CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 95/2021 depositatail 18/01/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processoCon atto di citazione notificato il 29 dicembre 2009 la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione chiedeva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] laNumero registro generale 20435/2021Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 24240/2026Data pubblicazione 30/07/2026risoluzione del contratto di locazione commerciale concluso medianteproposta di Mael del 5 giugno 2009 ed accettazione conforme di [OSCURATO:PERSONA] diDesio e della [OSCURATO:SOCIETA] del 16 giugno 2009, allegando l’inadempimentocontrattuale di quest’ultima società alla scrittura privata del 16 giugno2009.Pertanto, chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:SOCIETA]costituiti dalla perdita del corrispettivo pattuito pari ad euro 300.000,00 piùIva, nonché dell’ammontare complessivo dei canoni di locazione e dellespese condominiali che la [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta a versare ed aveva versatoalla proprietà dei locali siti a Bologna, via Farini n. 10, da settembre 2009alla scadenza del termine contrattuale del 30 giugno 2013, oltre interessi.[OSCURATO:SOCIETA]. metteva in evidenza che in forza del contratto concluso eraintenzione comune delle parti ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dellaBrianza, di prendere in locazione i locali siti a Bologna, via Farini n. 10, alleseguenti condizioni: 1) acquisizione delle autorizzazioni comunali (uff.urbanistica privata e ASL) per apertura di una filiale di Banca al piano terrae primo, siti in Bologna via Farini n. 10; 2) definizione della trattativa conla proprietà Righi e Boraldo per un contratto di locazione.L’ASL respingeva il progetto di massima inizialmente redatto dal [OSCURATO:PERSONA] diDesio e della [OSCURATO:SOCIETA], fornendo alcune prescrizioni alle quali il Bancoavrebbe dovuto adeguarsi, al fine di ottenere le autorizzazioni necessarieall’apertura di sportello bancario.[OSCURATO:SOCIETA] adduceva che stante il mancato avveramentodi una delle condizioni sospensive previste nella scrittura privata 16 giugno2009, il contratto doveva ritenersi privo di efficacia.Con sentenza n. 2771 del 24 settembre 2015 il Tribunale di Bolognarigettava la domanda, rilevando che “l’accettazione del [OSCURATO:PERSONA] eracondizionata al parere favorevole dell’ASL alla realizzazione dell’originarioprogetto di massima e che le prescrizioni dell’ASL avrebbero incisoprofondamente sulla struttura dell’immobile, che sarebbe risultatoNumero registro generale 20435/2021Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 24240/2026Data pubblicazione 30/07/2026differente per dimensioni, per distribuzione degli spazi, per il percorso diaccesso allo stesso”.Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto dicitazione del 4 dicembre 2015 chiedendo l’accoglimento delle domande daessa proposte.L’appellata si costituiva contestando la fondatezza dell’impugnazione.In data 22 maggio 2020 la Corte di Appello con la sentenza n. 95/2021rigettava l’appello.Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso percassazione, affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] diDesio.Motivi della decisioneCon l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1218, 1223,1321, 1326, 1325, 1355, 1358, 1359, 1362, 1363, 1366, 1372, 1375 c.c.in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.La Corte avrebbe violato l’art. 1326, comma 5°, c.c. non avendo consideratoche l’accettazione non conforme alla proposta doveva considerarsi qualenuova proposta e la precedente proposta del 5 giugno 2009 dovevaconsiderarsi sostituita dalla nuova proposta e non poteva essere valutata aifini della determinazione dell’oggetto della condizione sospensiva, cheandava riferita solo “all’ottenimento dell’autorizzazione all’apertura disportello bancario presso i locali siti a Bologna, via Farini n. 10”, e non giàall’approvazione dell’originario progetto di massima di cui alla originariaproposta.Infatti, secondo la ricostruzione della ricorrente, con e-mail datata 5 giugno2009 la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva a [OSCURATO:SOCIETA]. lacessione del contratto di locazione in essere relativamente ai locali inoggetto sito in Bologna via Farini n. 10, al corrispettivo di euro 300.000,00(trecentomila/00) oltre ad iva come per legge, condizionata espressamenteNumero registro generale 20435/2021Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 24240/2026Data pubblicazione 30/07/2026a: “1) pre-parere dell’Ausl circa il benestare per l’apertura di sportellobancario sul progetto di massima consegnatoci “(da [OSCURATO:PERSONA]).Alla suddetta proposta contrattuale rispondeva con e-mail del 16 giugno2009 il [OSCURATO:SOCIETA]., accettando la proposta comesegue: “facendo seguito alla vostra mail del 5 giugno 2009, siamo con lapresente ad accettare la vostra proposta a riconoscervi un corrispettivo diEuro 300.000,00 + iva, quale rimborso spese dei costi già sostenuti (canonedi locazione, lavori di sgombero e spese per pratiche comunali atteall’ottenimento delle autorizzazioni per l’apertura di uno sportello bancario)alle seguenti condizioni: - “ottenimento delle autorizzazioni comunali (uff.urbanistica privata e ASL) per l’apertura di una filiale di Banca nei locali alpiano terra e primo siti in Bologna via Farini n. 10”.Secondo la ricorrente l’accettazione di [OSCURATO:SOCIETA]del 16 giugno 2009 non era conforme alla proposta di [OSCURATO:SOCIETA]. del 5giugno 2009, e pertanto doveva e deve configurarsi quale nuova propostaai sensi dell’art. 1326, comma 5°, c.c.,Al contrario il giudice dell’appello non avrebbe qualificato quale nuovaproposta la suddetta “accettazione non conforme”.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe invece accettato la nuova proposta (consistentenell’accettazione non conforme) del [OSCURATO:SOCIETA].,con la dichiarazione di volere mantenere ferme le condizioni di cui allacomunicazione del 16 giugno 2009.Sotto altro profilo poiché l’ASL aveva preannunciato che avrebbe concessol’autorizzazione in base alle prescrizioni fornite, avrebbe dovuto provvederea presentare il relativo progetto all’ASL. Sennonché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dellaBrianza, in violazione alla regola di buona fede, in data 28 luglio 2009,adduceva che stante il mancato avveramento di una delle condizionisospensive previste nella scrittura privata 16 giugno 2009, il contrattodoveva ritenersi privo di efficacia.Numero registro generale 20435/2021Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 24240/2026Data pubblicazione 30/07/2026Mael, al contrario, comunicava in data 5 ottobre 2009, che si dovevanoconsiderare avverate entrambe le condizioni, tenuto conto chel’avveramento della condizione consistente nell’ottenimentodell’autorizzazione all’apertura di sportello bancario presso i locali siti aBologna, via Farini n. 10, dipendeva dalla volontà del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e dellaBrianza, che avrebbe potuto presentare o non presentare un progettoconforme alle prescrizioni richieste dall’ASL, dato che la condizione appostaal contratto era riferita espressamente “all’ottenimento dell’autorizzazioneall’apertura di sportello bancario presso i locali siti a Bologna, via Farini n.10”, e non già all’autorizzazione di quello specifico “progetto di massima”.Il motivo è infondato.Nei contratti a formazione progressiva, l'accertamento della conclusionedell'accordo con la conoscenza dell'accettazione da parte del proponente,presupponendo la conformità di questa alla proposta ex art. 1326, commi1 e 5, c.c., impone al giudice di merito d'indagare, anche d'ufficio, sul pianogiuridico prima ancora che su quello di merito, se tra proposta edaccettazione vi sia la concordanza voluta dalla legge (Cass. Sez. 1,20/05/2024, n. 13958, Rv. 671395 - 01).Nel caso di specie la Corte territoriale ha svolto tale indagine sullaconcordanza della accettazione attraverso una interpretazione dei due atti,proposta e accettazione, evidenziando che il differente tenore letterale dellaaccettazione in ordine alle caratteristiche del progetto realizzato dalla bancae consegnato a [OSCURATO:SOCIETA]. doveva ritenersi implicitamente supposto comeelemento essenziale del contratto.Per fare ciò la Corte ha fatto riferimento ai criteri di ermeneutica negoziale,sia riferiti al dato letterale, che al comportamento delle parti, tenendo ancheconto delle risultanze istruttorie conformi alla soluzione adottata dai giudicidi merito.La Corte ha evidenziato che la scrittura del 16.6.2009, con la quale la bancasi impegnava a corrispondere euro 300.000,00 alla Mael e a pagare,Numero registro generale 20435/2021Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 24240/2026Data pubblicazione 30/07/2026comunque, sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il canone di locazione, faceva riferimento allacondizione del subentro della banca nella posizione di conduttricedell’immobile di via Farini 10, con il consenso delle locatrici alla stipula diun rapporto della durata di anni 9 +6 al canone annuo di euro 45.000,00.La seconda condizione riguardava “l’ottenimento delle autorizzazionicomunali (uff. urbanistica privata e ASL) per l’apertura di una filiale dellabanca nei locali al piano terra e primo siti in Bologna – via Farini 10”.La banca aveva sottoscritto tale documento quale accettazione dellaproposta di cui alla mail della Mael del 5.6.2009.In detta mail la condizione sospensiva in questione era definita “pre-pareredell’AUSL circa il benestare per l’apertura di sportello bancario sul progettodi massima consegnatoci”.Quindi, la Corte, sulla base di una ragionevole argomentazione giuridica, haargomentato che per quanto nell’accettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non si facesseriferimento al “progetto di massima” che la banca aveva in precedenzapredisposto e trasmesso alla Mael, l’interesse della banca all’operazione erasubordinato proprio alla possibilità di realizzazione di quel progetto dimassima.Il convincimento si fonda, secondo la Corte, oltre che sulla lettura combinatadei due documenti anche su una serie di ulteriori dati.In primo luogo, dall’espresso richiamo alla suddetta mail del 5.6.2009,richiamata anche nella mail dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale l’ing. Berra,consulente del [OSCURATO:SOCIETA], ne anticipava l’intenzione didare corso all’affare.In secondo luogo, dal comportamento delle parti successivo all’accordo. Èinfatti pacifico che fu proprio quel progetto di massima che venne sottopostoalla ASL il 18.6.2009 da parte del geom. Carletti, tecnico incaricato dallaMael, progetto che non fu approvato avendo la ASL richiesto la realizzazioneal piano terra di un’area scoperta di cortile di mq 40.Numero registro generale 20435/2021Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 24240/2026Data pubblicazione 30/07/2026In terzo luogo, dalla rilevanza delle modifiche imposte dal parere della ASLin termini di estensione del cortile esterno, modifica dell’accesso e minoredisponibilità di locali da organizzare per le attività proprie dell’istituto dicredito.In quarto luogo, dal fatto che con la mail del 19.6.2009 la stessa MAELriconobbe espressamente che, a fronte del parere negativo della ASL,l’accordo così come raggiunto il 16.6.2009 non poteva avere esecuzione. Edinfatti in detta mail la Mael “pregava” la banca di non reperire una diversasede per la filiale, manifestando quindi il desiderio di mantenere in piedil’accordo ma con un canone significativamente inferiore con il consensodella proprietà.Rispetto a tale ricostruzione analitica della effettiva volontà delle parti, laricorrente avrebbe dovuto individuare le norme di ermeneutica negozialeviolate e quindi, non solo fare puntuale riferimento alle regole legalid'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamenteviolati ed ai principi in esse contenuti, ma precisare in qual modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito se ne sarebbe discostato, con l'ulterioreconseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondisull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazionee si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.A prescindere da ciò, l'argomentazione posta a sostegno dell'unico motivodi ricorso è intrinsecamente contraddittoria poiché da un lato tende aqualificare la accettazione non conforme da parte dell'istituto di creditocome una nuova proposta, ma dall'altra non individua specificamente, conle modalità previste dall’art. 366 n. 6 c.p.c., quale sarebbe la successivaaccettazione conforme da parte della odierna ricorrente e, quindi, l'oggettodel successivo e differente accordo.Parte ricorrente si limita a dedurre che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe accettato lanuova proposta (consistente nell’accettazione non conforme) del [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 20435/2021Numero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 24240/2026Data pubblicazione 30/07/2026Desio e della [OSCURATO:SOCIETA]., con la dichiarazione di volere mantenere fermele condizioni di cui alla comunicazione del 16 giugno 2009.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguonola soccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in favore del controricorrente in € 8.500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della CorteSuprema di Cassazione in data 5 maggio 2026.Il PresidenteLina Rubino