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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19156/2024

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a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Brasile il 3/1/68 3) [OSCURATO:PERSONA] n. a Bologna il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bologna in data 22/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Bologna disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti iscritto a seguito di denunzia-querela degli odierni ricorrenti, ritenendo che le ulteriori indagini richieste in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione non fossero utili all'individuazione dei responsabili in considerazione delle modalità esecutive dei reati.2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale delle pp.00, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico, articolato, motivo l'abnormità del provvedimento del Gip.

Il difensore, dopo aver richiamato la denunzia querela sporta dai ricorrenti nei confronti di sedicenti consulenti della [OSCURATO:PERSONA] 24, nominativamente indicati, e degli amministratori delle società colluse con la predetta [OSCURATO:PERSONA] 24 e la Finaz.io per i reati di abusivismo finanziario, riciclaggio e truffa, lamenta che il procedimento è stato iscritto a carico di ignoti nonostante l'indicazione da parte dei denunzianti di soggetti ben identificati e della veste societaria ricoperta, i quali senza avere la qualifica richiesta avevano incassato oltre un milione e centomila euro tramite conti correnti societari e per effetto di artifizi e raggiri.

Nonostante la specifica indicazione delle attività necessarie ad accertare i fatti denunziati, né la polizia giudiziaria né il P.m. incaricato hanno svolto attività di indagine, limitandosi a sostenere che, trattandosi di soggetti esteri, era pressoché impossibile l'espletamento di accertamenti, così dimostrando negligenza operativa in quanto la maggior parte dei denunziati e delle società di riferimento risiedono in paesi dell'Unione Europea ovvero in Stati quali il Canada e il [OSCURATO:PERSONA] con i quali esistono trattati di assistenza giudiziaria.

Il difensore denunzia l'abnormità del provvedimento del Gip, il quale ha sostenuto in maniera apodittica e presuntiva, oltre che la sostanziale impossibilità di reperire i soggetti denunziati, anche la loro estraneità ai fatti in assenza di qualsivoglia attività di investigazione e nonostante il dovere giuridico del P.m. di darvi corso soprattutto in presenza di soggetti già identificati dalle pp.00., che hanno fornito anche gli estremi degli IBAN su cui i soldi truffati sono confluiti. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, dunque, venuto meno alla funzione di garanzia e di controllo sull'attività investigativa del P.m. effettuando, inoltre, una valutazione prognostica dell'esito delle investigazioni suppletive richieste e delle relative fonti di prova che non gli compete.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile in sede di legittimità e in assenza di profili di abnormità. 3.1 Invero l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 - 01).

I limiti all'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione non possono essere elusi attraverso il richiamo alla categoria di elaborazione giurisprudenziale dell'abnormità dell'atto.

La giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01), dopo aver chiarito che l'atto abnorme non si identifica nell'atto nullo, ha precisato che tale deve definirsi quello che sotto il profilo strutturale risulti avulso dall'ordinamento processuale in ragione della singolarità e stranezza dei suoi contenuti ovvero l'atto che, pur apparendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si ponga al di fuori dei casi consentiti mentre sotto l'aspetto funzionale la qualifica di abnormità spetta agli atti che, pur non essendo estranei al sistema normativo, sono suscettibili di determinare la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. 3.2 Nella specie pacificamente non ricorre alcuna delle cause di abnormità enucleate dalla giurisprudenza giacché l'ordinanza impugnata è stata adottata in conformità alla previsione di cui all'art. 409, comma 4, cod.proc.pen., sulla base di valutazioni rientranti nella competenza del Gip.

Né sotto l'aspetto funzionale viene in rilievo alcuna illegittima stasi del procedimento in quanto l'impossibilità di proseguire ulteriormente le indagini costituisce l'effetto tipico dell'ordinanza di archiviazione la quale, nondimeno, trattandosi di provvedimento a stabilità limitata, non preclude la possibilità di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod.proc.pen.

La difesa, lungi dal segnalare vizi sintomatici di abnormità, censura le modalità d'esercizio della funzione inquirente e le valutazioni di merito espresse dal giudice, profili non sindacabili in questa sede. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 14 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. in Brasile il 3/1/68 3) [OSCURATO:PERSONA] n. a Bologna il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bologna in data 22/11/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Gip del Tribunale di Bologna disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti iscritto a seguito di denunzia-querela degli odierni ricorrenti, ritenendo che le ulteriori indagini richieste in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione non fossero utili all'individuazione dei responsabili in considerazione delle modalità esecutive dei reati.2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore e procuratore speciale delle pp.00, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto con unico, articolato, motivo l'abnormità del provvedimento del Gip. Il difensore, dopo aver richiamato la denunzia querela sporta dai ricorrenti nei confronti di sedicenti consulenti della [OSCURATO:PERSONA] 24, nominativamente indicati, e degli amministratori delle società colluse con la predetta [OSCURATO:PERSONA] 24 e la Finaz.io per i reati di abusivismo finanziario, riciclaggio e truffa, lamenta che il procedimento è stato iscritto a carico di ignoti nonostante l'indicazione da parte dei denunzianti di soggetti ben identificati e della veste societaria ricoperta, i quali senza avere la qualifica richiesta avevano incassato oltre un milione e centomila euro tramite conti correnti societari e per effetto di artifizi e raggiri. Nonostante la specifica indicazione delle attività necessarie ad accertare i fatti denunziati, né la polizia giudiziaria né il P.m. incaricato hanno svolto attività di indagine, limitandosi a sostenere che, trattandosi di soggetti esteri, era pressoché impossibile l'espletamento di accertamenti, così dimostrando negligenza operativa in quanto la maggior parte dei denunziati e delle società di riferimento risiedono in paesi dell'Unione Europea ovvero in Stati quali il Canada e il [OSCURATO:PERSONA] con i quali esistono trattati di assistenza giudiziaria. Il difensore denunzia l'abnormità del provvedimento del Gip, il quale ha sostenuto in maniera apodittica e presuntiva, oltre che la sostanziale impossibilità di reperire i soggetti denunziati, anche la loro estraneità ai fatti in assenza di qualsivoglia attività di investigazione e nonostante il dovere giuridico del P.m. di darvi corso soprattutto in presenza di soggetti già identificati dalle pp.00., che hanno fornito anche gli estremi degli IBAN su cui i soldi truffati sono confluiti. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe, dunque, venuto meno alla funzione di garanzia e di controllo sull'attività investigativa del P.m. effettuando, inoltre, una valutazione prognostica dell'esito delle investigazioni suppletive richieste e delle relative fonti di prova che non gli compete. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile in sede di legittimità e in assenza di profili di abnormità. 3.1 Invero l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Rv. 275723 - 01). I limiti all'impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione non possono essere elusi attraverso il richiamo alla categoria di elaborazione giurisprudenziale dell'abnormità dell'atto. La giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 - 01), dopo aver chiarito che l'atto abnorme non si identifica nell'atto nullo, ha precisato che tale deve definirsi quello che sotto il profilo strutturale risulti avulso dall'ordinamento processuale in ragione della singolarità e stranezza dei suoi contenuti ovvero l'atto che, pur apparendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si ponga al di fuori dei casi consentiti mentre sotto l'aspetto funzionale la qualifica di abnormità spetta agli atti che, pur non essendo estranei al sistema normativo, sono suscettibili di determinare la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. 3.2 Nella specie pacificamente non ricorre alcuna delle cause di abnormità enucleate dalla giurisprudenza giacché l'ordinanza impugnata è stata adottata in conformità alla previsione di cui all'art. 409, comma 4, cod.proc.pen., sulla base di valutazioni rientranti nella competenza del Gip. Né sotto l'aspetto funzionale viene in rilievo alcuna illegittima stasi del procedimento in quanto l'impossibilità di proseguire ulteriormente le indagini costituisce l'effetto tipico dell'ordinanza di archiviazione la quale, nondimeno, trattandosi di provvedimento a stabilità limitata, non preclude la possibilità di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod.proc.pen. La difesa, lungi dal segnalare vizi sintomatici di abnormità, censura le modalità d'esercizio della funzione inquirente e le valutazioni di merito espresse dal giudice, profili non sindacabili in questa sede. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14 mar
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