CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 11423/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 17092 - 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana 11, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore -intimato - avverso il decreto n. cronol. 52/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, pubblicatoil 3/5/2022; Ric. 2022 n.17092sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la notificazione del ricorso è stata effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia e non presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma e che non si è prodotta alcuna sanatoria in mancanza di costituzione del Ministero intimato; P.Q.M. ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura generale dello [OSCURATO:PERSONA], nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, disponendo rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte s