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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 30481/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24587-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/02/2020 R.G.N. 16/2019; [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N.24587/2020 Cron.

Rep.

Ud.19/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Salerno ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2010; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e dell’art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 valesse ex sead escludere il libero professionista soggetto ad iscrizione ad albo dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi inpresenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (così, espressamente, Cass.n. 4419 del 2021, in motivazione); che, in quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo –per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch’è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; che, sotto questo profilo, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019 (espressamente invocata nel controricorso e nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c. a sostegno della diversa interpretazione accolta dalla sentenza impugnata), secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), deve essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia cit. valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata (così ancora Cass. n. 4419 del 2021, cit., in motivazione); che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24587-2020 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/02/2020 R.G.N. 16/2019; [OSCURATO:PERSONA] gestione separata R.G.N.24587/2020 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’appello di Salerno ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2010; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), e dell’art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. con l. n. 326/2003), per avere la Corte di merito ritenuto che la produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 valesse ex sead escludere il libero professionista soggetto ad iscrizione ad albo dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi inpresenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (così, espressamente, Cass.n. 4419 del 2021, in motivazione); che, in quest’ottica, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo –per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità, fermo restando, ovviamente, che l’abitualità di cui si discute dev’essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina ch’è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall’ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece rileva ai fini dell’assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale; che, sotto questo profilo, l’affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019 (espressamente invocata nel controricorso e nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c. a sostegno della diversa interpretazione accolta dalla sentenza impugnata), secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), deve essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto al precedente paragrafo 16) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia cit. valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand’anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all’art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata (così ancora Cass. n. 4419 del 2021, cit., in motivazione); che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che p
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