CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Milano avevarigettato l’istanza di liberazione condizionale proposta nell’interesse di Giuseppedeterminata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale pressola Corte di appello di Palermo in data 8 febbraio 2005. Pur dando atto del positivopercorso trattamentale del detenuto, l’ordinanza aveva ritenuto prematurol’accoglimento della richiesta in considerazione dell’ammissione alla semilibertà dameno di due anni e sul presupposto che «il versamento mensile ad una Onlus (nonimpegnata peraltro nella tutela delle vittime di mafia) non» soddisfacesse «di persé solo il requisito riparatorio/risarcitorio dell’art. 176 cod. pen., a proposito delquale» aveva indicato «come utile, se non imprescindibile, l’intrapresa di unpercorso di giustizia riparativa».1.1. Con sentenza n. 32280 del 3 giugno 2025, la Prima Sezione della Corte dicassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando che essa risultava viziata nellaparte in cui aveva ritenuto prematuro il beneficio senza che vi fosse un’ostativitànormativa o una considerazione di fatto negativa rispetto alla concessione delbeneficio dopo l’espiazione di 27 anni di reclusione nonché nella parte in cui avevaritenuto «non soddisfacente» il versamento mensile ad una onlus «non impegnataperaltro nella tutela delle vittime di mafia» e indicato, quale fattore«imprescindibile», la necessità di intraprendere un percorso di giustizia riparativapur in assenza di una previsione normativa in tale senso.1.2. Con ordinanza del 29 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Milanoha nuovamente rigettato l’istanza di liberazione condizionale propostanell’interesse di Fava per mancanza del requisito del «sicuro ravvedimento». Ciòin considerazione dell’assenza di specifici comportamenti indicativi del definitivoripudio dei valori cui si erano ispirate le gravissime condotte delittuose e di unanetta presa di distanza dal contesto criminale nel quale esse erano maturate, quali,ad esempio, iniziative di carattere riparatorio (non solo di natura economica) neiconfronti delle persone offese o, più in generale, delle vittime dei reati di mafia.Infatti, Fava aveva scelto di devolvere una cifra simbolica, a cadenza mensile, infavore di una onlus impegnata nel contrasto della violenza di genere, senza chetale iniziativa, secondo il Tribunale, potesse assumere rilievo come concretamanifestazione della maturata revisione critica del proprio passato criminale.2. Fava propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto peril tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unicomotivo di impugnazione, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari perla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erroneaapplicazione degli artt. 27, terzo comma, Cost., 176 cod. pen., 627, comma 3,cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell ’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Tribunale non avrebbe adeguatamenteconsiderato il lungo percorso rieducativo di Fava, le positive valutazioni espressedagli operatori penitenziari nonché il significato di resipiscenza desumibiledall’attività di volontariato svolta e dal versamento di somme in favore della onlus;condotte, queste, ritenute indicative del sicuro ravvedimento, per comeinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui esso deve consisterenella compiuta revisione critica delle scelte criminali anteatte, in grado diconsentire la formulazione, in termini di certezza o di elevata probabilità, di unaffidabile giudizio prognostico di stabile conformazione della futura condotta di vitaal quadro ordinamentale.Quanto al versamento mensile in favore della onlus “Casa delle donne per nonsubire violenza”, l’affermazione secondo cui l’ente non risulterebbe «impegnatonella tutela delle vittime di mafia» non considererebbe che tra i suoi scopi lostatuto, all’art. 2, comma 3, punto 11, indicherebbe quello di «riqualificare egestire beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, perla realizzazione delle attività di interesse generale dell’Associazione». Inoltre, Favaavrebbe chiarito che la scelta dell’associazione cui devolvere il denaro e dell’attivitàdi volontariato scaturiva dai suggerimenti degli educatori, essendo egli detenutoda 27 anni e non avendo particolari conoscenze in materia. Né il Tribunale avrebbeindicato quale norma imponga che il comportamento solidaristico debba essereindirizzato verso enti che si occupano di mafia.In ogni caso, i comportamenti solidaristici non potrebbero costituire l’unicoelemento di valutazione. L’ordinanza avrebbe illegittimamente pretermesso tuttigli ulteriori elementi positivi: dalla liberazione anticipata concessa alla fruizione dipermessi premio; dalla concessione della remissione del debito all’applicazionedella semilibertà, cui sarebbe seguita la concessione di licenze.3. Con requisitoria scritta in data 1.4.2026 il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Va premesso che, ai sensi dell’art. 176 cod. pen., «il condannatoall’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbiascontato almeno ventisei anni di pena»; quando «abbia tenuto un comportamentotale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento»; abbia adempiuto alle obbligazionicivili derivanti da reato, salvo che «dimostri di trovarsi nell’impossibilità diadempierle».Come riconosciuto dalla pronuncia rescindente, la nozione di «sicuroravvedimento» rimanda al complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzatidal soggetto durante l'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare,anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione erecupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare- in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con lacertezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmaticaconformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delleleggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Rv. 281366 - 02).A tal fine, il giudice deve tener conto degli indici sintomatici di una netta revisionecritica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli erroricommessi fino ad esprimere l’adesione a un modello di vita socialmente accettato(Sez. 1, n. 486 del 25/9/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01; Sez. 1, n.45042 del 11/7/2014, Minichini, Rv. 261269 - 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/5/2009Betti, Rv. 244654 - 01; Sez. 1, n. 4222 del 23/11/1990, dep. 1991, Chiarelli, Rv.186558 - 01).In tale contesto rientra anche il risarcimento del danno, che non vieneconsiderato nella sua oggettiva funzione di reintegrazione patrimoniale, ma che,proprio nel quadro delle manifestazioni di ravvedimento del condannato, deveessere apprezzato come atto comprovante la fattiva volontà del soggetto dieliminare, o attenuare, le conseguenze dannose del reato commesso. Ne consegueche, da una parte, l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dalreato non può identificarsi con la mancanza assoluta di ogni risorsa economica; eche, d'altra parte, ciò che assume concreta rilevanza è il fatto che il condannatoabbia dimostrato un effettivo interessamento nei confronti delle vittime e dei lorofamiliari e abbia fatto quanto in suo potere per eliminare le conseguenze del delittoda lui commesso (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv.279041 - 01; Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, dep. 1993, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 195932- 01).3. Il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, si è mosso lungo le richiamate direttrici ermeneutiche.Invero, il Tribunale ha correttamente evidenziato la presenza di un positivopercorso trattamentale, caratterizzato da una condotta intramuraria regolare sottoil profilo disciplinare, dallo svolgimento di attività lavorativa, dalla fruizione deipermessi premio senza rilievi negativi, nonché dall’ammissione al lavoroall’esterno e al regime di semilibertà; ha inoltre valorizzato l’attività di volontariatopresso l’associazione Emergency e le erogazioni liberali effettuate con cadenzamensile in favore di una onlus. Tuttavia, il Collegio di merito ha rilevato comedifetti, nella specie, quell’ulteriore elemento sintomatico rappresentatodall’effettiva e definitiva revisione critica del proprio passato criminale .Al riguardo, il provvedimento impugnato ha ricordato che Fava è statocondannato all’ergastolo per i delitti di associazione mafiosa e di estorsioneaggravata ai sensi dell’art. 7, legge 12 luglio 1991, n. 203, commessi in Palermotra il dicembre 1997 e il marzo 1998, nonché per due omicidi aggravati dallapremeditazione, con occultamento di cadavere e violazioni della legge sulle armi,commessi altresì con l’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 7, legge 12luglio 1991, n. 203, commessi, il primo, in Villagrazia di Carini il 17 settembre1997, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (già reggente del mandamento mafioso diPorta Nuova), e il secondo, in Palermo in data 23 novembre 1997, ai danni diAntonino Geraci (anch’egli elemento di spicco dell’associazione [OSCURATO:PERSONA]).Rispetto a tali trascorsi delittuosi, la cui estrema gravità impone una verificaparticolarmente rigorosa delle condizioni per la liberazione condizionale, ilTribunale, con apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede se non neilimiti di una manifesta illogicità della motivazione, ha ritenuto che il detenuto nonabbia mostrato un atteggiamento di definitivo distacco dai suoi gravissimi trascorsicriminali. Pur prendendo atto delle dichiarazioni rese dal detenuto circa la presa didistanza dall’esperienza mafiosa, la comprensione del dolore delle vittime e lamaturata consapevolezza del disvalore delle proprie condotte, il Collegio haritenuto che tali affermazioni non abbiano trovato adeguato riscontro in specifici econcreti comportamenti. In particolare, il Tribunale ha attribuito rilievo al mancatoesperimento di iniziative di carattere riparatorio verso le vittime dei reati commessio, più in generale, dei reati di mafia. Circostanza ritenuta significativadell’incompleta maturazione di una piena resipiscenza e del definitivo ripudio deivalori mafiosi, che postulano anche una concreta forma di attenzione verso levittime degli efferati reati commessi o i loro familiari.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 12/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]