CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13023/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A lessi e dall’Avv.22877287/2019Rosario [OSCURATO:PERSONA], i quali chiedono che le comunicazioni dellenotificazioni relative al presente procedimento siano effettRu.aGt.eN p. resso gli11368/2017indirizzi di posta elettronica certificata indicati.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di G. [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e quale mandataria e capogruppodell’[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al1 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026controricorso, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ricevere lecomunicazioni delle notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente-ricorrente incidentale –Comune di Panicale, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato edifeso, giusta procura speciale, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliato, il quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni delpresente procedimento siano effettuate presso il suo indirizzo di postaelettronica certificata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, n. 495/2020,depositata il 5/11/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/4/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio;[OSCURATO:PERSONA]:1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva stipulato contratto di appalto tra ilComune di Panicale e l’ATI formata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di G. Tondinie dalla [OSCURATO:PERSONA], per opere di completamento della residenza peranziani [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di euro 1.760.088,13, a corpo.2. Con atto di citazione del 22/7/2010 il Comune di Panicalechiedeva accertarsi l’inadempimento dell’ATI, con la dichiarazionedella risoluzione del contratto per grave inadempimento diquest’ultima e conseguente condanna dell’[OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni.3. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo, per quelche qui rileva, in via riconvenzionale, la condanna del convenuto a2 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026pagare la somma di euro 200.723,27, come da certificato dei lavoridel 22/7/2009; chiedeva dichiararsi inammissibile la domanda delComune per violazione dell’art. 149 del d.P.R. n. 554 del 1999, intema di accordo bonario.Chiedeva l’accoglimento della domanda di risoluzione delcontratto per colpa del Comune.Deduceva la nullità della clausola penale ex art. 1341 c.c.;chiedeva accertarsi la fondatezza delle riserve e la condanna delComune a pagare la somma di euro 1.040.870,00.4. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendoil rigetto delle domande dell’attore.Chiedeva, inoltre, accertarsi l’obbligo dell’ATI a costituire in suofavore idoneo contro-garanzia reale ex art. 1953, primo comma,numeri 1 e 4, c.c., a garanzia delle obbligazioni di regresso e dirisarcimento del danno derivati all’HDI per la forzataimmobilizzazione a bilancio delle somme necessarie a far fronteall’eventuale pagamento.L’HDI chiedeva anche l’accertamento dell’obbligo di [OSCURATO:SOCIETA]e di Gaia di rivalere la stessa, a semplice richiesta, senza eccezioni,di tutto quanto pagato in caso di condanna.5. Il tribunale, espletata la CTU, per quel che qui rileva,dichiarava inammissibile la domanda di rilievo presentata HDI ex art.1953 c.c.Accertava la legittimità della risoluzione effettuata in viaamministrativa, con la delibera del Comune n. 154 del 24/12/2009,per inadempimento dell’ATI, ex art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999.Dichiarava che il Comune era tenuto al pagamento all’ATI deilavori eseguiti fino alla risoluzione, quantificati al [OSCURATO:PERSONA] in euro200.726,27.3 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026Condannava la [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e quale mandatariadell’ATI, a pagare al Comune, previa compensazione impropria (euro200.723,23+ euro 29.699) la somma di euro 446.401,39, a titolo dipenale da ritardo, per il periodo tra il 24/2/2000 9:24 12 2009, oltreai danni per le maggiori spese.Accertava che l’ATI doveva rivalere, ex art. 1950 c.c., la HDI.Il tribunale accertava che HDI doveva pagare l’intero massimalepari ad euro 136.756,00, e non solo il 25% di tale somma, pari adeuro 34.189,00, non trovando applicazione l’d.lgs. n. 163 del 2006,quale norma entrata in vigore successivamente al contratto.6. Avverso tale sentenza presentava appello principale della HDIdeducendo (R.G. 673/2018):1) trovava applicazione il d.lgs. n. 163del 2006, con riferimento all’art. 113, commi 3,4 e 5, richiamatidall’art. 253, comma 19, dovendosi tenere conto dello svincoloautomatico della garanzia, a seguito dell’avanzamentodell’esecuzione dei lavori, quindi nel limite massimo del 75%dell’iniziale importo;2) la rilevanza della dichiarazione resa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in nome del Comune, che aveva chiesto la somma dieuro 34.189,00, pari al 25% del massimale di polizza;3) l’erroneacompensazione delle spese, essendo stata accolta la domanda diregresso di HDI nei confronti dell’ATI.7. Presentava appello incidentale l’ATI deducendo:1) mancataammissione di nuova CTU; 2) i ritardi nell’esecuzione dei lavorisarebbero dipesi dal direttore dei lavori;3) la domanda del Comuneera improcedibile ex art. 149 d.P.R. n. 554 del 1999, in quanto l’entelocale non aveva risposto alle riserve nei 90 giorni previsti dallalegge;4)…; 5) violazione dell’art. 1460 c.c., in ordine alla cessionedel credito da parte della ATI in favore della banca B PS in data10/8/2009 per la somma di euro 201.723,27, essendo tardivo ilrifiuto del Comune dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 6) natura vessatoria della clausola4 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026penale, in assenza di specifica sottoscrizione;7) pagamento delleriserve per la somma di euro 970.870,00.8. La Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 495/2020,depositata il 5/11/2020, rigettava l’appello di HDI nonché quellodella [OSCURATO:SOCIETA].8.1. Per quel che ancora qui rileva, con riferimento alla garanziadefinitiva, la Corte territoriale rilevava che era effettivamenteapplicabile alla fattispecie l’art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 163 del2006, ma non si era verificata la condizione della «preventivaconsegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o delconcessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogodocumento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenutaesecuzione».8.2. La Corte di merito respingeva anche il secondo motivo diappello di HDI, in quanto la lettera del 7/5/2010 dell’Avvocato DeMatteis, redatta per conto del Comune, rappresentava una merarichiesta in via stragiudiziale di una minore somma alla compagniaassicurativa, senza che però fosse precluso al Comune l’eserciziodell’azione per l’intero.8.3. Veniva dichiarato non fondato anche il terzo motivo diappello di HDI, in quanto la domanda di rilievo dell’assicurazione erastata dichiarata inammissibile dal tribunale, in quanto l’azione di cuiall’art. 1950 c.c. non poteva essere esercitata in una sede, in cui sicontroverteva esclusivamente in ordine alla fondatezza delledomande, proposte dal Comune nei confronti dell’ATI. Né era statadimostrata alcuna difficoltà di esercizio dell’azione di regresso.9. Venivano respinti anche i motivi dell’appello dell’ATI.9.1. Quanto al primo motivo, non era fondata la richiesta di unanuova CTU; non erano fondate le deduzioni del CTP dell’ATI, per ilquale non vi erano vizi nella realizzazione dell’opera, mentre la5 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026responsabilità dei ritardi derivava dalle variazioni al progettooriginario compiute dal Comune.9.2. In ordine al secondo motivo, la Corte distrettuale rilevavache non erano state le varianti progettuali imposte dal Comune adeterminare i ritardi nell’esecuzione dei lavori, trattandosiesclusivamente di inadempimenti dell’ATI, che aveva eseguitol’appalto con ritardi ingiustificati, nonostante le numerose prorogheconcesse.9.3. Era infondato anche il terzo motivo di impugnazione, inordine alla pretesa violazione dell’art. 149 del d.P.R. n. 554 del 1999,e dell’art. 17 del contratto d’appalto, in ordine alla improcedibilitàdella domanda del Comune per omessa formulazione di una propostadi soluzione bonaria.In realtà, la procedura di composizione bonaria rappresentavasolo una condizione di procedibilità temporanea, ai fini dellaproposizione dell’azione giudiziaria, che veniva meno decorso iltermine previsto dalla legge dall’apposizione delle riserve (sicitavano cass. n. 5894 del 1993 e Cass. n. 5274 del 2007).9.4. Era anch’esso infondato, in quanto, in realtà, prima dellacessione del credito, avvenuta il 10/8/2009, già esisteva unpignoramento eseguito in danno dell’appaltatrice da Equitalia il31/7/2009, poi revocato, con atto notificato il 21/8/2009; eradunque giustificato il rifiuto del Comune.[OSCURATO:PERSONA] aveva notificato al Comune unulteriore atto di pignoramento presso terzi nella misura di euro274.611,74, prima dei 15 giorni dall’atto di revoca del primopignoramento.Era dunque intervenuto il tempestivo diniego alla cessione daparte del Comune con atto del 3/9/2009.6 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026Peraltro, l’esito della verifica eventualmente eseguita da Equitaliasensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 per i crediti erariali,sarebbe stato negativo, per la residua pendenza di numeroseprocedure esecutive nei confronti della società appaltatrice.9.5. La clausola penale, poi, quanto al sesto motivo, noncostituiva clausola vessatoria, non trattandosi di rapporti traprofessionista e consumatore.9.6. Il settimo motivo era infondato in conseguenza del rigettodei precedenti motivi di impugnazione.10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso principale percassazione la HDI assicurazioni S.p.A.11. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio equale mandataria dell’ATI, proponendo anche ricorso incidentale edepositando memoria.12. Ha resistito con controricorso il Comune di Panicale,depositando anche memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione principale la HDI deduce«art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione dell’art. 113 deld.lgs. n. 163 del 2006».La Corte d’appello avrebbe errato nel non ravvisare che ilmassimale della polizza si era ridotto nella sua misura massimadell’80%, quindi dalla somma di euro 136.756,00 a quella di euro34.189,00 con violazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006.2. Con il secondo motivo si deduce «art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., travisamento dell’art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006 -violazione degli articoli 12 delle preleggi».La Corte d’appello, pur affermando l’operatività dell’art. 113 deld.lgs. n. 163 del 2006, ha però reputato che l’eccezione fosse «priva7 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026di fattuale sostegno» in quanto la HDI non aveva provato «di averericevuto in consegna il SAL dalla [OSCURATO:SOCIETA] o dal Comune».Ad avviso della ricorrente principale, però, l’elemento dellapreventiva consegna del SAL poteva, al più, rilevare «al finedell’adeguamento del premio di polizza», in quanto conl’avanzamento dei lavori il rischio della società garante si era ridottoin misura pari alla relativa incidenza percentuale; l’onere dellapreventiva consegna non poteva incombere sulla societàassicuratrice «che non essendo parte del contratto di appalto nonpoteva certamente accedere alla contabilità dei lavori e disporre deirelativi documenti».Per la ricorrente, dunque, l’art. 113 del d.lgs. n. 160 del 2006stabiliva che «la riduzione è posta quale effetto direttodell’avanzamento dei lavori, essendo infatti automatica e senzabisogno di preventivo consenso della stazione appaltante». Lapreventiva consegna dei lavori, allora, perseguiva un interessediverso e, soprattutto, non della stazione appaltante, «ma del soloappaltatore».La preventiva consegna del SAL fondava unicamente «il dirittodell’ATI alla riduzione del premio di polizza se ed in quanto fosserotrascorsi 15 giorni dalla sua attività di consegna del SAL» allaassicurazione.La menzione espressa della condizione doveva dunque essereinterpretata come se «si trattasse più semplicemente [di] un modoovvero di un semplice prius logico privo quindi di effettiva giuridicaefficace condizionante».Del resto, tutta la disciplina di settore milita in favore delleimprese che concedono garanzie per la stipulazione degli appaltipubblici (estinzione e/o riduzione della cauzione a seguito del ritardonella ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 5 della legge n. 741 del8 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/20261981; svincolo automatico in percentuali decrescenti della garanziain base all’avanzamento dell’appalto, ex art. 30 della legge n. 109del 1994).Un eventuale ritardo dell’ATI nella consegna della SAL alla HDIavrebbe potuto impedire la riduzione a suo favore del premio dipolizza, ma non avrebbe potuto incidere sulla riduzione delmassimale di polizza, che avveniva in via automatica, attraversol’entità dei lavori eseguiti dall’ATI.Tra l’altro, era pacifico che il SAL n. 8 era stato approvato dalComune con la determina n. 87 del 22/7/2009.La consegna del SAL rilevava esclusivamente in ordine allariduzione del premio di polizza.3. Con il terzo motivo di impugnazione principale si lamenta «art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione art. 345 c.p.c. -violazione dell’art. 115 c.p.c.».In realtà, ad avviso della ricorrente, la controversia tra Comunee HDI era incentrata esclusivamente, nel primo grado di giudizio,sull’applicabilità o meno della riduzione percentuale del massimaledi polizza, a seconda che la fattispecie si ritenesse disciplinatadall’art. 30 della legge n. 109 del 1994 o dall’art. 113 del d.lgs. n.163 del 2006 oppure dagli articoli 101 e 117 del d.P.R. n. 554 del1999.Non vi era stata alcuna doglianza in ordine alla mancata provache il SAL fosse stato preventivamente consegnato all’HDIdall’appaltatrice.Solo in sede d’appello il Comune ha sollevato la questione inordine alla mancata consegna del SAL alla società assicuratrice,introducendo così nel processo «un nuovo tema che imponeva suavolta di verificare quali fossero state le modalità di acquisizione del9 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026VIII SAL da parte di HDI, così sovvertendo i termini sostanziali edistruttori della controversia».La Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile,perché tardiva, tale questione.Tra l’altro, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ricevuto dallasocietà assicuratrice risultava circostanza pacifica e non contestataex art. 115 c.p.c., in quanto nell’atto di citazione, ma anche nelprosieguo del giudizio, il Comune «non aveva mai inteso contestaretale specifica circostanza ma solo che dovessero applicarsidisposizioni diverse».Ed infatti, con due lettere il Comune aveva chiesto l’importominore di euro 34.189,00, pari al 25% del totale garantito.4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. - violazione dell’art. 345 c.p.c. - nullitàdella sentenza – error in procedendo per omessa rilevazione dieccezione nuova».L’eccezione sollevata dal Comune, in ordine alla mancataconsegna del SAL alla HDI, sarebbe nuova e dunque inammissibile.5. Con il quinto motivo di impugnazione si lamenta «nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.».La modalità di acquisizione del [OSCURATO:PERSONA] costituiva una eccezionein senso stretto, e non una semplice difesa, in quanto, essendo ilmassimale automaticamente ridotto per via dell’avanzamento deilavori, certificato dal SAL, «e presumendosi ex art. 2727 c.c. che laHDI lo avesse avuto dall’impresa, un eventuale patto contrarioavrebbe dovuto essere tempestivamente allegato ed opposto dalComune in via di eccezione».Dalla sentenza d’appello non emergerebbe se il rigetto delgravame fosse dipeso dall’accoglimento della tardiva eccezione del10 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026Comune di Panicale oppure da una rilevazione d’ufficio da parte delgiudice.Se così fosse stato la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 112c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto.6. Il primo ed il secondo motivo di impugnazione principale, chevanno affrontati congiuntamente, per strette ragioni di connessione,sono fondati nei termini di cui motivazione, con assorbimento deirestanti.7. La disciplina della garanzia definitiva in materia di appaltipubblici, pur presentando nel corso degli anni talune differenziazioni,tuttavia si muove intorno ad un principio generale, costituito dallosvincolo automatico e progressivo di tale garanzia, in ragionedell’avanzare dell’esecuzione dei lavori.In sostanza, quindi, con l’aumentare della parte di lavori eseguitadall’appaltatrice, si riduce l’importo della garanzia definitiva concessadalla società con riguardo proprio all’effettuazione dei lavori.In tal modo, da un lato, la società assicurativa vede ridursi ilvalore del massimale, a seguito dell’effettuazione dei lavori, edall’altra, la società appaltatrice ha diritto ad una decurtazione delpremio della polizza, proprio in ragione della riduzione del rischio afavore della società assicuratrice.8. L’art. 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994 inserisce losvincolo automatico della garanzia definitiva nella versione in vigoredal 18/8/2002 al 31/12/2003, stabilendo che «la cauzione definitivaè progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di unimporto dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamentolavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importocontrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cuial precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 percento dell’ammontare garantito;[…] Lo svincolo, nei termini e per le11 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare delcommittente, con la sola condizione della preventiva consegnaall’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario,degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originaleo copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predettepercentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo lanormativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi siapplicano anche i contratti in corso».9. Successivamente, il d.lgs. n. 163 del 2006, ha ribadito all’art.113 (Garanzie di esecuzione e coperture assicurative) la medesimadisciplina di svincolo automatico.Si premette, che, ai sensi dell’art. 253, comma 19, del d.lgs. n.163 del 2006, proprio come affermato correttamente dalla Corted’appello, l’art. 113 trova applicazione anche «ai contratti in corso»(«le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 si applicano, quanto aicontratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso»).L’art. 113, comma 3, stabilisce espressamente che «la garanziafideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata amisura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75per cento del iniziare importo garantito. Lo svincolo, nei termini eper l’entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare delcommittente, con la sola condizione della preventiva consegnaall’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario,degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, inoriginale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importogarantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle leeventuali pattuizioni contrari o in deroga. Il mancato svincolo neiquindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della12 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026documentazione analoga costituisce inadempimento del garante neiconfronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata» (ancheart. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 117, comma, 8, d.lgs. n.36/2023).10. L’interpretazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, daparte della Corte d’appello, risulta non corretta, in quanto si soffermaesclusivamente sull’espressione letterale contenuta nella norma,senza tenere conto, però, da un lato, della ambiguità del testo dellanorma e della successiva dicitura «il mancato svincolo nei quindicigiorni dalla consegna degli stati di avanzamento o delladocumentazione analoga costituisce inadempimento del garante neiconfronti dell’impresa per la quale la garanzie prestate» e, dall’altro,della effettiva intenzione del legislatore, anche alla stregua dellacomplessiva normativa di settore, che tiene conto dell’impegnoeconomico della società che presta garanzia per gli appalti pubblici,con riferimento al risultato dell’opera.11. Pertanto, deve applicarsi il principio giurisprudenziale diquesta Corte (Cass., sez. 1, 6/4/2001, n. 5128) per cui nell'ipotesiin cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nellaspecie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaroed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva,l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiariocostituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della"mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possapervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì comeinequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora lalettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresìinfruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario),l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quantoutilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al13 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criteriocomprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo dainterpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispettoall'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cuil'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione siaincompatibile con il sistema normativo, non essendo consentitoall'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delleespressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che taleeffetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la normastessa è intesa (anche Cass., sez. 3, 4/10/2018, n. 24165; Cass.,sez. L, 11/2/2014, n. 3036; Cass., sez. 2, 24/8/2017, n. 20357).12. Nella specie, dunque, risulta evidentemente ambiguo ildisposto di cui all’art. 113, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, nellaparte in cui, da un lato, stabilisce lo svincolo automatico dellagaranzia definitiva, alla stregua dell’avanzamento dei lavori,sottolineando l’automaticità di tale procedura e l’assenza del«benestare del committente», ma, dall’altro, menzionaespressamente la sola «condizione della preventiva consegnaall’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario,degli stati di avanzamento[…] attestanti l’avvenuta esecuzione».L’automatismo non collima in alcun modo con l’esistenza di unacondizione sospensiva, il cui avveramento, peraltro, dipende dallacondotta dell’appaltatore che, non inviando il SAL approvato, imponealla società assicuratrice di mantenere il massimale di polizza, senzaalcuna decurtazione, pur prevedendo la norma lo svincolo«automatico» e senza che rilevi alcuna attività da parte dellastazione appaltante.13. La disposizione va, invece, interpretata, con una esegesiarmonica di sistema, volendo il legislatore tutelare i due soggetti,14 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/202613.1. Da un lato, infatti, - a tutela della [OSCURATO:PERSONA]- proprio per l’avanzamento dei lavori, attestato dai SAL, non sirende più necessario utilizzare il massimale di polizza previstodall’Assicurazione, in relazione alla garanzia dell’esito positivo deilavori, essendo sufficiente una massimale di polizza inferiore, per ilavori residui.13.2. Dall’altro lato, però, il legislatore mira a difendere anchegli interessi dell’appaltatore che, una volta eseguite gran parte delleopere, e ridottosi in automatico il massimale di polizza, a nullarilevando la diversa volontà della stazione appaltante, intendeottenere lo svincolo, almeno parziale, dell’originaria polizza, con unpagamento di premio inferiore rispetto a quello originario, avendoprovveduto all’esecuzione delle opere.13.3. Proprio con riferimento all’interesse dell’appaltatore, vainterpretata la frase collocata al termine del comma 3, dell’art. 133,del d.lgs. n. 163 del 2006, nel senso che il mancato svincolo neiquindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o delladocumentazione analoga costituisce inadempimento del garante neiconfronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.L’appaltatore ha, dunque, interesse a consegnare i SAL,riduzione del massimale di polizza; se, nonostante taleadempimento, la società assicuratrice non ha provveduto allosvincolo parziale della garanzia definitiva e non ha, dunque, ridottoil premio assicurativo, la società appaltatrice, una volta decorsi iquindici giorni dall’avvenuta consegna del SAL alla societàassicuratrice, può pretendere tale riduzione, tant’è che il mancatosvincolo costituisce inadempimento del garante.Solo, in questo modo, è consentito ricostruire l’effettiva ratiodella disciplina relativa alla garanzia definitiva.15 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026Del resto, anche in caso di ultimazione dei lavori e di mancatotempestivo collaudo, il legislatore ha previsto che, decorsi otto mesi,vi è comunque lo svincolo delle garanzie, proprio a presidio dellesocietà assicuratrici in materia di appalti pubblici, ex art. 5 legge del1981 n. 741.14. Tale interpretazione risulta conforme anche alla dottrina chesi è espressa sul punto, affermando che la stazione appaltante, ovenon osservi le scadenze contrattualmente stabilite in ordine allaemissione degli stati di avanzamento, sarà tenuta a rispondere deidanni cagionati all’appaltatore dalla maggiore durata delle quote digaranzia, che altrimenti sarebbero risultate automaticamentesvincolate.Ciò che rileva è, dunque, l’effettuazione dei lavori e l’emissionedei Sal, al fine dello svincolo automatico della garanzia definitiva.La consegna dei Sal, attestanti l’esecuzione dei lavori, rileva adaltri fini, e segnatamente all’interesse dell’appaltatore a conseguirela riduzione del premio di polizza, per lo svincolo parziale di talegaranzia definitiva.14. I restanti motivi del ricorso principale restano assorbiti.15. Con il primo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]deduce «la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia sul primo motivo diappello: violazione di legge (art. 112 c.p.c. - vizio di Ultrapetizione)per avere il giudice a quo qualificato la domanda giudiziale in mododifforme rispetto alle conclusioni della parte attrice ed introdotto exofficio una nuova domanda giudiziale».Per la ricorrente incidentale il giudice avrebbe sostituito ladomanda principale del Comune, tesa alla dichiarazione diintervenuta risoluzione, con una diversa domanda di accertamentodella validità della delibera della giunta comunale, che aveva16 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026proceduto alla risoluzione in via amministrativa,«con ciò - di fatto -omettendo la concreta verifica del (presunto) grave inadempimento,ma semplicemente ratificando l’attività amministrativa posta inessere dalla pubblica amministrazione».La Corte d’appello, a fronte dello specifico motivo diimpugnazione, avrebbe omesso di pronunciare sul punto.2. Il motivo è inammissibile.2.1. In primo luogo, infatti, la ricorrente incidentale avrebbedovuto descrivere, sia pure sommariamente e per stralci, ilcontenuto dell’atto di citazione del Comune, peccando il motivo diautosufficienza, ex art. 366 n. 6 c.p.c., tanto più che ben poteva ilComune, proprio per aver pronunciato in via amministrativa ladichiarazione di risoluzione del contratto, chiedere, anche in sedegiudiziale, la dichiarazione di «avvenuta risoluzione perinadempimento dell’appaltatore del contratto medesimo a far datadal 24/12/2009» (come si legge nel controricorso del Comune, apagina 2).Il 24/12/2009 è proprio la data della delibera comunale n. 154che ha disposto la risoluzione del contratto in via amministrativa.2.2. In secondo luogo, risulta evidente, dal tenore complessivodella motivazione della sentenza d’appello, che il motivo sia statoimplicitamente rigettato, come emerge, del resto, a pagina 5, rigo18, della sentenza della Corte d’appello, che richiama espressamenteil primo motivo d’appello della società («nel proprio atto di appello,la [OSCURATO:PERSONA] ha censurato, nell’ordine, la sentenza impugnataperché affetta da Ultrapetizione»).2.3. In terzo luogo, risulta dalla sentenza di primo grado, cometrascritta, in parte, dalla comune controricorrente che il tribunale siè occupato della questione, affermando che «al di là della formulautilizzata da parte attrice nel presente giudizio non è stata chiesta la17 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026risoluzione del contratto con la pronuncia costitutiva ai sensi degliarticoli 1453 e seguenti c.c. ma, bensì, l’accertamento dellalegittimità della risoluzione in autotutela deliberata dalla p.a.»(pagina 21 del controricorso del Comune).3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 149 del d.P.R. 554/1999dell’art. 17 del contratto di appalto, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., con riferimento a quanto enunciato alle pagine6 e 7 della sentenza gravata: inammissibilità e/o improcedibilità delladomanda avversaria, in relazione al mancato espletamento dellaprocedura di accordo bonario».Per la ricorrente incidentale, la stazione appaltante avrebbeviolato la disciplina dettata in materia di risoluzione stragiudizialedelle controversie con accordo bonario, di cui all’art. 149 del d.P.R.554 del 1999.In particolare, il RUP avrebbe inviato alla [OSCURATO:SOCIETA] una missiva,avente ad oggetto «controdeduzioni del Direttore dei Lavori», inordine alle «riserve iscritte nel registro e esplicitate dall’impresa indata [OSCURATO:DATA_NASCITA]».Il RUP, in quella sede, avrebbe preannunciato di valutare «neitermini previsti dalla legge (90 giorni dalla data di apposizionedell’ultima riserva) […] l’ammissibilità e l’accettazione o meno delledomande formulate dall’impresa».A tale missiva, però, non avrebbe fatto seguito alcunprovvedimento della stazione appaltante.Il RUP avrebbe dovuto esprimere il proprio parere in ordine allafondatezza delle riserve espresse dall’impresa nel termine di 90giorni; avrebbe dovuto, poi, sentire l’appaltatore al riguardo eformulare alla stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.18 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026A quel punto la stazione appaltante avrebbe dovutosollecitamente comunicare all’appaltatore e al RUP le propriedeterminazioni, onde consentire all’appaltatrice di aderirvi o meno.Per la Corte d’appello, però, la disciplina di cui all’art. 149 citato«non era attuabile, perché essa è prevista soltanto quando nel corsodei lavori, l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili delle riserveo, al più tardi, al ricevimento da parte del RUP del certificato dicollaudo o di regolare esecuzione», finestra temporale ormai esauritaal momento dell’iscrizione delle riserve da parte della [OSCURATO:SOCIETA].Per la ricorrente incidentale, però, la disciplina doveva essereindividuata nel contratto d’appalto che, a differenza della fontelegislativa, «non contiene siffatte limitazioni temporali e, come lexspecialis, dovrà prevalere su contenuto normativo generale, nellaparte - come questa -derogabile dalle parti».Non prevedendo nulla in proposito il contratto, non si sarebbeverificata alcuna decadenza carico della [OSCURATO:SOCIETA] e «la procedura diaccordo bonario» sarebbe «condizione di procedibilità per l’azionegiudiziale».4. Il motivo è infondato.La motivazione della Corte d’appello sul punto risulta di doppiolivello; da un lato, infatti, conferma la decisione del tribunale per cuila procedura di composizione bonaria rappresenta una condizione diprocedibilità solo temporanea, ai fini della proposizione dell’azionegiudiziaria, che viene meno decorso il termine previsto dalla leggedall’apposizione delle riserve; dall’altro, poi, ha affermato che ladisciplina di cui all’art. 149 del d.P.R. n. 554 del 1999 non eralavori, l’appaltatore abbia iscritto negli atti contabili delle riserve o,più tardi, al ricevimento da parte del RUP del certificato di collaudoo di regolare esecuzione, mentre nella specie «il committente aveva19 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026già intimato la risoluzione in danno del contratto (ciò che è avvenutoil 24 dicembre 2009)».4.1. Pertanto, essendosi verificata la risoluzione del contratto invia amministrativa, risultava del tutto superflua la disciplina chedelinea il procedimento di accordo bonario sulle riserve.Al momento della pronuncia della risoluzione amministrativa del24/12/2009, non vi era stata ancora iscrizione delle riserve, taleapposizione essendo intervenuta solo il 12/5/2010.4.2. Va, peraltro, confermato che il mancato esperimento delprocedimento di accordo bonario comporta una improcedibilità solotemporanea della domanda, non ostacolando lo svolgimento delprocedimento arbitrale e dell’emissione del lodo, così come il giudizioordinario di cognizione (Cass., sez. 1, 7/3/2007, n. 5274; Cass., sez.1, 22/5/1993, n. 5794).5.Con il terzo motivo di impugnazione incidentale si deduce la«violazione e/o falsa applicazione degli articoli 48-bis d.P.R.602/1973 e 1460 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., con riferimento a quanto dedotto nelle pagine 7 e 8 dellasentenza gravata: illegittima sospensione del pagamento dell’8º SALda parte del Comune di Panicale e conseguente legittima eccezionedi inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] e dell’ATI».La sentenza d’appello avrebbe errato nel ritenere legittimo «ilcontegno mantenuto dal Comune di Panicale», il quale, pur inpresenza di un credito certificato nei confronti della appaltatrice e diuna regolare cessione dello stesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] diSpoleto, notificata a mezzo UNEP, ha sospeso il pagamento perragioni meramente prudenziali.La ricorrente incidentale ha notificato al Comune l’atto dicessione del credito in data 10/8/2009. Solo in data 24/8/2009 il20 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026Comune avrebbe ricevuto un atto di pignoramento di crediti da partedi Equitalia.Non avendo effettuato il dovuto pagamento, la [OSCURATO:SOCIETA] nonpoteva pretendere l’esecuzione del residuo 5% delle operecommissionate.La ricorrente incidentale menziona un primo pignoramento daparte di Equitalia che, a suo dire, «si appalesa del tutto illegittimo edarbitrario sin dall’origine, stante l’intervenuta istanza di rateazioneperfezionata dalla società»; tant’è che tale pignoramento era statorevocato dalla stessa Equitalia in data 24/8/2009.Ad avviso della ricorrente incidentale, quindi tale primopignoramento non avrebbe potuto consentire al Comune lasospensione del pagamento del credito.Allo stesso modo, il secondo pignoramento notificato da Equitaliaal Comune il 24/8/2009 non avrebbe consentito la sospensione.Sarebbe stato violato da parte del Comune anche il procedimentodi cui all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.Il Comune, avrebbe chiesto in data 24/7/2009, quindi un meseprima rispetto alla scadenza del pagamento (23/8/2009) unainformativa ex art. 48-bis citato.Al contrario, tale verifica poteva essere effettuata solo a ridossodel mandato di pagamento, in base alla circolare interpretativa n. 29protocollo 98151 del Ministero delle Finanze in data 8/10/2009.Il Comune, invece, avrebbe dovuto effettuare la verifica almomento della notifica della cessione del credito, quindi le10/8/2009. Ma a tale data la posizione della [OSCURATO:SOCIETA] «sarebberisultata regolare».In ogni caso, il rifiuto della cessione del credito era avvenutol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a distanza di 29 giorni, oltre il termine di 15 giorniprevisto dall’art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999.21 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/20266. Il motivo è inammissibile.In realtà, la ricorrente incidentale chiede una nuova e diversavalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente esaminati inmodo analitico dalla Corte d’appello, non consentita in questa sede.Risulta pacificamente agli atti che Equitalia ha effettuato unprimo pignoramento presso terzi nei confronti del Comune il31/7/2009 per euro 100.794,43 (pagina 25 del controricorso delComune) e che - come ammette la stessa ricorrente incidentale -ilComune, apprestandosi a pagare il [OSCURATO:PERSONA], aveva proceduto ad unaverifica ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 neiconfronti della società appaltatrice, procedendo quindi ad unasospensione del pagamento.La cessione del credito è stata notificata il 10/8/2009, quandogià pendeva il primo pignoramento di Equitalia del 31/7/2009.La revoca del primo pignoramento è avvenuta solo in data24/8/2009 - come riferisce la ricorrente incidentale -, sicché ilComune ha rispettato il termine di 15 giorni per il rifiuto dellacessione; anche a voler considerare l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il rifiuto, i 15giorni non sono decorsi a partire dal 24/8/2009.7. Con il quarto motivo di impugnazione incidentale, rubricato 3-B, a pagina 13 del ricorso per cassazione, si deduce la «nullità dellasentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., peromessa pronuncia circa la dedotta violazione e/o falsa applicazionedell’art. 72 del d.P.R. n. 602/1973 e 1460 c.c.».Per la ricorrente incidentale, a seguito dell’ordine di pagamentoex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, da parte di Equitalia, ilpignoramento avrebbe perso efficacia, essendo decorso il terminemassimo ex art. 497 c.p.c. per l’avvio dell’azione esecutiva nelleforme del codice di procedura civile, ai sensi dell’art. 72 delmedesimo d.P.R.22 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026Pertanto, a seguito della perdita di efficacia della procedura, laTondini aveva inviato ulteriore diffida al Comune di Panicaleall’immediato versamento delle somme in favore del creditoreoriginario o della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto.Vi sarebbe stato inadempimento del Comune di Panicale alleproprie obbligazioni contrattuali.8. Il motivo è infondato.È evidente che dalla motivazione della sentenza della Corted’appello, tale motivo sia stato implicitamente rigettato.Tra l’altro, anche ove insussistenti i presupposti di cui all’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 – ad avviso della Corte di appello - ildebito tributario risultava comunque dalla certificazione ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973.9. Con il quinto motivo di impugnazione incidentale, rubricatosub 4, a pagina 14 del ricorso per cassazione ci si duole della«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e falsaapplicazione della regola di sistema sulla ripartizione dell’onere dellaprova».La Corte d’appello avrebbe violato la regola di ripartizionedell’onere della prova, sicché la CTU avrebbe assunto la funzione disurrettizio (unico ed irrituale) elemento di prova a favore delcomune.Per la ricorrente incidentale la Corte d’appello avrebbe chiesto alCTU di esprimersi «sulla esistenza di vizi e difetti imputabiliall’impresa, ma in realtà detti vizi e difetti vengono desunti in modopedissequo e non autorizzato dalla relazione tecnica del 5/5/2010 afirma del Progettista e del Responsabile degli atti amministrativi».23 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026Il CTU, dunque, non avrebbe espresso alcuna autonomavalutazione, ma si sarebbe «appiattito sul contenuto di atti di partea formazione unilaterale senza contraddittorio».10. Il motivo è inammissibile.Si tratta, evidentemente, di una nuova richiesta di valutazionedegli elementi istruttori, non consentita in questa sede.Del resto, anche la decisione in ordine alla chiesta rinnovazionedella CTU costituisce atto discrezionale del giudice di merito.11. Con il sesto motivo di impugnazione incidentale, rubricatosub 5 a pagina 16 del ricorso per cassazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione degli articoli 1341 e 1384 c.c., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».La clausola penale, di natura vessatoria, che necessitava diun’approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., non poteva essereapplicata, per il ritardo nell’esecuzione delle opere, in quanto ilcontratto d’appalto iniziale e il progetto esecutivo iniziale erano statimodificati.Ciò sarebbe dipeso dalle «innumerevoli vicende negoziali».Esisterebbe la prova della strumentale tardività con cui il Comuneera divenuto alla tardiva approvazione della prima variante.Inoltre, la proroga concessa dal Comune con la determinazionedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non aveva accolto le legittime istanze di un maggioreperiodo di proroga pervenute dall’appaltatrice.Le lavorazioni sarebbero state legittimamente interrottedall’appaltatrice il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in conseguenza dell’inadempimentodella PA rispetto all’obbligo di pagare il [OSCURATO:PERSONA].Il giudice avrebbe potuto disporre d’ufficio la riduzione dellapenale ex art. 1384 c.c.12. Il motivo è inammissibile.24 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026In sostanza, pur adombrando una violazione di legge, in realtàla ricorrente incidentale chiede una nuova valutazione degli elementiistruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d’appello e nonconsentita in questa sede.La Corte d’appello, con pieno giudizio meritale, ha ritenuto chenon era «intervenuta alcuna novazione rispetto al contrattooriginario, per l’inesistenza di variazioni essenziali al contrattod’appalto, né rileva, sul punto, l’eventuale insufficienza delleproroghe, stabilite dalle parti rispetto al primo termine contrattuale(lo slittamento del termine appare del tutto congruo in rapportoall’entità dei lavori affidati in appalto)».Il mancato esercizio del potere di riduzione della clausola penaleda parte del giudice costituisce una scelta discrezionale, nonsindacabile in questa sede.13. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, conrinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie i motivi primo e secondo di ricorso principale; dichiaraassorbiti i restanti; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenzaimpugnata in ordine motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello diPerugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.Il Presidente25 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 12091/2021Numero sezionale 1836/2026Numero di raccolta generale 13023/2026Data pubblicazione 06/05/2026Mauro Di Marzio26 RG n. 1091/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio