CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15871/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NALE di CATANIA,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di appello cautelareproposto dal Pubblico ministero, ha annullato l’ordinanza emessa dal medesimo Tribunale indata 25 settembre 2025, con la quale era stata disposta la sostituzione, in favore delricorrente, della misura dell’obbligo di dimora presso il Comune di Valeggio sul Mincio con lamisura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso il medesimo Comune, perl’effetto ripristinando l’originario provvedimento impositivo.Il ricorrente è indagato per i reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, violazionifinanziarie e intestazione fittizia di beni.Il Tribunale ha ritenuto che la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziarianon fosse sufficiente a tutelare il pericolo di recidiva, considerando non rilevante il decorsodel tempo dalla esecuzione della misura.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla verifica della adeguatezza e proporzionalitàdella misura cautelare.Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato sia il tempo trascorso dallaesecuzione della misura, pari ad oltre due anni, sia il tempo trascorso dalla commissione deifatti, di quasi cinque anni, periodo nel quale si sarebbero verificati fatti dimostrativi di unaIn primo luogo, il ricorso sottolinea i numerosi vincoli di natura reale sul patrimonio delricorrente che gli impedirebbero di perpetrare ulteriori reati analoghi a quelli per cui siprocede legati all’attività imprenditoriale non più in corso.In secondo luogo, si rileva che nel procedimento principale e più grave, del qualel’attuale costituirebbe una costola, al ricorrente è stata sostituita la misura dell’obbligo didimora con il divieto di dimora in Sicilia, circostanza che, vista la connessione tra iprocedimenti, renderebbe illogica la decisione avversata in questa sede, che priverebbe ilricorrente della possibilità di trovare una occupazione lavorativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.1. Il ricorrente, in primo luogo, omette di considerare il contenuto della precedenteordinanza resa in sede di riesame e dell’appello deciso con ordinanza del 27.3.25, rispettoalle quali non emergono elementi di novità rilevanti e decisivi, non messi in luce dall’istanzadi revoca originaria, invero assai generica.In secondo luogo, il ricorso sorvola, soprattutto, sulla gravità degli addebiti e le modalitàseriali della loro commissione, anche per mezzo di terzi soggetti prestanome, nonché dellaesistenza di un processo parallelo per concorso esterno in associazione mafiosa. Si tratta dielementi dimostrativi della caratura criminale del ricorrente che giustifica ampiamente lasottoposizione alla misura cautelare applicata a prescindere dalla valutazione del decorsodel tempo dalla sua esecuzione.A proposito del decorso del tempo dalla commissione dei reati ed a fronte di quantoprecisato, il rilievo deve ritenersi ininfluente, dovendosi applicare il principio secondo ilquale, il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto divalutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice cheemette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non èrichiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura,rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione odall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi,come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delleoriginarie esigenze cautelari. (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999-01).Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]