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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25446/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Roma.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti in materia di stupefacenti loro rispettivamente contestati in via provvisoria (capi 14 e 16 per Felli, capo 16 per Testi).

1.1. Il primo giudice aveva respinto la richiesta in quanto i fatti contestati, nel complesso, si fermavano alla data dell'8 marzo 2021; del sodalizio di cui al capo 1, contestato a partire dal gennaio 2020, in concorso con altri soggetti separatamente già giudicati e fatti oggetto di ordinanza cautelare, si avevano notizie fino all'esecuzione della stessa, avvenuta in data 10 gennaio 2022.

Per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi reati fine, ad avviso del GIP, era stata pronunciata, in sede di rito abbreviato, condanna il 13 febbraio 2022, nei confronti dei capi e degli organizzatori dell'associazione oggetto di contestazione nel presente procedimento, per cui si è desunta la disarticolazione dell'organigramma del sodalizio, provocando almeno una decisa battuta d'arresto, se non la fine dell'attività criminosa.

Opinava il giudicante nel senso che i delitti di cui alla nuova richiesta del P.M. erano i medesimi di quelli relativi alla precedente, inquadrabili nello stesso tessuto associativo e portati alla luce da una più attenta valutazione del materiale probatorio già acquisito tramite ordine europeo di investigazione dalle Autorità francesi, per cui mancava la fotografia attuale della rete dei rapporti tra correi, delle attività dei soggetti coinvolti, non essendo stati acquisiti elementi utili a dimostrare che i medesimi siano ancora impegnati nello stesso contesto criminoso.

1.2. In sede di appello il Pubblico Ministero aveva lamentato la violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in rapporto alla totale carenza di disamina dei singoli fatti al fine di valutare i gravi indizi di colpevolezza, essendo stata limitata la disamina al solo esame dell'attualità dei fatti contestati; aveva evidenziato il rischio di reiterazione dei medesimi reati per cui si procede ed anche per altri gravi delitti con uso di armi e contro la persona.

1.3. Il Tribunale, come già detto, ha accolto l'appello, ritenendo la sussistenza della gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari nei confronti dei suddetti indagati.

2. Ricorrono per cassazione i difensori del Felli e del Testi, lamentando quanto segue.

3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Violazione di legge, per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto genericamente motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, omettendo di indicare i capi e i punti dell'ordinanza impugnata e non enunciando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'appello.

3.2. Vizio di motivazione in relazione al ritenuto giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di fatti risalenti all'anno 2020 e tenuto conto del lungo "tempo silente" da allora trascorso.

4. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Nullità per omesso avviso al difensore dello svolgimento dell'udienza in presenza delle parti, atteso che in sede di udienza fissata per trattare il riesame di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha disposto la riunione del procedimento riguardante il Testi, senza comunicare al difensore del Testi che il procedimento "principale" cui era stato riunito l'altro procedimento sarebbe stato celebrato in presenza delle parti.

4.2. Violazione di legge, per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto genericamente motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, omettendo di indicare i capi e i punti dell'ordinanza impugnata e non enunciando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'appello.

4.3. Violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, stante l'evidente insufficienza del compendio indiziario, con particolare riguardo all'identificazione dell'indagato nel soggetto soprannominato "Pinocchio", quale presunto acquirente della sostanza stupefacente.

4.4. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non potendosi inferire la ritenuta attualità di tali esigenze dalla mera commissione del "grave fatto" in esame in data 1.6.2020, senza nulla aggiungere sul comportamento dell'indagato nel tempo trascorso da tale ultima data. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

2. Le censure proposte non consentono di rilevare specifici vizi logico- giuridici nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, che ha adeguatamente motivato sui temi oggetto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. 3.

Con riferimento al comune rilievo in punto di asserita genericità dell'appello del Pm, si osserva come lo stesso risulti inammissibile in quanto aspecifico, posto che si limita a reiterare l'eccezione senza considerare i contenuti espliciti della motivazione fornita dal Tribunale, che ha confutato la doglianza rilevando che, a fronte di una ordinanza di rigetto della misura cautelare motivata esclusivamente sul preliminare rilievo del difetto di attualità del pericolo di recidiva, la relativa impugnazione non può che riferirsi a tali contenuti.

Ciò in conformità con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato (cfr., Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024 - dep. 2025, Rv. 287512 - 01).

4. Il primo motivo dedotto dalla difesa del Testi, in relazione all'asserita nullità per omesso avviso al difensore dello svolgimento dell'udienza in presenza delle parti, è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente dedotto alcuna specifica e concreta lesione del diritto di difesa, né dimostrato in che modo tale diritto sarebbe stato pregiudicato dalla mancata partecipazione del difensore alla discussione orale dinanzi al Tribunale.

5. Quanto al terzo motivo dedotto dal Testi, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osserva che esso è ai limiti della inammissibilità, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario, nel senso di escludere il coinvolgimento del Testi dai fatti illeciti oggetto di contestazione provvisoria, su cui si fonda l'ordinanza cautelare impugnata.

Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti.

Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen.

E' bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460 - 01).

Va, inoltre, precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475).

Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell'indagine e del ruolo allo stato attribuibile al prevenuto, sulla base dei risultati di una complessa attività di indagine, da cui è emerso il coinvolgimento del Testi nell'episodio di cessione di Kg. 2 di cocaina in concorso con Felli, Demce, Tel e Zeppetella (capo 16).

L'identificazione del Testi quale "Pinocchio" è stata logicamente argomentata, sulla scorta di elementi costituiti dall'accertamento in banca dati SDI (dal quale risulta che il Testi era conosciuto come "Pinocchio") e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA].

Tali elementi non possono essere rivalutati in questa sede, non essendo consentito al giudice di legittimità di accedere agli atti processuali al fine di apprezzare la consistenza e pregnanza delle fonti di prova a supporto della misura cautelare.

6. Con riferimento alle comuni censure in punto di esigenze cautelari, si deve richiamare il condiviso insegnamento secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01).

Nella specie, il ragionamento adottato dal giudice della cautela appare immune da vizi logico-giuridici in punto di sussistenza di concrete ed attuali esigenze di cautela nei confronti dei prevenuti, avendo all'uopo valorizzato: le gravi modalità delle condotte criminose, poste in essere in concorso con soggetti dediti in maniera organizzata al traffico di stupefacenti e con modalità comunicative mediante telefoni cellulari criptati dedicati, condivisi solo da una cerchia ristretta di persone, fra cui gli odierni ricorrenti; la negativa personalità dei prevenuti, attestata dai precedenti a carico, anche specifici, indicativi di una propensione a delinquere nel mondo dell'illecito traffico di stupefacenti, reputata tuttora persistente per entrambi.

Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare ai prevenuti la massima misura custodiale, ritenuta l'unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità delle ravvisate esigenze cautelari.

Pertanto, trattandosi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, la stessa non può essere in alcun modo sindacata nella presente sede di legittimità.

7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Roma. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti in materia di stupefacenti loro rispettivamente contestati in via provvisoria (capi 14 e 16 per Felli, capo 16 per Testi). 1.1. Il primo giudice aveva respinto la richiesta in quanto i fatti contestati, nel complesso, si fermavano alla data dell'8 marzo 2021; del sodalizio di cui al capo 1, contestato a partire dal gennaio 2020, in concorso con altri soggetti separatamente già giudicati e fatti oggetto di ordinanza cautelare, si avevano notizie fino all'esecuzione della stessa, avvenuta in data 10 gennaio 2022. Per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi reati fine, ad avviso del GIP, era stata pronunciata, in sede di rito abbreviato, condanna il 13 febbraio 2022, nei confronti dei capi e degli organizzatori dell'associazione oggetto di contestazione nel presente procedimento, per cui si è desunta la disarticolazione dell'organigramma del sodalizio, provocando almeno una decisa battuta d'arresto, se non la fine dell'attività criminosa. Opinava il giudicante nel senso che i delitti di cui alla nuova richiesta del P.M. erano i medesimi di quelli relativi alla precedente, inquadrabili nello stesso tessuto associativo e portati alla luce da una più attenta valutazione del materiale probatorio già acquisito tramite ordine europeo di investigazione dalle Autorità francesi, per cui mancava la fotografia attuale della rete dei rapporti tra correi, delle attività dei soggetti coinvolti, non essendo stati acquisiti elementi utili a dimostrare che i medesimi siano ancora impegnati nello stesso contesto criminoso. 1.2. In sede di appello il Pubblico Ministero aveva lamentato la violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in rapporto alla totale carenza di disamina dei singoli fatti al fine di valutare i gravi indizi di colpevolezza, essendo stata limitata la disamina al solo esame dell'attualità dei fatti contestati; aveva evidenziato il rischio di reiterazione dei medesimi reati per cui si procede ed anche per altri gravi delitti con uso di armi e contro la persona. 1.3. Il Tribunale, come già detto, ha accolto l'appello, ritenendo la sussistenza della gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari nei confronti dei suddetti indagati. 2. Ricorrono per cassazione i difensori del Felli e del Testi, lamentando quanto segue. 3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge, per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto genericamente motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, omettendo di indicare i capi e i punti dell'ordinanza impugnata e non enunciando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'appello. 3.2. Vizio di motivazione in relazione al ritenuto giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di fatti risalenti all'anno 2020 e tenuto conto del lungo "tempo silente" da allora trascorso. 4. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Nullità per omesso avviso al difensore dello svolgimento dell'udienza in presenza delle parti, atteso che in sede di udienza fissata per trattare il riesame di [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha disposto la riunione del procedimento riguardante il Testi, senza comunicare al difensore del Testi che il procedimento "principale" cui era stato riunito l'altro procedimento sarebbe stato celebrato in presenza delle parti. 4.2. Violazione di legge, per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero, in quanto genericamente motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, omettendo di indicare i capi e i punti dell'ordinanza impugnata e non enunciando le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'appello. 4.3. Violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, stante l'evidente insufficienza del compendio indiziario, con particolare riguardo all'identificazione dell'indagato nel soggetto soprannominato "Pinocchio", quale presunto acquirente della sostanza stupefacente. 4.4. Mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non potendosi inferire la ritenuta attualità di tali esigenze dalla mera commissione del "grave fatto" in esame in data 1.6.2020, senza nulla aggiungere sul comportamento dell'indagato nel tempo trascorso da tale ultima data. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 2. Le censure proposte non consentono di rilevare specifici vizi logico- giuridici nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, che ha adeguatamente motivato sui temi oggetto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. 3. Con riferimento al comune rilievo in punto di asserita genericità dell'appello del Pm, si osserva come lo stesso risulti inammissibile in quanto aspecifico, posto che si limita a reiterare l'eccezione senza considerare i contenuti espliciti della motivazione fornita dal Tribunale, che ha confutato la doglianza rilevando che, a fronte di una ordinanza di rigetto della misura cautelare motivata esclusivamente sul preliminare rilievo del difetto di attualità del pericolo di recidiva, la relativa impugnazione non può che riferirsi a tali contenuti. Ciò in conformità con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato (cfr., Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024 - dep. 2025, Rv. 287512 - 01). 4. Il primo motivo dedotto dalla difesa del Testi, in relazione all'asserita nullità per omesso avviso al difensore dello svolgimento dell'udienza in presenza delle parti, è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente dedotto alcuna specifica e concreta lesione del diritto di difesa, né dimostrato in che modo tale diritto sarebbe stato pregiudicato dalla mancata partecipazione del difensore alla discussione orale dinanzi al Tribunale. 5. Quanto al terzo motivo dedotto dal Testi, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osserva che esso è ai limiti della inammissibilità, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario, nel senso di escludere il coinvolgimento del Testi dai fatti illeciti oggetto di contestazione provvisoria, su cui si fonda l'ordinanza cautelare impugnata. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. E' bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460 - 01). Va, inoltre, precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell'indagine e del ruolo allo stato attribuibile al prevenuto, sulla base dei risultati di una complessa attività di indagine, da cui è emerso il coinvolgimento del Testi nell'episodio di cessione di Kg. 2 di cocaina in concorso con Felli, Demce, Tel e Zeppetella (capo 16). L'identificazione del Testi quale "Pinocchio" è stata logicamente argomentata, sulla scorta di elementi costituiti dall'accertamento in banca dati SDI (dal quale risulta che il Testi era conosciuto come "Pinocchio") e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi non possono essere rivalutati in questa sede, non essendo consentito al giudice di legittimità di accedere agli atti processuali al fine di apprezzare la consistenza e pregnanza delle fonti di prova a supporto della misura cautelare. 6. Con riferimento alle comuni censure in punto di esigenze cautelari, si deve richiamare il condiviso insegnamento secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). Nella specie, il ragionamento adottato dal giudice della cautela appare immune da vizi logico-giuridici in punto di sussistenza di concrete ed attuali esigenze di cautela nei confronti dei prevenuti, avendo all'uopo valorizzato: le gravi modalità delle condotte criminose, poste in essere in concorso con soggetti dediti in maniera organizzata al traffico di stupefacenti e con modalità comunicative mediante telefoni cellulari criptati dedicati, condivisi solo da una cerchia ristretta di persone, fra cui gli odierni ricorrenti; la negativa personalità dei prevenuti, attestata dai precedenti a carico, anche specifici, indicativi di una propensione a delinquere nel mondo dell'illecito traffico di stupefacenti, reputata tuttora persistente per entrambi. Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare ai prevenuti la massima misura custodiale, ritenuta l'unica concretamente idonea e funzionale rispetto al notevole grado di intensità delle ravvisate esigenze cautelari. Pertanto, trattandosi di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, la stessa non può essere in alcun modo sindacata nella presente sede di legittimità. 7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
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