CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19 aprile 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; nel procedimento penale promosso nei confronti di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 aprile 1970 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1961 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 marzo 1983 visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che con il ricorso in esame, interposto avverso l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano descritta in epigrafe, si censura la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in relazione all'art. 372 cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, per più concorrenti ragioni e, in particolare, perché proposto avverso un provvedimento che non è possibile impugnare in cassazione, essendo per contro esclusivamente reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., peraltro al solo verificarsi delle ipotesi di nullità sancite dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., nel caso neppure evocate, così da impedire a monte ogni ipotesi di conversione dell'impugnazione, ulteriormente preclusa, del resto, dal difetto di legittimazione del ricorrente che, quale soggetto che ha proposto la denunzia in relazione al reato di falsa testimonianza oggetto del procedimento che occupa, non è persona offesa dal reato (posizione riservata unicamente allo Stato alla luce dell'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in questione) ma mero danneggiato dalla asserita condotta illecita, in quanto tale non legittimato a proporre opposizione ex art. 409 cod. proc. pen. nè reclamo ex art. 410-bis stesso codice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, cui seguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. nei termini precisati dal dispositivo P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore (III Pre