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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 41545/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 09/12/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 15/09/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano, in relazione al reato di ricettazione di un assegno a lui ascritto.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, con specifico riferimento all'incidenza, sull'elemento soggettivo del reato, del rilascio di una ricevuta con dichiarazione liberatoria pretesa dal ricettore dell'assegno.

Il ricorso è inammissibile.

Deve qui essere richiamato il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono declucibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine al possesso del titolo di provenienza furtiva in capo al ricorrente: assenza che non può in alcun modo ritenersi sminuita dal successivo rilascio della dichiarazione al benzinaio, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] ha riempito di proprio pugno, in presenza del proprio interlocutore, l'assegno utilizzato per il pagamento, e non ha offerto dinanzi ai giudici di merito (né, tanto meno, in questa sede) alcuna ragionevole giustificazione in ordine alla propria disponibilità di un titolo in bianco di provenienza furtiva.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e )Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 09/12/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Foggia, in data 15/09/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano, in relazione al reato di ricettazione di un assegno a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, con specifico riferimento all'incidenza, sull'elemento soggettivo del reato, del rilascio di una ricevuta con dichiarazione liberatoria pretesa dal ricettore dell'assegno. Il ricorso è inammissibile. Deve qui essere richiamato il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono declucibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il primo motivo di ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine al possesso del titolo di provenienza furtiva in capo al ricorrente: assenza che non può in alcun modo ritenersi sminuita dal successivo rilascio della dichiarazione al benzinaio, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] ha riempito di proprio pugno, in presenza del proprio interlocutore, l'assegno utilizzato per il pagamento, e non ha offerto dinanzi ai giudici di merito (né, tanto meno, in questa sede) alcuna ragionevole giustificazione in ordine alla propria disponibilità di un titolo in bianco di provenienza furtiva. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] e )Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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