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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01709/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ? [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo relativo alla omessa valutazione del motivo di appello sulla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato oltre che generico, atteso che nella motivazione della sentenza impugnata viene fatto espresso riferimento alla pericolosità dell'imputato, posta a fondamento della recidiva, per cui deve valutarsi implicita anche la motivazione sulle ragioni del diniego della pena sospesa e della conseguenziale revoca del beneficio disposto con la precedente condanna, atteso che la concessione del beneficio per una seconda volta presuppone comunque una valutazione di prognosi favorevole che è stata esclusa per le stesse ragioni poste a fondamento della recidiva e che il ricorrente neppure ha censurato con rilievi puntuali ; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ? [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il motivo relativo alla omessa valutazione del motivo di appello sulla disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato oltre che generico, atteso che nella motivazione della sentenza impugnata viene fatto espresso riferimento alla pericolosità dell'imputato, posta a fondamento della recidiva, per cui deve valutarsi implicita anche la motivazione sulle ragioni del diniego della pena sospesa e della conseguenziale revoca del beneficio disposto con la precedente condanna, atteso che la concessione del beneficio per una seconda volta presuppone comunque una valutazione di prognosi favorevole che è stata esclusa per le stesse ragioni poste a fondamento della recidiva e che il ricorrente neppure ha censurato con rilievi puntuali ; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 01709/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris