CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (1'7 (4 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 24 settembre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 commesso in data 22 settembre 2018; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge in riferimento all'espresso divieto contenuto nell'art. 69 comma 4 cod. pen. che impedisce di effettuare il chiesto bilanciamento nonché il vizio di motivazione sul diniego di ulteriore riduzione della pena; ritenuto che le lamentate violazioni di legge rispetto alla conferma della sentenza di primo grado non sussistono, poiché la Corte di appello di Catania - in modo adeguato ed esente da vizi logici - ha respinto il relativo motivo di gravame in aderenza al dettato normativo; ritenuto, quindi, che il ricorrente vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale ai fini della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche alla recidiva; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.M