CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20057/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la Corte del merito, giudicando in sede di rinvio, ha colmato i vizi rilevati dalla sentenza rescindente e, senza incorrere in erronee interpretazioni in punto di diritto e manifeste in congruenze logiche né in una travisata lettura del dato probatorio acquisito, ha ritenuto coerentemente e correttamente non assorbita nei fatti di cui al capo A), la tentata estorsione descritta al capo b) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MIhral /i U2026 Funti rio [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA]