CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 18158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16814/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N 107/2014, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE NOLA n. 141/2016 depositata i l 07/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per sette mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. p.a., contro il decreto del 7 giugno 2016 con cui il Tribunale di Nola ha accolto l’opposizione allo stato passivo spiegata dalla banca, ammettendola al passivo del fallimento per 542.176,57 €, di cui 531.109,73 in privilegio ipotecario ed 11.066,84 € in chirografo. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. coop. p.a. resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia nullità del decreto o del procedimento, ai sensi dell’articolo 360, numero 4, c.p.c., in relazione agli articoli 98 e 99 della legge fallimentare, nonché agli articoli 101 e 112 c.p.c. e 111 della Costituzione: in particolare lamenta la ricorrente l’accoglimento di una domanda proposta dalla banca per la prima volta in una memoria successiva all’instaurazione del giudizio di opposizione allostato passivo. Il secondo mezzo denuncia nullità del decreto o del procedimento, ai sensi dell’articolo 360, numero 4, c.p.c., in relazione agli articoli 132 c.p.c. e 111 della Costituzione: si censura il decreto impugnato assumendo che il Tribunale non avrebbe indicato i fatti, documenti ed elementi da cui ha tratto il convincimento, rendendo così una motivazione soltanto apparente ed in buona sostanza incomprensibile. Il terzo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, censurando il decreto impugnato per aver omesso di esaminare il fatto storico rappresentato dalla erogazione del contributo regionale a titolo di interessi, mentre la banca aveva erogato esclusivamente l’importo del finanziamento e non aveva anticipato gli interessi, con conseguente diritto di essere ammessa al passivo in privilegio esclusivamente per il credito vantato con riferimento alla revoca del finanziamento agevolato. Il quarto mezzo denuncia nuovamente omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, costituito dalla circostanza secondo cui l’importo di 219.564,76 € richiesto in privilegio quale credito derivante dalla revoca del contributo regionale corrispondeva alla sommatoria degli interessi maturati dal 31 gennaio 2005 al 31 gennaio 2014. Il quinto mezzo denuncia violazione dell’articolo 2855 c.c., ed osserva che la natura di interessi del contributo regionale revocato implicava che la domanda di ammissione in privilegio dovesse essere necessariamente valutata ai sensi della richiamata norma, con conseguente rigetto dell’opposizione, recante una domanda riferita di interessi maturati per annualità non coperta dalla menzionata disposizione. Il sesto mezzo denuncia nullità del decreto o del procedimento in relazione agli articoli 132 c.p.c. e 111 della Costituzione, censurando il decreto impugnato per aver riconosciuto, in mancanza di qualunque motivazione, gli importi di 25.633,70 € per rivalutazione monetaria e 30.647,60 € per interessi legali su contributo revocato. Il settimo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione, nuovamente, dell’articolo 2855 c.c., osservando che i crediti per interessi e rivalutazione monetaria non dovevano essere ammessi al passivo dal momento che, per la natura di interessi del credito derivante dalla revoca del contributo regionale la richiesta degli interessi maturati sugli stessi realizzava un fenomeno di anatocismo, l’ammissione era avvenuta nonostante la giurisprudenza della Suprema Corte richieda la allegazione e dimostrazione dell’esistenza del maggior danno di cui all’articolo 1224 c.c. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va accolto. 4.1. ― Per la necessaria intelligenza della vicenda occorre rammentare che: -) nel 2004 [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto ed ottenuto dall’allora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. un finanziamento agevolato di un milione di euro per la costruzione di un capannone industriale in [OSCURATO:PERSONA]Angelo, in forza della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 2002, numero 16, recante: «Interventi a sostegno dell’economia»; -) si è trattato, in particolare, di: «Contributo, in conto interessi, su linee di credito a copertura delle spese ammissibili di investimento e gestione…», ai sensi dell’articolo 4, primo comma, lettera d), della legge, in relazione alla previsione del Capo II della medesima, concernente: «Interventi finalizzati alla costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio», ove è previsto, all’articolo 23, che: «Per tutte le operazioni di cui al successivo comma 4, il contributo consiste nell'abbattimento degli interessi passivi per tutta la durata del periodo di ammortamento, per una quota pari al tasso che l'Istituto mutuante applica per finanziamenti di durata pari a 10 anni», interessi, nel caso di specie, del 4,0062%; -) detto in breve, il congegno si riassumeva dunque in ciò, che, in caso di normale svolgimento del rapporto, la banca corrispondeva al finanziato l’importo pattuito, che questi doveva restituire nell’arco temporale contrattualmente previsto, mentre l’ente pubblico concorreva nel pagamento degli interessi; -) il finanziamento agevolato è stato revocato nel 2014, sicché, dichiarato il fallimento della società finanziata, la banca si è insinuata, in privilegio, per un importo complessivo di 531.109,73 €, così ripartiti: 238.138,31 € per cinque rate dovute a titolo di rimborso del finanziamento scadute e non pagate; 15.487,75 € per interessi convenzionali calcolati sulle rate scadute e non pagate in relazione alle due annualità anteriori ed alla annualità in corso al momento della dichiarazione di fallimento; 219.564,76 € per contributi regionali revocati; 25.633,70 € per rivalutazione monetaria sui contributi revocati; 30.647,60 € per interessi legali sui contributi revocati; -) in sede di ammissione il giudice delegato ha ammesso il solo credito per capitale, pari alle cinque rate scadute, quantificato, per motivi che non emergono dal ricorso, in un importo leggermente superiore a quello richiesto; ha ammesso il resto, parrebbe per l’intero, in chirografo. Proposta opposizione, il Tribunale l’ha accolta nei termini precedentemente indicati sulla base della seguente motivazione: «Quanto alla natura ipotecaria del credito da contributo pubblico, non vi è dubbio che, nel momento in cui la banca ricorrente interviene a prefinanziare il contributo regionale ― concesso e poi revocato come si desume dalla documentazione in atti ― abbia cura di garantire anche la natura privilegiata del contributo concesso. In tal caso, è avvenuto tramite la descritta iscrizione ipotecaria per l’importo di oltre 2 milioni di euro sui beni immobili della società poi fallita. Del resto, non avrebbe senso non attribuire un privilegio, sia pure ipotecario, per contributi pubblici assistiti da privilegio ben più forte e addirittura prevalente su quello ipotecario, come del resto ammesso dalla medesima curatela … E nella specie, non vi è dubbio, anche in virtù dei rapporti intercorsi tra la banca erogatrice e l’ente pubblico finanziatore, che la banca abbia anticipato per conto della Regione [OSCURATO:PERSONA], l’importo oggetto di finanziamento, importo che qualora fosse stato domandato in restituzione direttamente dal creditore pubblico, sarebbe stato assistito dal privilegio speciale indicato sopra. È parimenti fondata la parte dell’opposizione relativa alla mancata ammissione in privilegio ipotecario degli interessi convenzionali di cui al capitale finanziato, per mancata indicazione nella nota di iscrizione ex art.2855 c.c. del tasso di interessi. Infatti dall’esame della nota d’iscrizione si evince con chiarezza l’indicazione del tasso di interessi del 4,0062% anche mediante il riferimento al contratto». 4.2. ― Il primo mezzo va respinto. La tesi del Fallimento ricorrente si riassume in ciò, che la banca avrebbe domandato la collocazione in privilegio, in sede di opposizione allo stato passivo, di un importo richiesto a titolo di interessi, mentre avrebbe formulato solo successivamente, in una memoria depositata in vista della decisione, la domanda del medesimo importo a titolo di capitale. Orbene, se è pur vero, in astratto, che una modificazione di tal fatta, incidendo tanto sulla causa petendi che sul petitum , è interdetta nel procedimento di opposizione allo stato passivo (v. p. es. Cass. 24 febbraio 2022,n. 6279), è altrettanto vero che la censura intanto potrebbe essere accolta, in quanto fosse possibile stabilire quale domanda il Tribunale ha accolto e perché l’ha accolta. Ma la motivazione poc’anzi trascritta non consente di pervenire ad una simile conclusione, ed anzi, come subito si dirà, è incomprensibile. 4.3. ― Sono dunque fondati i motivi che denunciano vizi motivazionali, ossia il secondo, terzo, quarto e sesto, assorbiti gli altri. Transeat sulla confusione fatta nel decreto impugnato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la quale pure lascia trasparire una non commendevole frettolosità nella redazione; il fatto è che la motivazione si colloca ben al di sotto della soglia del «minimo costituzionale», presentandosi quale «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», secondo la nota categorizzazione operata da Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053. Ed invero: -) la proposizione con cui si apre la motivazione è come si è visto la seguente: «Quanto alla natura ipotecaria del credito da contributo pubblico, non vi è dubbio che, nel momento in cui la banca ricorrente interviene a prefinanziare il contributo regionale ― concesso e poi revocato come si desume dalla documentazione in atti ― abbia cura di garantire anche la natura privilegiata del contributo concesso»; ora, che cosa abbia voluto dire il Tribunale laddove ha affermato che la banca «interviene a prefinanziare il contributo regionale» non è affatto spiegato: e lo stesso impiego del vocabolo «prefinanziare» lascia supporre che il giudice di merito non abbia affatto compreso l’operazione economica posta in essere, in forza della quale, come si è visto in precedenza, la banca non ha prefinanziato nulla, ma ha corrisposto l’intero ammontare del finanziamento che essa banca, non l’ente pubblico (su cui gravavano invece gli interessi), si era impegnata a concedere a mezzo del contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA].; -) non meno oscuro è il significato dell’affermazione secondo cui la banca avrebbe avuto «cura di garantire anche la natura privilegiata del contributo concesso»: nel rapporto contrattuale descritto la banca non garantiva nulla, almeno se con l’espressione «garanzia» ci si riferisce al significato che essa espressione ha in diritto; ma anche ad ammettere un uso atecnico del vocabolo, non si comprende in qual modo «la natura privilegiata del contributo», e cioè la sua intrinseca connotazione, potesse essere garantita, e come potesse esserlo dalla banca; -) il periodo: «In tal caso, è avvenuto tramite la descritta iscrizione ipotecaria per l’importo di oltre 2 milioni di euro sui beni immobili della società poi fallita» è sintatticamente errato, giacché manca del soggetto; né riesce ad identificarsi il significato della proposizione facendo riferimento alla frase precedente, giacché, se la proposizione si legge nel senso che la garanzia della natura privilegiata del contributo concesso si sarebbe realizzata attraverso l’iscrizione ipotecaria, la situazione di chiarezza espositiva non migliora, per l’ovvia considerazione che l’ipoteca era di certo diretto a garantire il rimborso, in favore della banca, delle rate di finanziamento, mentre avrebbe dovuto essere reso comprensibile il suo ulteriore rilievo in relazione alla non meglio precisata garanzia della natura privilegiata del contributo; -) il Tribunale non ha poi ritenuto di spiegare perché «non avrebbe senso non attribuire un privilegio, sia pure ipotecario, per contributi pubblici assistiti da privilegio ben più forte e addirittura prevalente su quello ipotecario», affermazione in cui non vi è nulla di autoevidente, tale da rendere superfluo ogni ulteriore chiarimento; -) quali siano poi i «rapporti intercorsi tra la banca erogatrice e l’ente pubblico finanziatore» non si sa; -) l’affermazione secondo cui la banca avrebbe « anticipato per conto della Regione [OSCURATO:PERSONA]» tradisce nuovamente la incomprensione della vicenda sostanziale, giacché la banca, va ribadito, non ha anticipato nulla per conto della Regione, limitandosi a corrispondere alla società finanziata il capitale pattuito, mentre la Regione si è fatta carico degli interessi; -) la motivazione concernente gli interessi è anch’essa incomprensibile, sia perché non distingue tra le diverse poste oggetto della domanda, peraltro estese anche alla rivalutazione, sia perché non chiarisce affatto in che cosa consisterebbe la relatio tra quanto risultante in sede di iscrizione e quanto emergente dall’atto a monte dell’iscrizione; -) nel corpo della motivazione il Tribunale far riferimento a «contributi pubblici assistiti da privilegio ben più forte e addirittura prevalente su quello ipotecario», anche in questo caso mancando di esplicitare il significato dell’affermazione, che, può credersi, è da intendere riferita all'art. 9, comma 5, l. n. 123 del 1998: a tal riguardo, è ben vero che, nella giurisprudenza di questa Corte, emerge una lettura estensiva del privilegio, da intendersi come riferito a tutti i crediti derivante da interventi pubblici rientranti nell'alveo della previsione, compresi quelli concessi dalle Regioni (Cass. 17 dicembre 2020, n. 28892), ma nel caso di specie non riesce affatto ad intendersi come la norma menzionata, ammesso che il Tribunale abbia voluto effettivamente riferirsi ad essa, abbia inciso sulla sussistenza della garanzia ipotecaria in riferimento al pagamento degli interessi. 5. — In definitiva vanno accolti il secondo, terzo, quarto e sesto motivo, respinto il primo ed assorbiti gli altri, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata al Tribunale di Nola in diversa composizione, che provvederà ad adottare un motivata decisione sulla domanda proposta e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.