CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14467/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 31-10N nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29035/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 570 cod. pen.) e la articolata memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla omessa dichiarazione di assenza e alla conoscenza del processo da parte dell'imputato, al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla prova della compartecipazione criminosa, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., alla mancata sostituzione della pena; Ritenuto il primo motivo inammissibile, atteso che, al di là della formale dichiarazione di assenza, la conoscenza del processo da parte dell'imputato è comprovata dal suo conferimento della procura speciale per la celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato; Ritenuti i residui motivi inammissibili perché, da una parte, generici, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa e non consentita ricostruzione fattuale; Ritenuto inammissibile anche l'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte spiegato le ragioni per cui nella specie non fossero riconoscibili gli invocati benefici (cfr., pag. 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembr