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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 26399/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la motivazione posta 4, base della misura della pena inflitta per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pari a mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multay è inammissibile per manifesta infondatezza ed anche perché privo di specificità estrinseca.

Contrariamente all'assunto difensivo, la motivazione è presente, congrua alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. (cfr. pag. 2) e la richiesta di mancata applicazione del minimo è stata congruamente argomentata.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la motivazione posta 4, base della misura della pena inflitta per il reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pari a mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multay è inammissibile per manifesta infondatezza ed anche perché privo di specificità estrinseca. Contrariamente all'assunto difensivo, la motivazione è presente, congrua alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. (cfr. pag. 2) e la richiesta di mancata applicazione del minimo è stata congruamente argomentata. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26399/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris