CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di LAMEZIA TERMEdato avviso alle a i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. del giorno 12 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed C 12.000,00 di multa, avendola ritenuta colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la prevenuta affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla circostanza che nei confronti del correo era stata emessa sentenza di condanna per la violazione dell'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 e non già per la violazione del comma 1 del citato art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 come nel suo caso. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato; osserva la Corte che non sussiste alcuna circostanza che escluda, in linea di principio, che la medesima condotta contestata a più soggetti sia per uno ritenuta rientrare nell'ambito del comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 perché ad esempio del tutto occasionale, e per altro soggetto, invece, esulante rispetto a tale qualificazione in quanto inserita in più articolata attività delittuosa; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia Proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma