CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23919/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bari ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame, presentato personalmente dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Deve, infatti, ribadirsi che in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, e sta a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione presentata a un ufficio diverso sia dichiarata inammissibile per tardività, perché, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante affinché il ricorso risulti tempestivo è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo - salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, deo. 2021, Bottari, Rv. 280167; Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022, Drewes, Rv. 282922; Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, Maniero, Rv. 278776). 2. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Obocereanu, Rv. 272014). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende Così dec