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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48568/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/44444e le conclusioni del PG

4. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinan2:a impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha convertito in 129 giorni di reclusione la parte residua - pari a 257 giorni - della libertà controllata per la durata di anni 1 e mesi 4, cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Venezia in data 6/04/21, in esecuzione della sostituzione della pena detentiva inflittagli per detenzione di stupefacenti con sentenza del Tribunale di Genova del 16/06/20, come disposta da detta sentenza.

La conversione è stata disposta a seguito di segnalazione della Questura di Genova, secondo cui il libero controllato era stato denunciato il 18 ottobre 2022 per resistenza a pubblico ufficiale, avendo tentato di sottrarsi ad un controllo, dopo che un suo connazionale con cui aveva preso contatti era stato arrestato per detenzione di sessanta dosi di crack.

E ciò, ritenendo l'osservanza della legge penale prescrizione implicita nell'ambito dell'espiazione di una pena.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore.

2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce nullità dell'ordinanza impugnata per incompetenza funzionale del Tribunale di sorveglianza di Venezia e, di conseguenza, erronea applicazione degli articoli 62 e 68 della

I. 24 novembre 1981, n. 689.

Rileva che è competente il Tribunale di sorveglianza di Genova, ove il ricorrente è attualmente domiciliato in modo stabile, tanto da essere stato sottoposto alle prescrizioni della libertà controllata dal Commissariato di Genova - [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene eccepita violazione dell'art. 66 della suddetta legge.

Il difensore osserva che il ricorrente non ha violato alcuna prescrizione connessa al regime di libertà controllata, ma è stato solamente denunciato a piede libero e tale denuncia è tutt'ora al vaglio della competente autorità giudiziaria; - non sussistono prescrizioni implicite, come quella individuata dal Tribunale di sorveglianza (generica osservanza della legge penale); - non ricorre, pertanto, nel caso in esame, alcuna causa tipica di revoca ex art. 66 della legge sopra indicata.

La difesa, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Invero, non è stato documentato un nuovo domicilio di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello indicato nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Venezia (Gaiarine - Treviso - via Val del Gorg 1), ma si insiste sulla sola presenza continuativa del medesimo nel territorio di Genova ove risulta esser stato sottoposto alla libertà controllata, da non giustificare uno spostamento della competenza territoriale.

2. Fondato, invece, è il secondo motivo di impugnazione.

L'art. 66

I. 24 novembre 1981, n. 689, al primo comma, prevede che «salvo quanto previsto dall'art. 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave».

Consolidato è, inoltre, l'orientamento di questa Corte, secondo cui nel corso dell'esecuzione della libertà controllata, l'arresto in flagranza di reato del condannato, non è assimilabile alla violazione di taluna delle prescrizioni imposte e dare quindi luogo alla conversione del residuo periodo di libertà controllata in pena detentiva, ai sensi dell'art.66 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ma può soltanto comportare, in applicazione della specifica previsione di cui all'art. 68 della stessa legge, la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva, cui potrà far seguito la revoca prevista dal successivo art.72, a seguito della condanna definitiva a pena detentiva per il reato che aveva dato luogo all'arresto (si veda per tutte Sez. 1, n. 513 del 26/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265668).

E', quindi, evidente che nel caso in esame non poteva proceders.i automaticamente, sulla base di una mera denuncia a piede libero, alla conversione della libertà controllata in reclusione.

2. Consegue da quanto sopra l'annullamento del provvedimento 'impugnato con rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio sopra indicato, al Tribunale di sorveglianza di Venezia.

P.Q.M. o „, Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di n; :73 kn3 ---;2eThezia. - (13 < • ! - o • ' Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/44444e le conclusioni del PG 4. Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinan2:a impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha convertito in 129 giorni di reclusione la parte residua - pari a 257 giorni - della libertà controllata per la durata di anni 1 e mesi 4, cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Venezia in data 6/04/21, in esecuzione della sostituzione della pena detentiva inflittagli per detenzione di stupefacenti con sentenza del Tribunale di Genova del 16/06/20, come disposta da detta sentenza. La conversione è stata disposta a seguito di segnalazione della Questura di Genova, secondo cui il libero controllato era stato denunciato il 18 ottobre 2022 per resistenza a pubblico ufficiale, avendo tentato di sottrarsi ad un controllo, dopo che un suo connazionale con cui aveva preso contatti era stato arrestato per detenzione di sessanta dosi di crack. E ciò, ritenendo l'osservanza della legge penale prescrizione implicita nell'ambito dell'espiazione di una pena. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce nullità dell'ordinanza impugnata per incompetenza funzionale del Tribunale di sorveglianza di Venezia e, di conseguenza, erronea applicazione degli articoli 62 e 68 della I. 24 novembre 1981, n. 689. Rileva che è competente il Tribunale di sorveglianza di Genova, ove il ricorrente è attualmente domiciliato in modo stabile, tanto da essere stato sottoposto alle prescrizioni della libertà controllata dal Commissariato di Genova - [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene eccepita violazione dell'art. 66 della suddetta legge. Il difensore osserva che il ricorrente non ha violato alcuna prescrizione connessa al regime di libertà controllata, ma è stato solamente denunciato a piede libero e tale denuncia è tutt'ora al vaglio della competente autorità giudiziaria; - non sussistono prescrizioni implicite, come quella individuata dal Tribunale di sorveglianza (generica osservanza della legge penale); - non ricorre, pertanto, nel caso in esame, alcuna causa tipica di revoca ex art. 66 della legge sopra indicata. La difesa, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero, non è stato documentato un nuovo domicilio di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello indicato nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Venezia (Gaiarine - Treviso - via Val del Gorg 1), ma si insiste sulla sola presenza continuativa del medesimo nel territorio di Genova ove risulta esser stato sottoposto alla libertà controllata, da non giustificare uno spostamento della competenza territoriale. 2. Fondato, invece, è il secondo motivo di impugnazione. L'art. 66 I. 24 novembre 1981, n. 689, al primo comma, prevede che «salvo quanto previsto dall'art. 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave». Consolidato è, inoltre, l'orientamento di questa Corte, secondo cui nel corso dell'esecuzione della libertà controllata, l'arresto in flagranza di reato del condannato, non è assimilabile alla violazione di taluna delle prescrizioni imposte e dare quindi luogo alla conversione del residuo periodo di libertà controllata in pena detentiva, ai sensi dell'art.66 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ma può soltanto comportare, in applicazione della specifica previsione di cui all'art. 68 della stessa legge, la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva, cui potrà far seguito la revoca prevista dal successivo art.72, a seguito della condanna definitiva a pena detentiva per il reato che aveva dato luogo all'arresto (si veda per tutte Sez. 1, n. 513 del 26/11/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265668). E', quindi, evidente che nel caso in esame non poteva proceders.i automaticamente, sulla base di una mera denuncia a piede libero, alla conversione della libertà controllata in reclusione. 2. Consegue da quanto sopra l'annullamento del provvedimento 'impugnato con rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio sopra indicato, al Tribunale di sorveglianza di Venezia. P.Q.M. o „, Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di n; :73 kn3 ---;2eThezia. - (13 < • ! - o • ' Così deciso in Roma
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