CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17189/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Ercolano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 12/04/2021 del tribunale di Napoli ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 aprile 2021, il tribunale di Napoli condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 1 del Dl gs. 152/2006. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 256 comma 1 Dlgs. 152/06. La motivazione a sostegno della configurazione del reato ascritto sarebbe illogica, contraddittoria e/o solo apparente, non avendo il giudice valutato la qualifica soggettiva di imprenditore e/ o responsabile di ente, anche di fatto, in capo all'imputato, la rilevanza autonoma del trasporto dei rifiuti piuttosto che la sua strumentalità in funzione dell'abbandono degli stessi e la occasionalità o meno della condotta. In assenza della verifica soggettiva del ricorrente, il tribunale avrebbe ascritto al medesimo la fattispecie ex art. 256 citato, seppur con dubbio quanto al riferimento al primo piuttosto che al secondo comma. Invero, in assenza della predetta qualifica soggettiva, si sarebbe configurato solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 255 del Dlgs. 152/06. Inoltre, il giudice avrebbe dovuto soffermarsi sulle modalità concrete del trasporto di rifiuti, per verificare se la stessa fosse o meno prodromica all'abbandono di beni domestici, laddove al momento del fermo il ricorrente trasportava tali beni, che non possono considerarsi rifiuti, su un proprio autoveicolo, così da escludersi altresì l'esercizio in via professionale di attività di gestione e smaltimento illecito di rifiuti. Emergendo, piuttosto, la natura occasionale e domestica della condotta e quindi un illecito amministrativo. Inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria, non essendo chiaro rispetto a quale condotta ascritta all'imputato - del 22 giugno 2017 o del 23 gennaio 2018 - è intervenuta condanna. 4. Il ricorso è fondato. A fronte di una contestazione inerente attività di trasporto non autorizzata ex art. 256 comma 1 Dlgs. 152/06, commessa il 22 giugno 2017, in motivazione si configura, a carico dell'imputato, una condotta del 23 gennaio 2018, inerente il rinvenimento, a bordo di un veicolo del ricorrente, di elettrodomestici e materiali ferrosi non meglio specificati, ricondotti nell'ambito del dettato di cui al comma 2 del citato articolo 256, relativo all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ma subito dopo citati nel quadro di una condotta di smaltimento e dopo ancora di trasporto. Si tratta di circostanze sufficienti per rilevare la contraddittorietà della motivazione, ancor prima di valutare le ulteriori censure inerenti la correttezza dell'inquadramento giuridico operato, che presuppone, innanzitutto, la chiara individuazione della fattispecie per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile. Cosicchè le stesse restano assorbite nel rilievo del predetto vizio.5. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Napoli in diversa persona fisica. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Napoli, in diversa persona fisica. Così deciso il 25/02/2022