CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art 62 bis cod. pen., nonché sulla particolare tenuità del fatto. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la sentenza rileva come la personalità del ricorrente non consente un riconoscimento delle generiche, in quanto gravato da numerosi precedenti nell'assenza di elementi positivi. Per la particolare tenuità del fatto la valutazione complessiva della condotta del ricorrente (anche relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) è stata ritenuta grave, reiterata e significativa di una possibile ricaduta nel reato; inoltre, la quantità di sostanza detenuta non poteva considerarsi minima (nove dosi di eroina) anche in relazione alle modalità della condotta. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec