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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31713/2023

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 35462 / 20 1 8 propost i da: Giuseppina COSENTINO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VV) il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Corigliano-Rossano, alla V ia Michelangelo n. 45 (C.F. : CSNGPP47BS51058E),nella qualità di erede unica del de cuius rag.

Eugenio OCCHIUZZO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto il 31.01.2015 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso,dall'A vv . [OSCURATO:PERSONA] ( C.F .: [OSCURATO:PERSONA] 66P05 H 589F ; indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 352; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore; Pignoramento verso tersi – inesistenza giuridica notifica prodromiche cartelle -Giurisdizione -intimata – - avverso l a sente nza n. 1419 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Calabria in data 15/06/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso un atto di pignoramento verso terzi, notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., derivante dal mancato pagamento di ventotto cartelle esattoriali.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, rilevando l’inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’atto impugnato.

3. Sull’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (quale erede del contribuente), la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello ordinario, trattandosi di un’opposizione agli atti esecutivi avverso un atto di pignoramento dei crediti verso terzi.

4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.

In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso Considerato che

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la “violazione di legge in riferimento alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c. co. 1 lett. 1) e 3) per motivi attinenti alla giurisdizione e violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.

2. Preliminarmente, va rilevato che, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa -cioè alla sopravvenuta Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass. civ., Sez.

U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021; conf.

Cass. civ., Sez.

U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021).

Avendo il ricorrente notificato il ricorso per cassazione al difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui è succeduta ex lege l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, va rinviata la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire la rinnovazione della notificazione nel termine all’uopo concesso.

P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo al ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso.

Cosìdecis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso 35462 / 20 1 8 propost i da: Giuseppina COSENTINO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VV) il[OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Corigliano-Rossano, alla V ia Michelangelo n. 45 (C.F. : CSNGPP47BS51058E),nella qualità di erede unica del de cuius rag. Eugenio OCCHIUZZO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto il 31.01.2015 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso,dall'A vv . [OSCURATO:PERSONA] ( C.F .: [OSCURATO:PERSONA] 66P05 H 589F ; indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 352; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore; Pignoramento verso tersi – inesistenza giuridica notifica prodromiche cartelle -Giurisdizione -intimata – - avverso l a sente nza n. 1419 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Calabria in data 15/06/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso un atto di pignoramento verso terzi, notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., derivante dal mancato pagamento di ventotto cartelle esattoriali. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, rilevando l’inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all’atto impugnato. 3. Sull’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] (quale erede del contribuente), la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello ordinario, trattandosi di un’opposizione agli atti esecutivi avverso un atto di pignoramento dei crediti verso terzi. 4. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico articolato motivo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha concluso nel senso dell’accoglimento del ricorso Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la “violazione di legge in riferimento alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c. co. 1 lett. 1) e 3) per motivi attinenti alla giurisdizione e violazione e falsa applicazione di norme di diritto”. 2. Preliminarmente, va rilevato che, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell'agente della riscossione già parte in causa -cioè alla sopravvenuta Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021; conf. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021). Avendo il ricorrente notificato il ricorso per cassazione al difensore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui è succeduta ex lege l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, va rinviata la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire la rinnovazione della notificazione nel termine all’uopo concesso. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, concedendo al ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso. Cosìdecis
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