CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 30013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 8/03/2022, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di NAPOLI in data 8/02/2021, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato PELUSO Gennaro a pena di giustizia per í reati, unificati per continuazione, di concorso in estorsione aggravata, consumata e tentata, commessi a POZZUOLI dall'agosto al novembre 2019, con la recidiva. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, riconosceva le attenuanti generiche, valutandole equivalenti alla aggravante, escludeva la recidiva e rideterminava la pena, riducendola. PELUSO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e censura che al riconoscimento delle attenuanti generiche abbia corrisposto soltanto la riduzione di un terzo della pena base, ma non anche analoga riduzione del segmento di pena incrementato a titolo di continuazione che invece, per lo meno quanto alla sanzione detentiva, è rimasto invariato rispetto al giudizio di primo grado. 2. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che il ricorso è inammissibile perché, come da condivisibile orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge". Con specifico riferimento all'aumento per continuazione (cf. Sez. 5 sentenza n. 7333 del 13/11/2018 dep. 18/02/2019 Rv. 275234 imputato [OSCURATO:PERSONA]), l'orientamento condiviso di questa S.C. è nel senso che "il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata". Anche quando era in vigore l'istituto del c.d. patteggiamento della pena in appello ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., abrogato con decreto legge n. 92/2008, convertito nella L. 125/2008, le Sez. Un. avevano statuito che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). 3. Il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (cfr. Sez. U, ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715); cf. in tal senso Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275234-01 per cui in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cf. anche Sez. 3 sentenza n. 19983 del 09/06/2020 dep. 03/07/2020 Rv. 279504 imputato [OSCURATO:PERSONA]). La pena inflitta all'imputato con il dispositivo è corretta, perché è quella concordata tra le parti, ed è anche quella riportata al foglio 4 della sentenza. È sulla pena oggetto dell'accordo che il controllo sulla legalità è stato effettuato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del