CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Lucca avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 12 gennaio 2021 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 settembre 2019, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4 (ipotesi di reato, questa, oggetto di separato giudizio) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente acquistato e detenuto, in concorso con altre persone, grammi 172,7 di sostanza stupefacente del tipo hashish (fatto già giudicato) e 408 pastiglie di ecstasy (suddivise in due involucri), condannandolo alla pena di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa. 2. Nell'interesse del predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con i primi due motivi, violazioni di legge e vizi di omessa motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla rilevanza causale della condotta contestata all'imputato a titolo concorsuale, oltre che in punto di travisamento della prova dichiarativa di un teste ([OSCURATO:PERSONA]) escusso all'udienza del 28 giugno 2018, non avendo costui fatto riferimento con certezza alla circostanza che il predetto, al momento dell'intervento dei militari, detenesse l'intero stupefacente sulla sua persona. 2.1. Con il terzo ed il quarto motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla erronea esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e del carattere di minima importanza della condotta concorrente contestata all'imputato, 2.2. Con un quinto ed un sesto motivo, infine, si deducono le medesime censure in ordine alla denegata riqualificazione della condotta sub art. 73, comma 5, d.P.R. cit., richiamando in tal senso le analoghe considerazioni svolte in sede di gravame. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 novembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 26 novembre 2021 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Il difensore ha inoltre chiesto la liquidazione dei compensi per l'ammissione del proprio assistito al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo le relative doglianze genericamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. 2. Nel ripercorrere il quadro delle inequivoche risultanze probatorie già apprezzate in senso conforme dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità, ponendo in evidenza: a) la dirimente circostanza di fatto che l'imputato deteneva sulla sua persona l'intero, cospicuo, quantitativo di droga poi spontaneamente consegnato e sottoposto a sequestro dagli organi investigativi, unitamente a materiali riconducibili al consumo in loco di sostanze stupefacenti e a documentazione, con indicazione di cifre e nominativi, relativa alla rendicontazione di un'attività di cessione di stupefacenti a diverse persone per un complessivo importo di circa quindicimila euro; b) che l'abitazione, ove lo stupefacente venne rinvenuto e presso la quale il predetto imputato, unica persona presente all'atto dell'intervento dei Carabinieri, aveva dato ospitalità ad altri coimputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), era nella disponibilità dello stesso Bolis; c) che il Bolis, al momento dell'arrivo dei Carabinieri presso la sua abitazione, venne avvisato del loro sopraggiungere da uno dei correi, che, urlando, lo invitò ad occultare ("....nascondi tutto, arrivano i Carabinieri...") qualcosa che gli operanti non avrebbero dovuto trovare e che, in quel frangente, si trovava nella sua piena disponibilità di fatto; d) che uno degli involucri in cui era suddivisa l'ecstasy era stato già aperto, mentre l'altro era ancora sigillato; e) che, nel momento in cui venne avvisato dell'arrivo delle forze dell'ordine, l'imputato si apprestava a liberarsi dello stupefacente, quando venne dalle stesse preceduto e trovato in possesso della relativa sostanza. Manifestamente infondato deve ritenersi l'evocato travisamento della prova con riferimento alla valutazione del contenuto della deposizione testimoniale resa da uno dei militari operanti: il fatto che lo stupefacente sia stato interamente sequestrato al ricorrente, che ne aveva la personale disponibilità all'interno della sua abitazione, è un elemento non controvertibile, come risulta dalla stessa documentazione allegata e dal richiamato verbale di perquisizione e sequestro. Per quel che attiene al profilo di doglianza relativo alla prospettata partecipazione di minima importanza alla realizzazione del reato in forma concorsuale ex art. 114 cod. pen., la Corte territoriale ha correttamente escluso la marginalità del contributo causale dal ricorrente offertovi, osservando che l'impossibilità di riconoscere tale attenuante discendeva, oltre che dal sequestro dello stupefacente sulla persona stessa dell'imputato, dalla dirimente circostanza di fatto relativa alla proprietà dell'abitazione ove il cospicuo quantitativo di stupefacente era custodito e dal tentativo di occultarlo al momento dell'arrivo della Polizia giudiziaria. Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi in merito al rigetto della richiesta di riconoscimento della fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. cit., avendone la Corte territoriale correttamente indicato le ragioni ostative con riferimento sia al rilevante quantitativo e alla qualità dello stupefacente in sequestro, sia alle concrete modalità di realizzazione dell'azione delittuosa (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata). 3. Le su esposte censure, in definitiva, non pongono in rilievo mancanze argomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, che, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del correlativo tema d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di un'analisi critico-argomentativa compiutamente svolta e specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere ciascuna delle obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 4. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. Per quel che attiene alla richiesta difensiva di liquidazione dei compensi per l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato deve rilevarsi come, sulla base dei al riguardo affermati da questa Suprema Corte, competente a decidere sulla istanza di liquidazione dei compensi relativi all'attività difensiva svolta nel giudizio di legittimità sia il giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, posto che la Corte di cassazione può accedere agli atti esclusivamente ai fini della rilevazione di eventuali vizi processuali verificatisi nel corso del giudizio e, pertanto, non ha la piena disponibilità materiale e giuridica degli stessi, che devono essere restituiti, con pienezza di accesso, al giudice di merito una volta definito il giudizio di legittimità (da ultimo cfr. Sez. 3, n. 41525 del 15/12/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 271339). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 dicembre 202