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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20758/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania- Sezione distaccata di Salerno n. 2012/2019 depositata il07/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

Con sentenza n. 3411/2018 la CTR della Campania-Sezionedistaccata di Salerno accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza n. 4600/2017 con cui la CTP di Salerno avevaaccolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’avvisodi accertamento n.

SA0326269/16, emesso a seguito di denuncia Docfadella contribuente, concernente la rettifica di categoria e rendita catastaleda D2 ad A2 e da 3.202 a 4.276 euro, relative ad un fabbricato sito inPraiano, adibito ad albergo.La Corte regionale premetteva che la procedura Docfa, implicando“una stretta collaborazione fra il contribuente e l’ufficio tributario, il qualeultimo agisce sulla scorta di quanto dichiarato dal primo”, escludeva“incomprensioni o equivoci sull’oggetto dell’imposizione rettificativa di chetrattasi”.

Quindi affermava che fosse di “indubbio pregio il rilievodell’appellante ufficio riferito alla categoria di immobili del tipo di quello inoggetto, e cioè di strutture destinate ad attività ricettiva di tipoalberghiero, categoria che è ascrivibile in modo puntuale alla tipologia A”.Aggiungeva che, ”per il resto esso ufficio…ha prodotto nel presentegrado visure storiche e planimetrie inerenti il bene in questione ed inparticolare uno specifico elenco di immobili simili donde riceve ulterioreconferma la correttezza della rettifica operata” e che “deve considerarsiillegittimo quel riclassamento catastale che non indichi gli elementinecessari per giustificare le ragioni della variazione (cfr. Cass….),essendosi per di più ravvisato il contenuto minimo della motivazionedell’atto rettificativo dell’ufficio tributario sia in caso di ravvisatoscostamento fra valore catastale e valore di mercato ex art. 1 co. 335legge n. 311/04, sia in caso di trasformazioni edilizie ex art. 1 cit. co. 336,sia in caso di incongruità rispetto ad immobili similari ex art. 3 co. 58legge n. 662/96, contenuto minimo costituito rispettivamente dallamenzione specifica dei diversi valori, delle ravvisate trasformazioni e dellestime comparative considerate (cfr. Cass. n. 4507/09; n. 9629/12).Numero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tuttavia nel caso di specie si individuano i debiti riferimenti giustificatividelle divisate variazioni di valore rispetto a quanto dichiarato dall’attualesocietà appellata”.2.

Avverso la sentenza della CTR proponevano ricorso per cassazionela [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., acquirentedell’immobile di cui all’avviso di accertamento, legittimata ex art. 111c.p.c..3.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deducono la “nullità della sentenza permotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 36 del d.lgs. n. 546del 1992, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 4, del c.p.c.”, per avere ilgiudice d’appello ritenuto che dalla documentazione prodotta dall’Ufficioemergesse la destinazione ad attività alberghiera dell’immobile inquestione, poi, contraddittoriamente, accogliendo l’appello, che avrebbedovuto invece essere rigettato, atteso che la categoria A2 attribuitadall’Ufficio riguardava immobili dove non è ammesso lo svolgimento di2.

Con il secondo motivo si deducono “nullità della sentenza permotivazione meramente apparente; violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c., nonché dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimentoall’art. 360, co. 1, n. 4, del c.p.c.”, non esprimendosi detta sentenza inalcun modo in ordine alle argomentazioni e ai documenti dellacontribuente, né consentendo di cogliere la ratio sottesa alla decisione,non solo per aver assunto che l’immobile, poiché destinato ad attivitàalberghiera, sarebbe riconducibile alla categoria A, mentre la destinazionead attività alberghiera ne avrebbe pacificamente giustificato lariconducibilità alla categoria D2, ma anche per aver ritenuto la vicinanzaNumero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026ad alcune civili abitazioni sufficiente ad attribuire all’immobile la medesimacategoria di tali abitazioni.

Si lamenta, nello specifico, l’impossibilità didesumere dalla motivazione della sentenza se la stessa abbia valutato leplurime argomentazioni difensive della contribuente, dirimenti al fine diescludere la destinazione dell’immobile in oggetto all’esercizio dell’attivitàdi affittacamere e, segnatamente, il fatto che esso fosse stato acquistato,nel 2007, per ampliare la capacità ricettiva della struttura alberghiera giàdi proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il fatto che la destinazione a“pensione” risultasse dalla licenza e dallo stesso rogito di acquisto, il fattoche la struttura avesse un numero di vani superiore a quello che lo stessoUfficio aveva indicato quale numero massimo per l’esercizio dell’attività diaffittacamere ed il fatto che nessuno degli immobili limitrofi fosse statocensito in classe

9. Secondo le ricorrenti, la totale pretermissione dellavalutazione dei predetti elementi, non consentendo la ricostruzione delpercorso logico argomentativo che ha determinato il giudice d’appello asuperarli e a confermare il classamento e la rendita accertati dall’Ufficio,integra una ipotesi di motivazione apparente.3.

Con il terzo motivo si deduce la “nullità della sentenza per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti…ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, co. 1, n. 5c.p.c.”, ossia per omesso esame della circostanza che l’immobile inquestione era composto da dodici vani, sicché non avrebbe potuto essereadibito all’attività di affittacamere che, secondo quanto dedotto dallostesso Ufficio, poteva essere esercitata in strutture con non più di seistanze, a conferma che l’attività ivi esercitata fosse invece di tipoalberghiero (“pensione”).4.

Con il quarto motivo si deduce “nullità della sentenza, per violazionee falsa applicazione degli articoli 61 del d.p.r. n. 1142 del 1949, e 8,commi 1 e 2, del d.p.r. n. 138 del 1998, nonché dell’art. 2937 c.c., conriferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.”, atteso che, avendo i giudiciNumero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026d’appello “verificato – stando almeno il tenore letterale della sentenzagravata – che l’immobile per cui è qui causa doveva essere ricondotto trale “strutture destinate ad attività ricettiva di tipo alberghiero”, l’esitomediante il quale concludere il giudizio in esame avrebbe dovuto essere dirigetto dell’appello…”, essendo la suddetta vocazione alberghieraconfermata dalle allegazioni della contribuente.

Si evidenzia, inoltre, chenel caso di specie la riconducibilità alla categoria A2 dell’immobile, adibitoa pensione sin dagli anni ’60, risulta in contrasto con la disciplinaurbanistica e segnatamente con la legge regionale della Campania n.16/2000, il cui art. 5 non consente di modificare la destinazione turistico-ricettiva delle strutture soggette a vincolo, se non previa autorizzazionedella [OSCURATO:PERSONA].5.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, con riferimento all’art.360, co. 1, n. 3, del c.p.c.”, atteso che, avendo l’Ufficio disatteso glielementi di fatto rappresentati dalla contribuente nel modello Docfa, lamotivazione dell’avviso avrebbe dovuto essere più approfondita, mentre sibasa unicamente sulla esistenza di immobili limitrofi rientranti nellacategoria A2 e nella classe

9.6. Tanto premesso, si ritiene opportuno derogare all’ordine diprospettazione dei motivi di ricorso, esaminando in via prioritaria ilsecondo, alla stregua del principio della ragione più liquida, desumibiledagli artt. 24 e 111 Cost., che consentono la decisione della causa sullabase della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche ovelogicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamentele altre, imponendosi, “a tutela di esigenze di economia processuale e dicelerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verificadelle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello dellacoerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quellodell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ.Numero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026(tra le tante: Cass., Sez.

Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6^-5,22 agosto 5 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061;Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020,n. 27989; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021., n. 20639; Cass., Sez. 5^, 20dicembre 2021, n. 40734; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass.,Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre2021, n. 41841; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5^,17 gennaio 2022, n. 1149)” (Cass. n. 9908/2023, nonché Cass., n.33741/2024; Cass., n. 7698/2024; Cass., n. 29358/2025).7.

Il motivo è fondato, non ravvisandosi presupposti di improponibilitàe/o inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c. genericamenteeccepite dalla controricorrente (la quale ha, peraltro, preliminarmentericonosciuto la fondatezza “in parte” del primo motivo di ricorso).Ciò posto, si evidenzia che, per costante orientamento di questa Corte,il vizio di motivazione causa di nullità della sentenza ricorre quando, inviolazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, non solo la sentenza sia del tutto priva dimotivazione dal punto di vista grafico ma anche quando presenti uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile o anche meramenteapparente, perché, dietro la parvenza di una giustificazione della decisioneassunta, la motivazione non consente di comprendere le ragioni e, quindi,le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire al risultatoenunciato, in tal modo non assolvendo alla finalità di esternare unragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga, con uncerto procedimento enunciativo logico e conseguenziale, a spiegare ladecisione assunta, rimettendo all'interprete il compito di integrarla con lepiù varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232/2016, cit.; Cass.,n. 13977/2019 che richiama Cass., n. 14927/2017; Cass., n. 6758/2022;Numero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026Cas. n. 1986/2025).

Inoltre, come statuito dalle Sezioni Unite e più volteribadito da questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimocostituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, èdenunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U.,19881/2014; Cass. Sez.

U., n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022; Cass., n.23580/2025).Questa Corte ha inoltre reputato apparente la motivazione priva diriferibilità ai fatti di causa e fondata esclusivamente su una valutazioneastratta dei principi generali della materia e della relativa normativaapplicabile, che, in quanto tale, non consente di individuare le ragioni delladecisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenirealla stessa (Cass.

S.U., n. 23240/2005; Cass., n. 4166/2024; Cass., n.29329/2024), come accade, altresì, quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridicache lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass.nn. 12278/21; 13248/20).Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nell’affermare la fondatezzadell’appello, anzitutto non dà conto dei motivi svolti dall’appellante eritenuti idonei a giustificare la riforma della sentenza di primo grado,Numero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026limitandosi a rappresentare, nella parte relativa allo svolgimento delprocesso, che l’Agenzia aveva dedotto l’ “erroneità della decisione deiprimi Giudici che non avevano considerato la congruità della rettifica inoggetto”, affermazione del tutto generica ed assertiva, che all’evidenzanon consente di individuare i vizi imputati alla sentenza di primo gradoconcretamente esaminati dal giudice d’appello e pertanto il themadecidendum.Ciò posto e pur volendosi ritenere che la valutazione, effettuata dallaCorte regionale, di pregevolezza del “rilievo”, attribuito all’appellante,secondo cui la “categoria di immobili del tipo di quello in oggetto, e cioèdi strutture destinate ad attività di tipo alberghiero,…è ascrivibile in modopuntuale alla tipologia A”, sia frutto di un lapsus, dovendo intendersi ilriferimento all’attività ricettiva di tipo alberghiero relativo invece all’attivitàextralberghiera, le affermazioni di carattere generale relative alla natura“partecipata” della procedura Docfa, che escluderebbe la seria postulabilità“di incomprensioni o equivoci sull’oggetto dell’imposizione rettificativa diche trattasi”, in quanto del tutto svincolate da uno specifico motivod’appello di cui giustificherebbero l’accoglimento o da una specificastatuizione della sentenza riformata a cui andrebbero riferite e dalrichiamo ad elementi concreti della fattispecie in esame, appaionoassolutamente generiche e tautologiche.Del pari non viene chiarita la rilevanza probatoria, ai fini dellaconferma della “correttezza della rettifica operata” e dell’accoglimento deimotivi di appello, della produzione documentale effettuata dall’appellante,richiamata dalla sentenza e genericamente individuata in “visure storichee planimetrie inerenti il bene in questione” e in uno “specifico elenco diimmobili simili”.Nemmeno può ritenersi idonea spiegazione chiarificatrice della“correttezza della rettifica operata” il successivo richiamo al “contenutominimo” del riclassamento catastale “sia in caso di ravvisato scostamentoNumero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026fra valore catastale e valore di mercato ex art. 1 co. 335 legge 311/04, siain caso di trasformazioni edilizie ex art. 1 cit. co. 336, sia in caso diincongruità rispetto ad immobili similari ex art. 3 co. 58 leggen.662/96”, trattandosi di specifiche ipotesi di revisione del classamento suiniziativa dell’amministrazione comunale, estranee alla fattispecie inesame, in cui il nuovo classamento è conseguito, come risulta dallasentenza impugnata, all’attivazione di una procedura Docfa, alla quale isuddetti richiami normativi e giurisprudenziali non sono in alcun modoriferibili, risultando pertanto in contrasto con il caso concreto.Difetta, inoltre, nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento alleallegazioni difensive e segnatamente ai molteplici riscontri documentali efattuali forniti dalla contribuente a sostegno delle stesse, inverototalmente pretermesse, sicché nemmeno è evincibile il percorso logico-giuridico che ha condotto la CTR a disattenderle o comunque a ritenerlenon rilevanti ai fini della decisione assunta.La totale pretermissione dell’esame degli elementi, prospettati dallacontribuente, connotanti il caso concreto, nonché la genericità,l’apoditticità e la contraddittorietà delle affermazioni contenute nellasentenza impugnata, sopra riportate, non consentono di evincere dallamotivazione della stessa una effettiva ed intellegibile spiegazionedell’accoglimento dell’appello, sicché la motivazione deve ritenersimeramente apparente.Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso, discendel’assorbimento degli ulteriori motivi svolti.Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio per nuovo esame del merito alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Campania-Sezione distaccata diSalerno, in diversa composizione, che provvederà a regolamentare anchele spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Campania-Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione,che provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania- Sezione distaccata di Salerno n. 2012/2019 depositata il07/03/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/20261. Con sentenza n. 3411/2018 la CTR della Campania-Sezionedistaccata di Salerno accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza n. 4600/2017 con cui la CTP di Salerno avevaaccolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l’avvisodi accertamento n. SA0326269/16, emesso a seguito di denuncia Docfadella contribuente, concernente la rettifica di categoria e rendita catastaleda D2 ad A2 e da 3.202 a 4.276 euro, relative ad un fabbricato sito inPraiano, adibito ad albergo.La Corte regionale premetteva che la procedura Docfa, implicando“una stretta collaborazione fra il contribuente e l’ufficio tributario, il qualeultimo agisce sulla scorta di quanto dichiarato dal primo”, escludeva“incomprensioni o equivoci sull’oggetto dell’imposizione rettificativa di chetrattasi”. Quindi affermava che fosse di “indubbio pregio il rilievodell’appellante ufficio riferito alla categoria di immobili del tipo di quello inoggetto, e cioè di strutture destinate ad attività ricettiva di tipoalberghiero, categoria che è ascrivibile in modo puntuale alla tipologia A”.Aggiungeva che, ”per il resto esso ufficio…ha prodotto nel presentegrado visure storiche e planimetrie inerenti il bene in questione ed inparticolare uno specifico elenco di immobili simili donde riceve ulterioreconferma la correttezza della rettifica operata” e che “deve considerarsiillegittimo quel riclassamento catastale che non indichi gli elementinecessari per giustificare le ragioni della variazione (cfr. Cass….),essendosi per di più ravvisato il contenuto minimo della motivazionedell’atto rettificativo dell’ufficio tributario sia in caso di ravvisatoscostamento fra valore catastale e valore di mercato ex art. 1 co. 335legge n. 311/04, sia in caso di trasformazioni edilizie ex art. 1 cit. co. 336,sia in caso di incongruità rispetto ad immobili similari ex art. 3 co. 58legge n. 662/96, contenuto minimo costituito rispettivamente dallamenzione specifica dei diversi valori, delle ravvisate trasformazioni e dellestime comparative considerate (cfr. Cass. n. 4507/09; n. 9629/12).Numero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026Tuttavia nel caso di specie si individuano i debiti riferimenti giustificatividelle divisate variazioni di valore rispetto a quanto dichiarato dall’attualesocietà appellata”.2. Avverso la sentenza della CTR proponevano ricorso per cassazionela [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., acquirentedell’immobile di cui all’avviso di accertamento, legittimata ex art. 111c.p.c..3. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deducono la “nullità della sentenza permotivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 36 del d.lgs. n. 546del 1992, con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 4, del c.p.c.”, per avere ilgiudice d’appello ritenuto che dalla documentazione prodotta dall’Ufficioemergesse la destinazione ad attività alberghiera dell’immobile inquestione, poi, contraddittoriamente, accogliendo l’appello, che avrebbedovuto invece essere rigettato, atteso che la categoria A2 attribuitadall’Ufficio riguardava immobili dove non è ammesso lo svolgimento di2. Con il secondo motivo si deducono “nullità della sentenza permotivazione meramente apparente; violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c., nonché dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, con riferimentoall’art. 360, co. 1, n. 4, del c.p.c.”, non esprimendosi detta sentenza inalcun modo in ordine alle argomentazioni e ai documenti dellacontribuente, né consentendo di cogliere la ratio sottesa alla decisione,non solo per aver assunto che l’immobile, poiché destinato ad attivitàalberghiera, sarebbe riconducibile alla categoria A, mentre la destinazionead attività alberghiera ne avrebbe pacificamente giustificato lariconducibilità alla categoria D2, ma anche per aver ritenuto la vicinanzaNumero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026ad alcune civili abitazioni sufficiente ad attribuire all’immobile la medesimacategoria di tali abitazioni. Si lamenta, nello specifico, l’impossibilità didesumere dalla motivazione della sentenza se la stessa abbia valutato leplurime argomentazioni difensive della contribuente, dirimenti al fine diescludere la destinazione dell’immobile in oggetto all’esercizio dell’attivitàdi affittacamere e, segnatamente, il fatto che esso fosse stato acquistato,nel 2007, per ampliare la capacità ricettiva della struttura alberghiera giàdi proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., il fatto che la destinazione a“pensione” risultasse dalla licenza e dallo stesso rogito di acquisto, il fattoche la struttura avesse un numero di vani superiore a quello che lo stessoUfficio aveva indicato quale numero massimo per l’esercizio dell’attività diaffittacamere ed il fatto che nessuno degli immobili limitrofi fosse statocensito in classe 9. Secondo le ricorrenti, la totale pretermissione dellavalutazione dei predetti elementi, non consentendo la ricostruzione delpercorso logico argomentativo che ha determinato il giudice d’appello asuperarli e a confermare il classamento e la rendita accertati dall’Ufficio,integra una ipotesi di motivazione apparente.3. Con il terzo motivo si deduce la “nullità della sentenza per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti…ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, co. 1, n. 5c.p.c.”, ossia per omesso esame della circostanza che l’immobile inquestione era composto da dodici vani, sicché non avrebbe potuto essereadibito all’attività di affittacamere che, secondo quanto dedotto dallostesso Ufficio, poteva essere esercitata in strutture con non più di seistanze, a conferma che l’attività ivi esercitata fosse invece di tipoalberghiero (“pensione”).4. Con il quarto motivo si deduce “nullità della sentenza, per violazionee falsa applicazione degli articoli 61 del d.p.r. n. 1142 del 1949, e 8,commi 1 e 2, del d.p.r. n. 138 del 1998, nonché dell’art. 2937 c.c., conriferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, del c.p.c.”, atteso che, avendo i giudiciNumero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026d’appello “verificato – stando almeno il tenore letterale della sentenzagravata – che l’immobile per cui è qui causa doveva essere ricondotto trale “strutture destinate ad attività ricettiva di tipo alberghiero”, l’esitomediante il quale concludere il giudizio in esame avrebbe dovuto essere dirigetto dell’appello…”, essendo la suddetta vocazione alberghieraconfermata dalle allegazioni della contribuente. Si evidenzia, inoltre, chenel caso di specie la riconducibilità alla categoria A2 dell’immobile, adibitoa pensione sin dagli anni ’60, risulta in contrasto con la disciplinaurbanistica e segnatamente con la legge regionale della Campania n.16/2000, il cui art. 5 non consente di modificare la destinazione turistico-ricettiva delle strutture soggette a vincolo, se non previa autorizzazionedella [OSCURATO:PERSONA].5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, con riferimento all’art.360, co. 1, n. 3, del c.p.c.”, atteso che, avendo l’Ufficio disatteso glielementi di fatto rappresentati dalla contribuente nel modello Docfa, lamotivazione dell’avviso avrebbe dovuto essere più approfondita, mentre sibasa unicamente sulla esistenza di immobili limitrofi rientranti nellacategoria A2 e nella classe 9.6. Tanto premesso, si ritiene opportuno derogare all’ordine diprospettazione dei motivi di ricorso, esaminando in via prioritaria ilsecondo, alla stregua del principio della ragione più liquida, desumibiledagli artt. 24 e 111 Cost., che consentono la decisione della causa sullabase della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche ovelogicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamentele altre, imponendosi, “a tutela di esigenze di economia processuale e dicelerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verificadelle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello dellacoerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quellodell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ.Numero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026(tra le tante: Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6^-5,22 agosto 5 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061;Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020,n. 27989; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021., n. 20639; Cass., Sez. 5^, 20dicembre 2021, n. 40734; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass.,Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre2021, n. 41841; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5^,17 gennaio 2022, n. 1149)” (Cass. n. 9908/2023, nonché Cass., n.33741/2024; Cass., n. 7698/2024; Cass., n. 29358/2025).7. Il motivo è fondato, non ravvisandosi presupposti di improponibilitàe/o inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c. genericamenteeccepite dalla controricorrente (la quale ha, peraltro, preliminarmentericonosciuto la fondatezza “in parte” del primo motivo di ricorso).Ciò posto, si evidenzia che, per costante orientamento di questa Corte,il vizio di motivazione causa di nullità della sentenza ricorre quando, inviolazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, non solo la sentenza sia del tutto priva dimotivazione dal punto di vista grafico ma anche quando presenti uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile o anche meramenteapparente, perché, dietro la parvenza di una giustificazione della decisioneassunta, la motivazione non consente di comprendere le ragioni e, quindi,le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire al risultatoenunciato, in tal modo non assolvendo alla finalità di esternare unragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga, con uncerto procedimento enunciativo logico e conseguenziale, a spiegare ladecisione assunta, rimettendo all'interprete il compito di integrarla con lepiù varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232/2016, cit.; Cass.,n. 13977/2019 che richiama Cass., n. 14927/2017; Cass., n. 6758/2022;Numero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026Cas. n. 1986/2025). Inoltre, come statuito dalle Sezioni Unite e più volteribadito da questa Corte, la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimocostituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, èdenunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U.,19881/2014; Cass. Sez. U., n. 8053/2014, Cass., n. 7090/2022; Cass., n.23580/2025).Questa Corte ha inoltre reputato apparente la motivazione priva diriferibilità ai fatti di causa e fondata esclusivamente su una valutazioneastratta dei principi generali della materia e della relativa normativaapplicabile, che, in quanto tale, non consente di individuare le ragioni delladecisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenirealla stessa (Cass. S.U., n. 23240/2005; Cass., n. 4166/2024; Cass., n.29329/2024), come accade, altresì, quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridicache lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass.nn. 12278/21; 13248/20).Nel caso di specie, la sentenza impugnata, nell’affermare la fondatezzadell’appello, anzitutto non dà conto dei motivi svolti dall’appellante eritenuti idonei a giustificare la riforma della sentenza di primo grado,Numero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026limitandosi a rappresentare, nella parte relativa allo svolgimento delprocesso, che l’Agenzia aveva dedotto l’ “erroneità della decisione deiprimi Giudici che non avevano considerato la congruità della rettifica inoggetto”, affermazione del tutto generica ed assertiva, che all’evidenzanon consente di individuare i vizi imputati alla sentenza di primo gradoconcretamente esaminati dal giudice d’appello e pertanto il themadecidendum.Ciò posto e pur volendosi ritenere che la valutazione, effettuata dallaCorte regionale, di pregevolezza del “rilievo”, attribuito all’appellante,secondo cui la “categoria di immobili del tipo di quello in oggetto, e cioèdi strutture destinate ad attività di tipo alberghiero,…è ascrivibile in modopuntuale alla tipologia A”, sia frutto di un lapsus, dovendo intendersi ilriferimento all’attività ricettiva di tipo alberghiero relativo invece all’attivitàextralberghiera, le affermazioni di carattere generale relative alla natura“partecipata” della procedura Docfa, che escluderebbe la seria postulabilità“di incomprensioni o equivoci sull’oggetto dell’imposizione rettificativa diche trattasi”, in quanto del tutto svincolate da uno specifico motivod’appello di cui giustificherebbero l’accoglimento o da una specificastatuizione della sentenza riformata a cui andrebbero riferite e dalrichiamo ad elementi concreti della fattispecie in esame, appaionoassolutamente generiche e tautologiche.Del pari non viene chiarita la rilevanza probatoria, ai fini dellaconferma della “correttezza della rettifica operata” e dell’accoglimento deimotivi di appello, della produzione documentale effettuata dall’appellante,richiamata dalla sentenza e genericamente individuata in “visure storichee planimetrie inerenti il bene in questione” e in uno “specifico elenco diimmobili simili”.Nemmeno può ritenersi idonea spiegazione chiarificatrice della“correttezza della rettifica operata” il successivo richiamo al “contenutominimo” del riclassamento catastale “sia in caso di ravvisato scostamentoNumero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026fra valore catastale e valore di mercato ex art. 1 co. 335 legge 311/04, siain caso di trasformazioni edilizie ex art. 1 cit. co. 336, sia in caso diincongruità rispetto ad immobili similari ex art. 3 co. 58 leggen.662/96”, trattandosi di specifiche ipotesi di revisione del classamento suiniziativa dell’amministrazione comunale, estranee alla fattispecie inesame, in cui il nuovo classamento è conseguito, come risulta dallasentenza impugnata, all’attivazione di una procedura Docfa, alla quale isuddetti richiami normativi e giurisprudenziali non sono in alcun modoriferibili, risultando pertanto in contrasto con il caso concreto.Difetta, inoltre, nella sentenza impugnata qualsiasi riferimento alleallegazioni difensive e segnatamente ai molteplici riscontri documentali efattuali forniti dalla contribuente a sostegno delle stesse, inverototalmente pretermesse, sicché nemmeno è evincibile il percorso logico-giuridico che ha condotto la CTR a disattenderle o comunque a ritenerlenon rilevanti ai fini della decisione assunta.La totale pretermissione dell’esame degli elementi, prospettati dallacontribuente, connotanti il caso concreto, nonché la genericità,l’apoditticità e la contraddittorietà delle affermazioni contenute nellasentenza impugnata, sopra riportate, non consentono di evincere dallamotivazione della stessa una effettiva ed intellegibile spiegazionedell’accoglimento dell’appello, sicché la motivazione deve ritenersimeramente apparente.Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso, discendel’assorbimento degli ulteriori motivi svolti.Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio per nuovo esame del merito alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Campania-Sezione distaccata diSalerno, in diversa composizione, che provvederà a regolamentare anchele spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 31076/2019Numero sezionale 948/2026Numero di raccolta generale 20758/2026Data pubblicazione 18/06/2026accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodella Campania-Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione,che provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]