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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08976/2026

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resentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –Numero registro generale 22819/2023Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 8976/2026Data pubblicazione 09/04/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE– intimata –avverso la sentenza n. 3150/2023 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 4/4/2023udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro1. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Messina l’avviso di accertamento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva determinato a suo carico maggiori imponibili ai finiIrap e Iva per l’anno d’imposta 2006, chiedendo il pagamento deitributi conseguentemente dovuti.

L’accertamento si fondava sul rilievodi maggiori ricavi non fatturati, conseguiti dalla società contribuente inrelazione a prestazioni di servizi da essa svolte nell’ambito di uncontratto di permuta.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso, ritenendo che ilcontestato contratto fosse stato correttamente qualificato dall’Ufficiocome permuta, prevedendo esso, a carico della società, le attività dicoltivazione e manutenzione di terreni nonché di raccolta di olive dacedere ai proprietari dei fondi, e, a carico di questi ultimi, la cessionealla società dei frutti pendenti di terreni coltivati ad agrumeto enoccioleto, frutti che nell’anno d’imposta interessato dall’avviso diaccertamento impugnato erano effettivamente venuti ad esistenza.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello della contribuente, respinse il gravame,confermando la suddetta qualificazione del contratto.Numero registro generale 22819/2023Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 8976/2026Data pubblicazione 09/04/20264. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi e ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.5. – L’Agenzia delle entrate non si è costituita nel presente giudiziodi Legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, senza indicazione diuno specifico paradigma normativo, la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1571 e 1615 c.c. nonché della legge n. 203 del 1982 poichéla sentenza impugnata ha erroneamente ricondotto l’operazionenegoziale per cui è controversia nello schema della permuta, conconseguente autonoma tassazione delle reciproche prestazioni, quandoinvece si trattava di un contratto di affitto di fondo rustico.

La ricorrentelamenta, inoltre, che in ordine alla qualificazione giuridicadell’operazione la CTR ha reso una motivazione illogica.2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, senza indicazionedi uno specifico paradigma normativo, la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 3, 10, 11 e 14 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenzaimpugnata non ha considerato che nel caso di specie non sussistevanoi presupposti oggettivo e soggettivo dell’Iva, e ciò sia perché il negoziooggetto dell’accertamento era un affitto di terreno agricolo, come talecostituente operazione esente dall’imposta ai sensi dell’art. 10, n. 8,d.P.R. n. 633 del 1972, sia perché le parti contraenti erano imprenditoriagricoli e non già imprenditori commerciali.3. – A prescindere dall’esame dei singoli motivi si rileva, tuttavia,che il ricorso è inammissibile siccome tardivo.La sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata il 4 aprile2023.

Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazioneNumero registro generale 22819/2023Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 8976/2026Data pubblicazione 09/04/2026di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. scadeva, dunque, considerata anche lacd. sospensione feriale dei termini di trentuno giorni quale previstadall’art. 1 legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall’art.16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, il 5 novembre 2023, scadenzaprorogata, ex art. 155, comma 3, c.p.c., al 6 novembre 2023.

Consideratatale scadenza, non può nella specie trovare applicazione la sospensione diundici mesi dei termini di impugnazione quale prevista dall’art. 1, comma199, legge n. 197 del 2022 perché quella sospensione riguarda i terminidi impugnazione che scadono tra la data di entrata in vigore della legge eil 31 ottobre 2023.Dal momento che il ricorso per cassazione è stato notificatotelematicamente, come risulta dalla ricevuta di accettazione ad essoallegata, l’8 novembre 2023, l’impugnazione è tardiva.Non può condurre a diversa conclusione la circostanza rappresentatadalla ricorrente – e peraltro neppure provata – secondo cui la sentenzad’appello, sebbene depositata il 4 aprile 2023, sarebbe stata comunicatasolo il 12 aprile 2023.

Trattasi, invero, di circostanza inidonea a spostarein avanti il dies a quo del termine per impugnare.Ai sensi del secondo comma dell’art. 37 del d.

Lgs. n. 546 del 1992,la comunicazione del dispositivo della sentenza pubblicata mediantedeposito della stessa, nel testo integrale originale, nella segreteria dellacorte di giustizia tributaria, è un preciso obbligo del personale disegreteria, come risulta dall’uso dell’indicativo performativo («ècomunicato») in luogo della locuzione verbale «deve essere comunicato».Tuttavia, l’omissione di tale adempimento non comporta alcun riflessosulla decorrenza del termine lungo per impugnare.

Come già affermato daquesta Corte, la parte costituita, infatti, ha l’onere di attivarsi per verificarese siano state compiute attività processuali a sua insaputa, e tra questeNumero registro generale 22819/2023Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 8976/2026Data pubblicazione 09/04/2026decorrere in ogni caso il termine lungo per impugnare (Cass. n.36369/2023; v. anche Cass. n. 3057/2025).4. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, mentrenessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità, stante l’assenza di attivitàdifensiva dell’intimata.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –Numero registro generale 22819/2023Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 8976/2026Data pubblicazione 09/04/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE– intimata –avverso la sentenza n. 3150/2023 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 4/4/2023udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro1. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Messina l’avviso di accertamento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva determinato a suo carico maggiori imponibili ai finiIrap e Iva per l’anno d’imposta 2006, chiedendo il pagamento deitributi conseguentemente dovuti. L’accertamento si fondava sul rilievodi maggiori ricavi non fatturati, conseguiti dalla società contribuente inrelazione a prestazioni di servizi da essa svolte nell’ambito di uncontratto di permuta.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso, ritenendo che ilcontestato contratto fosse stato correttamente qualificato dall’Ufficiocome permuta, prevedendo esso, a carico della società, le attività dicoltivazione e manutenzione di terreni nonché di raccolta di olive dacedere ai proprietari dei fondi, e, a carico di questi ultimi, la cessionealla società dei frutti pendenti di terreni coltivati ad agrumeto enoccioleto, frutti che nell’anno d’imposta interessato dall’avviso diaccertamento impugnato erano effettivamente venuti ad esistenza.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,investita dell’appello della contribuente, respinse il gravame,confermando la suddetta qualificazione del contratto.Numero registro generale 22819/2023Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 8976/2026Data pubblicazione 09/04/20264. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi e ulteriormente illustratoda memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.5. – L’Agenzia delle entrate non si è costituita nel presente giudiziodi Legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, senza indicazione diuno specifico paradigma normativo, la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1571 e 1615 c.c. nonché della legge n. 203 del 1982 poichéla sentenza impugnata ha erroneamente ricondotto l’operazionenegoziale per cui è controversia nello schema della permuta, conconseguente autonoma tassazione delle reciproche prestazioni, quandoinvece si trattava di un contratto di affitto di fondo rustico. La ricorrentelamenta, inoltre, che in ordine alla qualificazione giuridicadell’operazione la CTR ha reso una motivazione illogica.2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, senza indicazionedi uno specifico paradigma normativo, la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 3, 10, 11 e 14 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenzaimpugnata non ha considerato che nel caso di specie non sussistevanoi presupposti oggettivo e soggettivo dell’Iva, e ciò sia perché il negoziooggetto dell’accertamento era un affitto di terreno agricolo, come talecostituente operazione esente dall’imposta ai sensi dell’art. 10, n. 8,d.P.R. n. 633 del 1972, sia perché le parti contraenti erano imprenditoriagricoli e non già imprenditori commerciali.3. – A prescindere dall’esame dei singoli motivi si rileva, tuttavia,che il ricorso è inammissibile siccome tardivo.La sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata il 4 aprile2023. Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazioneNumero registro generale 22819/2023Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 8976/2026Data pubblicazione 09/04/2026di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c. scadeva, dunque, considerata anche lacd. sospensione feriale dei termini di trentuno giorni quale previstadall’art. 1 legge n. 742 del 1969, nel testo novellato, da ultimo, dall’art.16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, il 5 novembre 2023, scadenzaprorogata, ex art. 155, comma 3, c.p.c., al 6 novembre 2023. Consideratatale scadenza, non può nella specie trovare applicazione la sospensione diundici mesi dei termini di impugnazione quale prevista dall’art. 1, comma199, legge n. 197 del 2022 perché quella sospensione riguarda i terminidi impugnazione che scadono tra la data di entrata in vigore della legge eil 31 ottobre 2023.Dal momento che il ricorso per cassazione è stato notificatotelematicamente, come risulta dalla ricevuta di accettazione ad essoallegata, l’8 novembre 2023, l’impugnazione è tardiva.Non può condurre a diversa conclusione la circostanza rappresentatadalla ricorrente – e peraltro neppure provata – secondo cui la sentenzad’appello, sebbene depositata il 4 aprile 2023, sarebbe stata comunicatasolo il 12 aprile 2023. Trattasi, invero, di circostanza inidonea a spostarein avanti il dies a quo del termine per impugnare.Ai sensi del secondo comma dell’art. 37 del d. Lgs. n. 546 del 1992,la comunicazione del dispositivo della sentenza pubblicata mediantedeposito della stessa, nel testo integrale originale, nella segreteria dellacorte di giustizia tributaria, è un preciso obbligo del personale disegreteria, come risulta dall’uso dell’indicativo performativo («ècomunicato») in luogo della locuzione verbale «deve essere comunicato».Tuttavia, l’omissione di tale adempimento non comporta alcun riflessosulla decorrenza del termine lungo per impugnare. Come già affermato daquesta Corte, la parte costituita, infatti, ha l’onere di attivarsi per verificarese siano state compiute attività processuali a sua insaputa, e tra questeNumero registro generale 22819/2023Numero sezionale 2920/2026Numero di raccolta generale 8976/2026Data pubblicazione 09/04/2026decorrere in ogni caso il termine lungo per impugnare (Cass. n.36369/2023; v. anche Cass. n. 3057/2025).4. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, mentrenessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle speseprocessuali del presente giudizio di legittimità, stante l’assenza di attivitàdifensiva dell’intimata. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio
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