto, investire della questione il Tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. In ogni caso, anche a voler affrontare la questione nel merito, come rilevato dal Tribunale, la difesa avrebbe potuto consultare gli atti sia il giorno 16 che il giorno 18 aprile 2022. E' poi dirimente la circostanza che al difensore è stato anche accordato un differimento al giorno 20 aprile (termine ultimo utile). La Corte di legittimità ha chiarito che la ristrettezza del termine intercorrente tra avviso e compimento dell'atto, quale possibile causa della lesione del diritto di difesa, deve essere valutata in ragione della particolare 8 IK7 funzione dell'atto di garantire l'immediato contatto tra la persona privata della • libertà ed il giudice della cautela: si dovrà verificare se, nel caso concreto, il difensore abbia avuto la effettiva possibilità di esercitare il suo mandato, tenendo conto della distanza tra il luogo ove svolge la sua attività e quello in cui l'atto si compie, della disponibilità e rapidità dei mezzi di collegamento e della facoltà di presentare motivata istanza di differimento dell'interrogatorio nel caso di comprovata difficoltà di presenziare personalmente e di impossibilità di nominare sostituti (Sez. 2 n. 26343 del 24/07/2020, Fortunato, Rv. 279652). Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale, c'erano margini temporali per la consultazione degli atti e, pertanto, non può dirsi realizzata alcuna concreta lesione del diritto di difesa. Sull'argomento si veda pure Sez. 1, n. 27833 del 01/03/2013, Tassone, Rv. 255818, così massimata:"Non determina la nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare la ristrettezza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti - previamente depositati presso la cancelleria del giudice emittente - in relazione alla considerevole distanza tra il luogo ove gli atti risultano depositati e quello dove deve svolgersi l'interrogatorio. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la ristrettezza del tempo per prendere visione degli atti depositati presso la cancelleria del G.i.p. competente avrebbe potuto essere superata con la richiesta difensiva di rinvio dell'interrogatorio, sia pure nel rispetto del termine inderogabile previsto dall'art.294 cod. proc. pen.)"; nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 44902 del 30/09/2014, Cosentino, Rv. 260876. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rig
Sentenza Cassazione n. 02664/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris