CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da JIANJUN Jin per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le due sentenze elencate: la prima, emessa dalla Corte d'appello di Venezia in data 14.10.2019, per i reati di rapina e lesioni personali, commessi in Saonara il 29.08.2018; la seconda, emessa in data 11.01.2021 dalla Corte d'appello di Venezia, per il reato di rapina aggravata, commesso in Mestre il 20.07.2018. Considerato, in particolare, che il giudice adito, pur considerando che entrambe le sentenze avessero ad oggetto il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. e che i fatti si erano verificati a breve distanza di tempo l'uno dall'altro in province limitrofe, ha stimato ostativa alla sussistenza di una deliberazione unitaria la circostanza per cui la seconda rapina si era verifi- cata, secondo quanto riportato in sentenza, in maniera estemporanea e senza elementi da cui dedurre che il ricorrente nel luglio 2018 avesse già programmato, anche solo nelle linee essenziali, i reati commessi nell'agosto successivo (la cui eterogeneità, peraltro, è evidente, trattandosi di modalità operative diverse). Letto il ricorso, con cui si denuncia, oltre la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe compiuto una valutazione globale degli indicatori dell'unicità del disegno criminoso, omettendo di valorizzare l'omogeneità dei reati e del bene protetto, nonché la ravvicinata distanza temporale tra i fatti e l'identità del /ocus commissi delicti. Ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi aspecifici, che non si confrontano, se non in minima parte, ma in modo essenzialmente assertivo e confutativo, con l'iter logico ed esaustivo seguito dal giudice dell'esecuzione. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 dicembre