CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa, quanto alla configurabilità del delitto di truffa è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4), dovendo considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la doglianza sul riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata contestata, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con l'orientamento recentemente espresso dalla Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione (si veda, nella specie, pag. 5), senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2323, Rv. 284878 - 01); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato alla luce del dato normativo che preclude l'applicazione della causa di non punibilità in difetto del requisito della non abitualità della condotta, dal momento che l'imputato aveva commesso più reati della stessa indole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de