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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38285/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati, congrui, riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

In realtà, il ricorso consta di poche righe nelle quali ci si richiama ai motivi d'appello senza neppure enunciarli, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ciò evidenziando un difetto di specificità, che chiaramente conduce alla sua inammissibilità, poiché da tempo è stato chiarito che le censure che la Corte di Cassazione è chiamata ad esaminare devono concernere specificamente il provvedimento impugnato con il ricorso e consentire immediatamente l'individuazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle stesse censure, che, altrimenti, si concre:ano in formule vaghe ed indeterminate (cfr., tra le più risalenti, Sez. 1, n. 11269 del 14/3/1988, Schillirò, Rv. 179761).

Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati, congrui, riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. In realtà, il ricorso consta di poche righe nelle quali ci si richiama ai motivi d'appello senza neppure enunciarli, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con ciò evidenziando un difetto di specificità, che chiaramente conduce alla sua inammissibilità, poiché da tempo è stato chiarito che le censure che la Corte di Cassazione è chiamata ad esaminare devono concernere specificamente il provvedimento impugnato con il ricorso e consentire immediatamente l'individuazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle stesse censure, che, altrimenti, si concre:ano in formule vaghe ed indeterminate (cfr., tra le più risalenti, Sez. 1, n. 11269 del 14/3/1988, Schillirò, Rv. 179761). Da ultimo, le Sezioni Unite hanno chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settem
Sentenza Cassazione n. 38285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris