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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 08820/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge in riferimento agli artt. 157 e 648, secondo comma, cod. pen., propone censure in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Non solo il ricorrente muove dalla premessa erronea che la fattispecie prevista dall'art 648, secondo comma, cod. pen. abbia la natura giuridica di reato autonomo anziché di circostanza attenuante, ma pretende che il giudice dell'esecuzione possa rimediare all'omessa declaratoria di prescrizione da parte del giudice della cognizione, risultato che, invece, può essere ottenuto solo nella fase di cognizione attraverso l'impugnazione ella sentenza, ostandovi in fase esecutiva la formazione del giudicato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del l'a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo, per violazione di legge in riferimento agli artt. 157 e 648, secondo comma, cod. pen., propone censure in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Non solo il ricorrente muove dalla premessa erronea che la fattispecie prevista dall'art 648, secondo comma, cod. pen. abbia la natura giuridica di reato autonomo anziché di circostanza attenuante, ma pretende che il giudice dell'esecuzione possa rimediare all'omessa declaratoria di prescrizione da parte del giudice della cognizione, risultato che, invece, può essere ottenuto solo nella fase di cognizione attraverso l'impugnazione ella sentenza, ostandovi in fase esecutiva la formazione del giudicato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del l'a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 08820/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris