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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 agosto 2026

Cassazione n. 24648/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 20403/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 24648/2026Data pubblicazione 14/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 20403/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 1354/11/2025depositata il 01 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 15 luglio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, 14/08/2026La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 20403/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 24648/2026Data pubblicazione 14/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 20403/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 1354/11/2025depositata il 01 marzo 2025.Visto l’atto depositato il 15 luglio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, 14/08/2026La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24648/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris