CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 35929/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20198/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39S21 B180W), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Flaminia n. 362, ha eletto domicilio; PILIEGO Vincenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44B21 B180P), elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 362, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di separate procure in calce al ricorso e alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11 ottobre 2022; nonché VERDESCA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36E47 E506B), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E71 A662T), [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62T25 A662F) e [OSCURATO:PERSONA] Fabio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67E11 A662J), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 32B24 F262O), deceduto il 1° maggio 2021, elettivamente domiciliati in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo Vendita – Preliminare – Inadempimento – Termine essenziale R.G.N. 20198/18 Cron. Rep. C.C.21/10/2022 studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e nomina di nuovo difensore depositata in data 11 ottobre 2022; SASSO Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 41C09 G187D) e [OSCURATO:PERSONA] Nicola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37D02 F262U), elettivamente domiciliati in Roma, via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di separate procure in calce al ricorso e alla memoria di costituzione e nomina di nuovo difensore depositata in data 11 ottobre 2022; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 99, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3744/2018, pubblicata il 4 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; vistala rinuncia al ricorso a cura di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], notificata il 12 ottobre 2022, depositata il 13 ottobre 2022; letta la memoria depositata nell’interesse della controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con citazione notificata il 2 dicembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conveniva, davanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e chiedeva che fosse dichiarata la risoluzione del preliminare di cessione di quote sociali, concluso in qualità di promissario acquirente con i convenuti, per decorso del termine essenziale del 29 gennaio 2009 o, in subordine, per inadempimento dei promittenti cedenti, secondo la prevista clausola risolutiva espressa, con condanna di quest’ultimi alla restituzione della caparra confirmatoria versata di euro 2.000.000,00 e al risarcimento dei danni. Al riguardo, l’attrice esponeva: che, con contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali del 29 aprile 2008, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano impegnati a cederle la totalità delle quote delle società E.Mer. e Riva, a loro volta contitolari del diritto di proprietà su un terreno sito in Ostuni, contrada Mogale, con destinazione urbanistica, per un corrispettivo pari a euro 9.000.000,00 e con il versamento di una caparra di euro 2.000.000,00; che l’acquisto delle quote, e mediatamente del terreno, era funzionale alla realizzazione di un impianto turistico alberghiero; che nel contratto preliminare i promittenti venditori avevano specificato che, in ordine a detto suolo, era stato redatto un piano di lottizzazione approvato dal Comune di Ostuni nel settembre del 2001, previo rilascio del parere favorevole del Comitato urbanistico regionale; che erano stati all’esito predisposti i progetti esecutivi, approvati dall’Ufficio tecnico e dalla Giunta municipale di Ostuni; che nel 2003 era stata stipulata la convenzione urbanistica, la quale prevedeva la realizzazione di un complesso turistico alberghiero, con annessi servizi e strutture commerciali; che, con determinazione n. 16/2008, la Regione Puglia aveva escluso il progetto dalle procedure di valutazione di impatto ambientale, a condizione che fossero osservate le prescrizioni elencate in tale determina, tra cui la sottoposizione del progetto alla valutazione dell’Autorità di Bacino della Puglia, con riferimento agli aspetti relativi alla pericolosità idraulica; che, al fine di rispettare i tempi programmati del proprio piano industriale di investimento, era stato previsto che il trasferimento delle partecipazioni sociali dovesse avvenire entro il termine essenziale del 15 ottobre 2008, data ultima per verificare la regolarità progettuale dell’operazione commerciale; che l’art. 11 del preliminare prevedeva che l’obbligo del promissario cessionario di acquisire tutte le partecipazioni sociali fosse condizionato sospensivamente all’avverarsi, alla data del trasferimento, di determinate condizioni sospensive, quali l’assenza di qualsivoglia ricorso o provvedimento amministrativo o giudiziario che potesse avere l’effetto di provocarel’annullamento, la revoca, la decadenza, l’inefficacia o la modifica dei permessi, o per effetto del venir meno della piena proprietà e del pieno godimento del terreno in capo ad E.Mer. e Riva; che il termine essenziale inizialmente previsto era stato concordemente posticipato al 29 gennaio 2009; che le parti avevano altresì concordato che detto termine fosse del tutto autonomo e indipendente da qualsiasi iter amministrativo di rilascio di permessi a costruire e/o concessioni edilizie di alcun genere; che in data 23 gennaio 2009, in prossimità della scadenza del termine essenziale, all’esito di una verifica dell’espletamento di tutte le pratiche volte ad ottenere i permessi necessari per la cantierizzazione dell’area, era emerso che l’Autorità di Bacino della Regione Puglia, con provvedimento risalente all’ottobre 2008, aveva espresso parere di non conformità dell’intervento al piano di assetto idrogeologico, a causa della mancata presentazione di uno studio di compatibilità idraulica; che tale parere inficiava l’efficacia del piano di lottizzazione; che di detta situazione i promittenti alienanti erano a conoscenza già prima della scadenza del termine, tanto da aver dato incarico ai tecnici della [OSCURATO:PERSONA] di predisporre gli elaborati tecnici corredati dallo studio particolareggiato; che essa istante, venuta a conoscenza della situazione con fax del 23 gennaio 2009, si era lamentata della mancata informazione circa l’esistenza di un vincolo idrogeologico impediente e, avvalendosi del disposto dell’art. 11 del preliminare, aveva comunicato la sospensione del proprio impegno all’acquisto delle quote sociali; che, con comunicazione del 29 gennaio 2009, essa [OSCURATO:PERSONA], in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 10, aveva dichiarato l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare; che, infatti, l’omessa allegazione dello studio particolareggiato di compatibilità idraulica per il piano di assetto idrogeologico, quale parte integrante del piano di lottizzazione, era imputabile ai promittenti venditori ed integrava la condizione prevista nella clausola risolutiva espressa; che, in ogni caso, la cessione dell’efficacia contrattuale era stata determinata dall’infruttuoso decorso del termine essenziale ed improrogabile di efficacia del contratto. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano alle domande avversarie, chiedendone il rigetto, e – in via riconvenzionale – domandavano che fos se dichiarata la sospensione del contratto preliminare per la mancata verificazione della condizione sospensiva prevista, sospensione che si sarebbe protratta sino a che l’Autorità di Bacino della Puglia non avesse emesso il suo definitivo parere favorevole. All’uopo, sostenevano: che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] comunicato di volersi avvalere dell’obbligo di acquisire le partecipazioni oggetto del trasferimento, il contratto doveva ritenersi sospeso e nessun effetto poteva verificarsi sintanto che fosse durata la pendenza; che erano pertanto carenti i presupposti per lo scioglimento del contratto per decorso del termine essenziale; che neppure ricorrevano i presupposti per la risoluzione contrattuale, ai sensi della contemplata clausola risolutiva espressa, non esistendo l’obbligo di provvedere agli adempimenti di natura amministrativa, in quanto nel contratto era previsto che le società E.Mer. e Riva avevano autorizzato [OSCURATO:PERSONA] a procedere, a sua esclusiva cura e spese, nell’attività tecnico-amministrativa utile e necessaria per ottenere il rilascio dei permessi a costruire; che, avendo i tecnici incaricati da [OSCURATO:PERSONA] comunicato ad essi convenuti l’esclusiva competenza dei proprietari dei suoli in ordine alla redazione dello studio di fattibilità, avevano affidato l’incarico agli stessi professionisti che, per conto di [OSCURATO:PERSONA], stavano curando la suddetta attività tecnico-amministrativa. Il Tribunale adito, con sentenza n. 12658/2013, depositata in data 11 giugno 2013, respingeva le domande principali e dichiarava assorbita la proposta domanda riconvenzionale. In proposito, la pronuncia di prime cure affermava: che il termine fissato nel preliminare non poteva essere considerato quale generale termine di efficacia dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, stabilito nell’interesse di entrambi i contraenti; che, infatti, il termine stabilito a tale effetto costituiva un ordinario termine di adempimento delle obbligazioni negoziali, sicché la sua scadenza non avrebbe determinato di per sé la risoluzione del preliminare e la caducazione del relativo vincolo, ma eventualmente il dies a quo per il decorso della mora; che la proroga di detto termine era avvenuta su richiesta della stessa promissaria acquirente, laquale aveva addotto che la disponibilità della somma da parte della banca finanziatrice era stata vincolata alla conclusione positiva dell’iter amministrativo inerente al rilascio dei permessi a costruire e, quindi, in ragione di una precisa esigenza di liquidità di tale parte; che, dunque, il differimento del termine era stato stabilito nell’esclusivo interesse della promissaria cessionaria; che la promissaria acquirente, dichiarando di volersi sciogliere dal contratto, aveva manifestato inequivocabilmente il proprio rifiuto di procedere alla stipula in assenza dei permessi a costruire e, per l’effetto, aveva implicitamente determinato essa stessa il superamento del termine del 29 gennaio 2009; che, infatti, alla dichiarazione di recesso di [OSCURATO:PERSONA] poteva essere attribuita l’efficacia di una manifestazione implicita della volontà di avvalersi della condizione sospensiva, prevista in suo esclusivo favore dall’art. 11 del contratto, secondo cui l’efficacia del preliminare sarebbe stata sospesa, su facoltà della promissaria, ove non si fosse perfezionato l’iter amministrativo con il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costruzione; che, dunque, a seguito del successivo compimento dell’iter amministrativo e dell’ottenimento dei permessi a costruire, l’obbligo di concludere il contratto definitivo era divenuto pienamente esigibile; che il ritardo nella stipula non poteva essere addebitato puramente e semplicemente ai promittenti alienanti, in ragione della previsione esplicita contenuta nell’accordo integrativo, secondo cui il trasferimento delle quote sociali era sempre stato autonomo e non era mai stato subordinato ad alcun iter amministrativo inerente al rilascio dei permessi a costruire e/o concessioni edilizie di alcun genere; che i promittenti venditori, informando i professionisti della promissaria acquirente, incaricati di redigere i progetti esecutivi e di completare le pratiche amministrative per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie, avevano assolto in modo idoneo agli obblighi informativi su di essi gravanti, né poteva essere imputato ad essi l’eventuale difetto di collegamento tra la società attrice e il proprio staff tecnico di professionisti. 2.– Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello e, all’uopo, lamentava la violazione degli artt. 1456 e 1457 c.c., nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva affermato che il termine del 29 gennaio 2009 non fosse un termine essenziale, bensì un termine di adempimento, e nella parte in cui non aveva considerato improrogabile l’incombenza prescritta entro il predetto termine, ai fini della pronuncia dichiarativa di risoluzione in base alla clausola risolutiva espressa contemplata nel preliminare. Decidendo sul gravame interposto, cui resistevano gli odierni ricorrenti, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, in totale riforma della pronuncia impugnata, accoglieva le domande proposte dall’appellante e, per l’effetto, dichiarava risolto il contratto preliminare concluso tra le parti in data 29 aprile 2008, come integrato dall’appendice modificativa del 15 ottobre 2008, per decorso del termine essenziale pattuito e, per l’effetto, condannava gli appellati, ciascuno per la quota di sua competenza, alla restituzione della caparra confirmatoria del complessivo importo di euro 2.000.000,00; quindi, compensava per metà le spese di lite e poneva la residua metà a carico degli appellati in solido. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che l’appello era inammissibile con riferimento alla richiesta di risoluzione del contratto per integrazione dell’inadempimento previsto nella clausola risolutiva espressa, in quanto non era stata articolata alcuna specifica censura nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che tale inadempimento non fosse stato integrato; b) che il termine pattuito nel preliminare, successivamente differito al 29 gennaio 2009, per la conclusione del contratto definitivo, doveva essere qualificato – conformemente al tenore delle espressioni inequivocabili utilizzate – quale termine essenziale e improrogabile, poiché il trasferimento delle quote non era stato mai subordinato ad alcun iter amministrativo di rilascio di permessi a costruire e/o di concessioni edilizie; c) che il nuovo termine essenziale pattuito nell’appendice modificativa del 15 ottobre 2008 era stato fissato nell’interesse dei promittenti cedenti, diversamente da quanto previsto nell’accordo originario, come poteva desumersi dalla precisazione secondo cui la data fissata per la cessione delle quote era sganciata da qualunque vicenda relativa al rilascio o meno di licenze e permessi di costruire, affermazione invece contenuta nell’originale stesura del preliminare; d) che l’inutile decorso del termine essenziale, non seguito, nel termine prescritto di tre giorni, dalla volontà dei promittenti venditori di concludere egualmente il contratto definitivo, nonostante la scadenza del termine essenziale, ne aveva determinato automaticamente la risoluzione, essendo all’uopo irrilevante analizzare la valenza delle note inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] ai promittenti alienanti nell’imminenza della scadenza del termine e in concomitanza di esso; e) che, per tale ragione, non era “minimamente ipotizzabile una sopravvivenza del contratto preliminare”, come invece rilevato dalla sentenza di prime cure. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 4.– [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], costituitisi in giudizio quali successori di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA], con la memoria di costituzione del nuovo difensore, ha chiestoche sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche per sopravvenuto difetto di interesse all’accoglimento del ricorso, in ragione dell’intervenuta alienazione, a cura di tutti i ricorrenti, delle quote sociali oggetto del preliminare in controversia, con scrittura privata di cessione autenticata il 28 ottobre 2010, rep. n. 71.532, racc. n. 26.879. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato memoria illustrativa, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con condanna alla refusione delle spese di lite, alla stregua della soccombenza virtuale dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.–In primis, occorre osservare che la rinuncia al ricorso per cassazione di uno o alcuni dei ricorrenti in causa inscindibile è senza effetto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4177 del 19/02/2008; Sez. 2, Sentenza n. 1502 del 16/02/1994). E nella fattispecie l’inscindibilità discende dal fatto che la sottesa vicenda sostanziale attiene alla risoluzione del preliminare avente ad oggetto la cessione della totalità delle quote sociali delle società E.Mer. e Riva. Senonché i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno rinunciato al ricorso (quest’ultimo si è limitato a richiedere la cessazione della materia del contendere). Per analoghe ragioni non può essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere, atteso che ciò presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021; Sez. L, Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020; Sez. 3, Sentenza n. 11813 del 09/06/2016; Sez. 6-5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015). Né il richiamato atto di cessione delle quote sociali (in favore di terzi), volto ad ottenere la liquidità necessaria a far fronte al pagamento di cui alla sentenza esecutiva d’appello, è indicativo in sé della sopravvenuta carenza di contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto, ai fini di sancire il conseguente venir meno della necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto per difetto di interesse (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017). Detta cessione non è, infatti, in sé astrattamente incompatibile con la pronuncia delle declaratorie invocate in giudizio. Pertanto, il ricorso deve essere esaminato nel merito. 2.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1457, primo comma, c.c., per avere la Corte d’appello omesso di esaminare un documento relativo ad un fatto controverso, ritualmente allegato e dimostrato in giudizio. Deducono, sul punto, gli istanti che la pronuncia che ha chiuso il gravame avrebbe dichiarato la risoluzione di diritto del contratto preliminare di vendita del 29 aprile 2008 per decorso del termine essenziale del 29 gennaio 2009, indicato nell’appendice modificativa del 15 ottobre 2008 e fissato nell’interesse dei promittenti cedenti, non avendo quest’ultimi comunicato, entro tre giorni dalla scadenza di detto termine, la volontà di esigerne l’esecuzione nonostante il suo decorso. Così opinando, aggiungono i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe mostrato di avere del tutto omesso l’esame della raccomandata a.r. – anticipata via fax – del 2 febbraio 2009 (rispetto al 29 gennaio 2009, essendo il 1° febbraio 2009 giorno festivo), con cui era stata comunicata la volontà dei promittenti alienanti di esigere, nonostante la scadenza del termine, l’esecuzione del contratto (documento allegato al n. 6 del fascicolo di primo grado dei convenuti, costituiti con comparsa di risposta depositata il 15 marzo 2010), sicché tale omissione avrebbe determinato una carenza motivazionale su un punto dirimente della controversia, integrando la fattispecie dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ritualmente allegato e dimostrato in causa, tale per cui, se fosse stato tenuto in debito conto dal Giudice, avrebbe comportato con certezza un diverso esito della lite. 2.1.–La doglianza è infondata. Avendo i ricorrenti sostenuto che il giudice di merito ha errato nel ritenere non prodotto in giudizio il citato documento decisivo (ossia la comunicazione dei promittenti cedenti, con raccomandata a.r. inviata entro tre giorni dalla scadenza del termine essenziale, circa la volontà di dare corso alla stipulazione del contratto definitivo, nonostante tale scadenza), tale preteso errore può esserefatto valere soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8618 del 16/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 6992 del 03/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 30775 del 29/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 15043 del 11/06/2018; Sez. 5, Sentenza n. 12904 del 01/06/2007). E ciò perché il fatto omesso non è stato oggetto di discussione tra le parti. Non risulta, infatti, nel corpo del ricorso che tale comunicazione utile ad impedire la risoluzione di diritto del contratto preliminare, per l’inutile spirare del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c., sia stata oggetto di dibattito tra le parti (an), in quali termini (quomodo) e in quale frangente processuale (quando), onere che avrebbero dovuto assumere i ricorrenti. Ora, se – per un verso – emerge dalle argomentazioni esposte nel ricorso la potenziale natura decisiva del documento in tesi trascurato, e ciò nel rispetto del principio secondo cui il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendivenga a trovarsi priva di fondamento. Con la conseguenza che la denuncia in sede di legittimità deve contenere (come in effetti contiene), a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16812 del 26/06/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 19150 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014); per altro verso, non vi è alcun cenno al fatto che del contenuto di tale documento le parti abbiano discusso in giudizio, come preteso dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 2.2.– A questo punto è opportuno evidenziare quali sono le coordinate che governano la discriminazione tra i mezzi di impugnazione della revocazione per errore di fatto, risultante dagli atti o documenti della causa, e del ricorso di cassazione per carenza motivazionale, allorché l’omesso esame riguardi un documento decisivo per il giudizio. L’errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell’art 395, n. 4, c.p.c., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato. Per converso, tale errore non è ravvisabile nel caso in cui si assuma che il giudice abbia omesso di esaminare, su questione oggetto di discussione fra le parti, le prove documentali prodotte e specificamente indicate, ovvero abbia proceduto ad una erronea ed incompleta valutazione delle medesime, traducendosi siffatta doglianza in una censura di errore di giudizio, che esorbita dall’ambito dell’impugnazione per revocazione, ed è solo denunciabile con ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1562 del 26/01/2021; Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020; Sez. L, Sentenza n. 19174 del 28/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 6881 del 24/03/2014; Sez. 3, Sentenza n. 2412 del 04/02/2014; Sez. 1, Sentenza n. 280 del 20/01/1977). Ed, ancora, quale ulteriore indice della distinzione tra i due mezzi, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, si afferma che l’omesso esame di un fatto sostanziale o processuale può dare luogo ad un vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, ma non integra un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., che viceversa consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione (espressa e mai implicita) dell’esistenza o inesistenza di un fatto sostanziale o processuale, non controverso fra le parti, la cui esistenza o inesistenza è incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti della causa (Sez. 3, Sentenza n. 14610 del 26/05/2021; Sez. 1, Sentenza n. 17110 del 21/07/2010). Alla luce di tale excursus giurisprudenziale, è suscettibile di revocazione la decisione adottata sulla base dell’affermazione – dovuta, in tesi, a mera svista – dell’inesistenza in atti di un determinato documento, che risulti invece ritualmente prodotto, salvo che la questione dell’esistenza del documento abbia costituito un punto controverso deciso dalla sentenza stessa, nel qual caso il vizio diventa deducibile solo con ricorso per cassazione. 2.3.–La convergenza tra i due rimedi – a fronte dell’omesso esame di un documento decisivo e, dunque, in relazione all’erronea soluzione della quaestio facti – è quindi debitamente regolata dal legislatore: i due rimedi consentono in effetti la deduzione di vizi che non differiscono sotto il profilo del precetto violato –che è appunto identico (dovere del giudice di soppesare tutti gli atti e i documenti di causa), prestandosi così a costituire il fondamento della svista percettiva di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c., come dell’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, a mente dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - e a volte della nullità processuale ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. –, bensì divergono in base alla natura dell’attività necessaria ad enucleare e ad apprezzare ciascuna di tali patologie concernenti il giudizio sul fatto. Quando nel corso del processo si è discusso circa l’esistenza di una determinata circostanza, attraverso lo scambio degli atti difensivi delle parti o in conseguenza all’esercizio del potere di rilievo ufficioso del giudice, è ragionevole attendersi che la sentenza contenga una valutazione o quanto meno rechi traccia del fatto. Se esso – benché discusso – risulti invece trascurato e sia idoneo a condurre ad una soluzione diversa da quella adottata, si attualizza un vizio di attività che ben può essere oggetto di doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., al fine di verificare se, rispetto alle premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario, possa essere scovato un “tassello mancante” alla plausibilità delle conclusioni. In questa logica la giurisprudenza esige che la parte indichi nel ricorso, oltre agli specifici elementi pretermessi, l’an, il quomodoe il quando della disattenzione giudiziale, cosicché alla S.C. siano forniti tutti i dati testuali ed extratestuali – facilmente enucleabili proprio in virtù del dibattito che su di essi si è svolto nel precedente grado –per rendere il sindacato di legittimità. Qualora, al contrario, della circostanza decisiva non si sia discusso nell’ambito del processo che ha posto capo alla sentenza e questa sorvoli sul punto o statuisca esplicitamente, ma affermi o neghi, in palese contrasto con il materiale di causa, che il fatto esiste o non esiste, si rende necessario un riesame non praticabile dalla Corte di legittimità, poiché essa è priva di poteri cognitivi atti ad indagare sull’argomento in profondità. In tale ipotesi l’errore è banale e probabilmente inconsapevole, attenendo alla sfera di percezione del giudice ovvero “alla sfera sensoriale (della lettura o della memoria di quanto risultante dagli atti e documenti della causa)”: esso tuttavia può essere isolato solo tramite il raffronto tra il sostrato fattuale della sentenza e la ricostruzione storica che doveva conseguire alla considerazione puntuale delle risultanze del fascicolo, superando i limiti della valutazione logica di congruità che si può ottenere in sede di sindacato di legittimità sulla motivazione. La conclusione autorevolmente tratta al riguardo è quindi che, dinanzi ad una categoria di errori che vulnerano il medesimo principio, la tutela offerta dall’ordinamento si articola in separati rimedi, in ragione della “struttura del mezzo di cassazione”. A conferma di tale conclusione soccorre proprio la precisazione finale dell’art. 395, n. 4, c.p.c., in forza della quale, per aversi revocazione, occorre che il fatto decisivo – la cui negazione o affermazione, oggetto di supposizione, ha determinato il giudizio falsato – non costituisc a un punto controverso: un elemento che parrebbe tautologico, essendo insito già nella necessità che il fatto fallacemente escluso o affermato risulti meramente supposto, e che invece acquista un significato utile a regolamentare i rapporti di concorrenza col ricorso per cassazione. 2.4.– Nella fattispecie, nessun riferimento è stato addotto circa il dibattito intervenuto tra le parti sul documento omesso, sicché il mezzo appropriato per contestare la mancata considerazione del fatto rilevante, risultante dal corpo del documento, è rappresentato dalla revocazione per errore di fatto. 3.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 156, secondo comma, c.p.c., per avere la Corte di merito, con pronuncia invalida per materiale assenza o apparenza di motivazione – in ordine alla domanda riconvenzionale, con cui era stato richiesto l’accertamento della sospensione di efficacia del contratto preliminare, per lamancata verificazione della condizione sospensiva contemplata, sospensione che si sarebbe protratta fino a che l’Autorità di Bacino della Puglia non avesse emesso il suo definitivo parere favorevole, tanto da impedire la risoluzione del contratto sospensivamente condizionato –, incomprensibilmente ritenuto che non sarebbe “minimamente pensabile una sopravvivenza del contratto preliminare”, come affermato dalle parti appellate e ribadito in appello. Secondo gli istanti, attraverso l’uso di siffatta espressione, la Corte di merito non avrebbe argomentato sulle effettive ragioni per disattendere la declaratoria invocata di sospensione del preliminare, posto che, ai sensi dell’art. 11 del contratto stesso – la cui operatività era stata invocata con nota del 23 gennaio 2009 dalla [OSCURATO:PERSONA], prima che scadesse il differito termine essenziale del 29 gennaio 2009 –, il trasferimento delle azioni e l’esecuzione di tutti gli impegni ad esso correlati si era “paralizzato”, per effetto dell’avvenuta conoscenza del parere di non conformità dell’Autorità di Bacino della Puglia, parere favorevole che era invece intervenuto solo in data 9 febbraio 2010, cui era seguito il rilascio del permesso di costruire a cura del Comune di Ostuni, facendo così cessare lo stato di pendenza del rapporto contrattuale per il verificarsi dell’evento futuro e incerto dedotto nella condizione sospensiva. 3.1.–La critica è inammissibile. Infatti, la Corte distrettuale, ritenendo che il nuovo termine essenziale pattuito nell’appendice modificativa del 15 ottobre 2008 fosse sganciato dal riferimento all’iter amministrativo per il rilascio dei permessi a costruire e/o delle relative concessioni edilizie, ha escluso che potesse operare la condizione sospensiva di cui all’art. 11 del contratto preliminare del 29 aprile 2008, che appunto avrebbe consentito al promissario acquirente di sospendere l’efficacia del preliminare – e, quindi, di differire la conclusione del contratto definitivo – in pendenza di tale iter amministrativo. In base alla ricostruzione dei ricorrenti, si adduce dunque un’insufficienza nella motivazione, non sindacabile in sede di legittimità ai sensi del disposto attualmente vigente dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Infatti, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez. 6-3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 4.–In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese e i compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusio