CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 31917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 13145/22 proposto da: -) Avv. [OSCURATO:PERSONA], difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c.; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze 17.11.2021 n. 2226; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 16.11.2021 n. 2226 , dichiarò inammissibile per tardività l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso una sentenza del Tribunale della medesima città. Nella stessa sentenza ha ritenuto inescusabile il ritardo, e rigettato l’istanzadi remissione in termini formulata dall’appellante. 2. Tale sentenza è impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su plurime censure frammiste. Le contropartisono rimaste intimate. Oggetto: inammissibilità del ricorso.3. Con provvedimento del 26.5.2023 è stata proposta la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. , sul presupposto della sua inammissibilità per la confusa esposizione tanto dei fatti di causa, quanto dei motivi di impugnazione. La ricorrente ha chiesto ugualmente la decisione con istanza del 5 luglio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente inammissibileper due ragioni. La prima ragione è la insuperabile farraginosità dell’esposizione tanto dei fatti di causa, quanto dei motivi di impugnazione. Tale confusione impedisce di comprendere persino quale sia la contesa all’origine del presente giudizioe, a maggior ragione, quali siano le doglianze. 1.1. La seconda ragione è che, a tutto concedere, dalla suddetta farraginosa esposizione (fermo restando che non è dato comprendere quale sia stata la domanda originaria e le sue ragioni) comunque sarebbe possibile evincere solo tre censure: a) la sentenza sarebbe nulla per mancanza di sottoscrizione del giudice; b) la sentenza sarebbe nulla perché pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., senza che risulti allegata al verbale d’udienza; c) la decadenza dall’impugnazione non poteva essere rilevata d’ufficio; d) la Corte d ’ appello ha erroneamente rigettato l ’ istanza di rimessione in termini. 1.2. Ma anche queste censure, se potessero esaminarsi, sarebbero inammissibiliin quanto:-) la ricorrente non ha affatto dimostrato di essere avvocato cassazionista, nonostante quanto in contrario risulti dai documenti di pubblico dominio e da specifico precedente di legittimità a lei relativo; -) il giudizio sulla scusabilità del ritardo è un apprezzamento di fatto riservatoal giudice di merito; -) la tardività dell’impugnazione è rilevabile d’ufficio per pacifico principio(ex multis, Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del 04/11/2022) , con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360 bisc.p.c.. 2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Poiché la presente decisione è conforme alla proposta di definizione accelerata, la ricorrente va condannata al pagamento della sanzione prevista dall’art. 96, comma quarto, c.p.c., liquidata come nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96, quarto comma, c.p.c. al pagamento in favore della cassa delle ammende la somma di euro 5.000; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione